AS 2006 5177
AS 2006 5177
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 27 novembre 2006
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 5a capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole, ordina:
I Il numero 17 dell’allegato 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole è sostituito dalla nuova versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2006.
27 novembre 2006 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
1 RS 916.01
2006-3027 5177
Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2006
Allegato 1 (art. 5)
Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli, delle eventuali quote doganali a destinazione vincolata e delle eccezioni all’obbligo di ottenere un permesso
…
17. Disciplinamento del mercato: zucchero
Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare dazio per 100 kg lordi [1] (Fr.)
1701. 1100 36.00 1200 36.00
9110 18.70 PGI non necessario
9991 18.70 PGI non necessario
9999 36.00
1702. 3029 9.90 PGI non necessario
3032 61.00 PGI non necessario
3038 13.20 PGI non necessario
3042 27.60 PGI non necessario
3048 8.50 PGI non necessario
4019 61.00 PGI non necessario
4029 27.60 PGI non necessario
9019 36.00 9022 21.00
9023 13.20 PGI non necessario
9024 18.70 PGI non necessario
9028 18.70 PGI non necessario
9032 22.70 9033 12.40
9034 10.00 PGI non necessario
9038 10.00 PGI non necessario
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale
…