AS 2006 4791
Ordinanza sull'equipaggiamento personale dei militari
Ordinanza sull’equipaggiamento personale dei militari (OEPM)
Modifica dell’8 novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 5 dicembre 20031 sull’equipaggiamento personale dei militari è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 110 capoverso 3, 113, 114 capoverso 3 nonché 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM),
Art. 2 cpv. 2 lett. c e 3
2 Prima di entrare in servizio, i militari:
c. fanno modificare o cambiare i capi d’uniforme che non sono più della misu- ra giusta. 3 Gli organi incaricati della chiamata possono designare altri articoli da portare con sé in servizio militare.
Art. 3 cpv. 2 primo periodo 2 Di regola, la Base logistica dell’esercito (BLEs) provvede all’adattamento durante il servizio militare. …
Art. 4 cpv. 3 3 I militari che restituiscono oggetti d’equipaggiamento sporchi pagano le spese di pulizia.
Art. 6 cpv. 1 frase introduttiva 1 In via eccezionale, i militari possono depositare il loro equipaggiamento o parti di esso altrove che al loro domicilio oppure, dietro versamento di una tassa, presso la BLEs: ...
2006-0837 4791
Equipaggiamento personale dei militari RU 2006
Art. 7 Ritiro cautelativo dell’arma personale 1 Se vi sono segni o indizi concreti che un militare possa mettere in pericolo se stesso o terzi con l’arma oppure se vi sono altri segni o indizi di un incombente abuso dell’arma personale, quest’ultima può essere ritirata in via cautelativa dal comando di circondario competente oppure essere depositata dal militare o da terzi presso la BLEs. 2 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito decide entro dodici mesi se l’arma è definitivamente ritirata o riconsegnata al militare.
Art. 8 cpv. 1 e 2 1 I militari che trascurano il loro equipaggiamento o parti di esso oppure ne abusano sono segnalati dalla BLEs al comando di circondario competente per il luogo di domicilio del colpevole. 2 Dopo aver esaminato i fatti, il comando di circondario ordina, se del caso, il ritiro dell’equipaggiamento e il suo deposito.
Art. 11 cpv. 1 lett. b e d nonché 3 e 4 1 Quando lasciano l’esercito, i militari ricevono in proprietà il fucile d’assalto se:
b. negli ultimi tre anni hanno effettuato due volte il programma obbligatorio a
300 m e due volte il tiro in campagna a 300 m e li hanno fatti iscrivere nel
libretto di tiro o nel libretto delle prestazioni militari; d. confermano per scritto che non sussistono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 della legge sulle armi del 20 giugno 19973. 3 Prima della cessione, il fucile d’assalto è trasformato dalla BLEs in un’arma da fuoco semiautomatica per il tiro colpo per colpo.
4 Le indicazioni fornite dai militari possono essere verificate.
Art. 12 cpv. 1 lett. c e 3
1 La pistola diventa, senza attestato di tiro, proprietà dei militari se:
c. confermano per scritto che non sussistono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 della legge sulle armi del 20 giugno 19974.
3 Le indicazioni fornite dai militari possono essere verificate.
Art. 13 Abrogato
3 RS 514.54 4 RS 514.54
Equipaggiamento personale dei militari RU 2006
II 1 Eccettuato l’articolo 11 capoverso 1 lettera b, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
2 L’articolo 11 capoverso 1 lettera b entra in vigore il 1° gennaio 2010.
8 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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