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AS 2006 4495

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM)

del 19 settembre 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 387 capoverso 1 lettere a, b ed e del Codice penale1 (CP); visti gli articoli 34b capoverso 1 e 47 del Codice penale militare del 13 giugno 19272 (CPM), ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina: a. la competenza per l’esecuzione, nonché l’assunzione delle spese in caso di pene uniche, revoca di pene sospese condizionalmente e ripristino dell’ese- cuzione; b. il concorso di più sanzioni secondo il CP; c. il concorso, nell'ambito dell’esecuzione, di sanzioni pronunciate in diversi Cantoni; d. le misure da prendere in caso di divieti di condurre, nonché l'ammontare e l'impiego della retribuzione dei detenuti; e. l’applicazione per analogia delle disposizioni della presente ordinanza all’esecuzione di sentenze dei tribunali militari o del Tribunale penale fede- rale.

Sezione 2: Pene uniche, revoca di pene sospese condizionalmente e ripristino dell'esecuzione: competenza per l’esecuzione e assunzione delle spese

Art. 2 Pene uniche 1 La pena unica di cui agli articoli 46 capoverso 1, 62a capoverso 2 o 89 capoverso 6 CP è eseguita dal Cantone il cui giudice l’ha ordinata.

RS 311.01

2006-2365 4495

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2 Il Cantone cui compete l’esecuzione sostiene le spese d'esecuzione. Il ricavo delle pene pecuniarie gli appartiene.

Art. 3 Revoca della sospensione condizionale e ripristino dell’esecuzione 1 Se viene revocata la sospensione condizionale di una pena (pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità o pena detentiva) senza che venga pronunciata una pena unica secondo l’articolo 46 capoverso 1 CP, l’esecuzione della pena compete al Cantone il cui giudice l’ha ordinata. 2 Se è disposto il ripristino dell’esecuzione dopo la liberazione condizionale senza che venga pronunciata una pena unica secondo l’articolo 89 capoverso 6 CP, l’esecuzione della pena residua compete al Cantone che ha eseguito la pena deten- tiva sino al momento della liberazione condizionale. 3 Se è ordinata l’esecuzione di una pena detentiva differita a beneficio di una misura, senza che venga pronunciata una pena unica secondo l’articolo 62a capoverso 2 CP, il Cantone il cui giudice ha ordinato la pena detentiva è competente a eseguire la pena residua. 4 Le spese d’esecuzione sono ripartite proporzionalmente tra i Cantoni interessati.

Sezione 3: Concorso di più sanzioni nell'ambito dell’esecuzione

Art. 4 Pene detentive eseguibili simultaneamente Se nell’esecuzione vi è concorso di più pene detentive, le pene sono eseguite con- giuntamente conformemente agli articoli 76–79 CP, secondo la loro durata totale.

Art. 5 Liberazione condizionale da pene detentive eseguibili simultaneamente 1 In caso di pene detentive di durata limitata eseguibili simultaneamente, il termine minimo per la liberazione condizionale è calcolato in base alla loro durata totale. 2 Se nell’esecuzione vi è concorso di una pena detentiva a vita con pene detentive di durata limitata, il termine minimo per la liberazione condizionale ai sensi dell’arti- colo 86 capoverso 5 CP è calcolato aggiungendo rispettivamente 15 e 10 anni ai due terzi e alla metà della durata complessiva delle pene detentive di durata limitata da eseguirsi congiuntamente. 3 Nel calcolo di cui ai capoversi 1 e 2 si tiene conto anche delle pene residue conse- guenti alla revoca della liberazione condizionale. Le parti da eseguire delle pene detentive con sospensione parziale non sono incluse nel calcolo.

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Art. 6 Misure terapeutiche eseguibili simultaneamente 1 Se nell’esecuzione vi è concorso di più misure terapeutiche identiche a tenore degli articoli 59–61 e 63 CP, tali misure s'integrano e sono eseguite come un’unica mi- sura. 2 Se nell’esecuzione vi è concorso di più misure terapeutiche diverse a tenore degli articoli 59–61 e 63 CP, l’autorità competente fa eseguire la misura più urgente o più appropriata e differisce l’esecuzione delle altre; se più misure in concorso tra loro si rivelano ugualmente urgenti o appropriate, l’autorità competente ordina l’esecuzione simultanea in quanto sia disponibile un’istituzione adeguata. 3 Se, nel corso dell’esecuzione secondo il capoverso 2, misure differite si rivelano altrettanto oppure più urgenti o appropriate, l’autorità competente ne ordina l’ese- cuzione congiuntamente alle misure precedentemente disposte o in loro vece. 4 Gli articoli 62–62d, 63a e 63b CP si applicano per analogia alla conclusione delle misure eseguite e all’esecuzione delle misure differite. Nei casi di cui all’artico- lo 62c capoversi 3, 4 e 6 e all’articolo 63b capoversi 4 e 5 CP, la decisione spetta al giudice che ha ordinato la misura eseguita.

Art. 7 Misure terapeutiche e internamento a tenore dell’articolo 64 capoverso 1 CP eseguibili simultaneamente 1 Se vi è concorso di misure terapeutiche a tenore degli articoli 59–61 e 63 CP con un internamento a tenore dell’articolo 64 capoverso 1 CP, l’autorità competente fa eseguire l’internamento e differisce l’esecuzione delle altre misure. L’esecuzione dell’internamento è retta dagli articoli 64–65 CP. 2 Il giudice che ha ordinato l’internamento decide, ai sensi dell’articolo 65 capover- so 1 CP, se e in qual misura le misure terapeutiche differite sono ancora eseguite successivamente. 3 La fine dell’internamento grazie al superamento con successo del periodo di prova secondo l’articolo 64a capoverso 5 CP comporta nel contempo la soppressione delle misure terapeutiche differite secondo il capoverso 1.

Art. 8 Internamenti a tenore dell’articolo 64 capoverso 1 CP eseguibili simultaneamente

1 Se nell’esecuzione vi è concorso di più internamenti a tenore dell’articolo 64

capoverso 1 CP, tali internamenti s'integrano e sono eseguiti come un unico inter- namento. 2 L’esecuzione dell’internamento è differita fintanto che l’autore sconta una pena detentiva pronunciata simultaneamente. 3 L’articolo 64 capoversi 2 e 3 CP si applica per analogia. Il termine minimo per una liberazione condizionale giusta l’articolo 64 capoverso 3 CP è calcolato in base alla durata totale di tutte le pene detentive.

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Art. 9 Misure stazionarie e pene detentive eseguibili simultaneamente 1 Se nell’esecuzione vi è concorso di misure terapeutiche stazionarie a tenore degli articoli 59–61 CP con pene detentive, le misure sono eseguite prima delle pene detentive. L’autorità competente differisce sia le pene detentive pronunciate unita- mente alle misure, sia quelle in concorso con le misure. Gli articoli 62–62d CP si applicano per analogia alla conclusione delle misure e all’esecuzione delle pene detentive differite. Nei casi di cui all’articolo 62c capoversi 3, 4 e 6 CP, la decisione spetta al giudice che ha ordinato la misura eseguita.

2 Se nell’esecuzione vi è concorso di un internamento a tenore dell’articolo 64

capoverso 1 CP con pene detentive, l’esecuzione dell’internamento è differita fintan- to che l’autore sconta una pena detentiva.

Art. 10 Misure ambulatoriali e pene detentive eseguibili simultaneamente 1 Se nell’esecuzione vi è concorso di misure ambulatoriali a tenore dell’articolo 63 CP con pene detentive, l’autorità competente esegue: a. le misure ambulatoriali e le pene detentive simultaneamente; o b. la misura o pena detentiva più urgente o più appropriata e differisce l’esecuzione delle altre sanzioni. 2 Il giudice che ha ordinato la misura o pena detentiva eseguita decide se e in qual misura le misure o pene detentive differite giusta il capoverso 1 lettera b sono ancora eseguite successivamente.

Art. 11 Lavori di pubblica utilità eseguibili simultaneamente 1 Se nell’esecuzione vi è concorso di più lavori di pubblica utilità, tali lavori sono eseguiti congiuntamente. L’autorità d’esecuzione può prorogare in maniera adeguata i termini di cui agli articoli 38 o 107 capoverso 2 CP se complessivamente deve essere prestato un lavoro di pubblica utilità rispettivamente di oltre 720 o 360 ore. 2 Il giudice che ha ordinato il lavoro di pubblica utilità passato in giudicato per primo decide in merito alla commutazione successiva del lavoro di pubblica utilità in pena pecuniaria o detentiva secondo l’articolo 39 CP o all’esazione della multa secondo l’articolo 107 capoverso 3 CP.

Art. 12 Lavoro di pubblica utilità e sanzioni privative della libertà eseguibili simultaneamente 1 Se nell’esecuzione vi è concorso di lavori di pubblica utilità con pene detentive, l’autorità competente esegue prima la pena più urgente o più appropriata. 2 Se nell’esecuzione vi è concorso di lavori di pubblica utilità con misure stazionarie a tenore degli articoli 59–61 CP o con tali misure e pene detentive, le misure sono eseguite prima delle pene. L’articolo 9 capoverso 1 si applica per analogia.

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Sezione 4: Concorso, nell'ambito dell’esecuzione, di sanzioni pronunciate in diversi Cantoni

Art. 13 Accordo tra i Cantoni interessati Se nell'esecuzione vi è concorso di più sanzioni ordinate da sentenze pronunciate in Cantoni diversi, le autorità competenti dei Cantoni interessati si accordano tra loro, qualora occorra decidere in merito a: a. l’esecuzione delle sanzioni più urgenti o più appropriate; b. l’esecuzione simultanea di sanzioni.

Art. 14 Competenza Se i Cantoni interessati non convengono altrimenti per quanto concerne la compe- tenza per l’esecuzione, è competente: a. per l’esecuzione congiunta di pene detentive in concorso tra loro (art. 4): il Cantone il cui giudice ha inflitto la pena singola o unica più lunga (art. 46 cpv. 1, 62a cpv. 2 e 89 cpv. 6 CP); b. per l’esecuzione di misure identiche (art. 6 cpv. 1 e art. 8), l’esecuzione simultanea di misure terapeutiche diverse (art. 6 cpv. 2) o di misure ambula- toriali e pene detentive (art. 10 cpv. 1 lett. a) o l’esecuzione congiunta di lavori di pubblica utilità (art. 11): il Cantone in cui è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato per prima; c. in caso di concorso di lavori di pubblica utilità con pene detentive (art. 12 cpv. 1): il Cantone il cui giudice ha inflitto la sanzione che giunge ad esecu- zione per prima; d. nei casi di cui all’articolo 6 capoverso 3: il Cantone cui compete l’ese- cuzione secondo l’articolo 6 capoverso 2; e. nei casi restanti (art. 6 cpv. 2, art. 7, 9 e 10 cpv. 1 lett. b): il Cantone il cui giudice ha inflitto le sanzioni che giungono ad esecuzione.

Art. 15 Competenze decisionali del Cantone competente Al Cantone cui incombe l’esecuzione congiunta delle sanzioni spettano le compe- tenze decisionali in materia d’esecuzione anche per quanto concerne le sanzioni pronunciate negli altri Cantoni.

Art. 16 Assunzione delle spese

1 Le spese d’esecuzione delle misure sono assunte dal Cantone cui compete

l’esecuzione in virtù della presente ordinanza o di una convenzione. 2 Le spese d’esecuzione delle pene sono ripartite proporzionalmente tra i Cantoni interessati.

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3 Le spese per l’esecuzione congiunta dell’internamento sono assunte in parti uguali dai Cantoni interessati.

Art. 17 Proventi da pene pecuniarie e multe Se nell'ambito dell’esecuzione congiunta di lavori di pubblica utilità è applicato l’articolo 11 capoverso 2, i proventi delle pene pecuniarie o delle multe sono ripartiti proporzionalmente tra i Cantoni interessati.

Sezione 5: Divieto di condurre e retribuzione

Art. 18 Divieto di condurre 1 Passata in giudicato la sentenza, il giudice comunica immediatamente il divieto di condurre disposto in virtù dell’articolo 67b CP all’autorità competente secondo l’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 agosto 20003 concernente il registro delle autorizzazioni a condurre.

2 L’autorità competente:

a. determina la data d’entrata in vigore del divieto di condurre; b. comunica tale data al condannato e gli ordina di consegnare la sua licenza per allievo conducente o di condurre; c. iscrive il divieto di condurre nel registro delle autorizzazioni a condurre.

Art. 19 Retribuzione I Cantoni stabiliscono l’ammontare della retribuzione di cui all’articolo 83 CP e il suo impiego da parte del detenuto.

Sezione 6: Esecuzione di sentenze dei tribunali militari e del Tribunale penale federale

Art. 20 1 La presente ordinanza si applica per analogia all’esecuzione di sanzioni disposte da sentenze: a. dei tribunali militari; b. del Tribunale penale federale. 2 Se si applicano disposizioni della sezione 2 o 4, le sanzioni disposte dal tribunale militare o dal Tribunale penale federale sono considerate ordinate dal tribunale del Cantone competente per l’esecuzione secondo l’articolo 212 della procedura penale

3 RS 741.53

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militare del 23 marzo 19794 o secondo l’articolo 241 della legge federale del 15 giugno 19345 sulla procedura penale. I tribunali militari e il Tribunale penale federale rimangono tuttavia competenti per le decisioni di cui agli articoli 6 capover- so 4 secondo periodo, 7 capoverso 2, 9 capoverso 1 ultimo periodo, 10 capoverso 2 e 11 capoverso 2. 3 Sono fatte salve normative speciali in altri atti federali concernenti l’indennizzo dei Cantoni per tale esecuzione.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 21 Diritto previgente: abrogazione Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. ordinanza (1) del 13 novembre 19736 sul Codice penale svizzero (OCP 1);

2. ordinanza (2) del 6 dicembre 19827 sul Codice penale svizzero (OCP 2);

3. ordinanza (3) del 16 dicembre 19858 sul Codice penale svizzero (OCP 3).

Art. 22 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

19 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 322.1 5 RS 312.0 6 RU 1973 1841, 1983 1616, 1990 518 7 RU 1982 2237 8 RU 1985 1941, 1990 519, 1995 5273, 1998 882, 2001 3307

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