Lexipedia

AS 2006 5765

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia (OMAV)

Modifica del 20 dicembre 2006

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’ordinanza del 28 agosto 19781 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia è modificata come segue:

Art. 5 Convenzioni con i fornitori di mezzi ausiliari L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali può concludere convenzioni con gli istituti per l’aiuto alla vecchiaia o con i fornitori di mezzi ausiliari per la consegna di mezzi ausiliari.

Art. 6 cpv. 2 Abrogato

II L’allegato è modificato come segue:

Numero 9.51

9.51 Carrozzelle senza motore,

quando saranno probabilmente utilizzate in modo continuo e duraturo. Il contributo dell’assicurazione è di 900 franchi e può essere richiesto al massimo ogni cinque anni. Se a causa dell’invalidità è necessario fornire una carrozzella speciale, il contributo è di 1840 franchi, rispettivamente di

2200 franchi se l’assicurato/a necessita di un cuscino antidecubito. Le

forniture speciali devono essere effettuate da fornitori idonei riconosciuti dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

1 RS 831.135.1

2006-2780 5765

Consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia RU 2006

Numero 11.57

11.57 Occhiali-lente,

allorché solo con questo ausilio le persone colpite da forte ambliopia riescono a leggere. Il contributo dell’assicurazione ammonta al massimo a 590 franchi per occhiali-lente monoculari, a 900 franchi per occhiali- lente binoculari, a 1334 franchi per occhiali telescopici monoculari e a

2048 franchi per occhiali telescopici binoculari. Il contributo può essere

richiesto al massimo ogni cinque anni, a meno che ragioni mediche non giustifichino un nuovo acquisto prima della scadenza di questo termine.

III Disposizione transitoria della modifica del 20 dicembre 2006 Per le carrozzelle prese in locazione prima del 1° gennaio 2007, l’assicurazione può continuare a rimborsare le spese di locazione alle condizioni attuali, ma solo fino al 31 dicembre 2007.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

20. Dezember 2006 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia | Lexipedia | Lexipedia