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AS 2007 109

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (Ordinanza sul registro MOFIS)

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (Ordinanza sul registro MOFIS)

Modifica del 29 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 settembre 20031 sul registro MOFIS è modificata come segue:

Art. 7bis Scambio di dati con gli assicuratori 1 L’assicuratore comunica alle autorità d’immatricolazione per il tramite di MOFIS:

a. i dati di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 20 novembre 19592 sull’assi- curazione dei veicoli; b. la sospensione o la cessazione dell’assicurazione.

2 Le autorità d’immatricolazione comunicano all’assicuratore, per il tramite di

MOFIS, la messa in circolazione o la messa fuori circolazione del veicolo assicu- rato. 3 L’assicuratore può riprendere i dati di MOFIS nel proprio sistema di dati se ne garantisce la protezione e la sicurezza e li utilizza unicamente per suoi scopi assicu- rativi.

II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2007.

29 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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