AS 2007 2231
Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)
Ordinanza concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)
Modifica del 2 maggio 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 maggio 20021 sull’introduzione della libera circolazione delle persone è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 3 3 Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, alle persone inviate in Svizzera per una prestazione di servizio da società fondate conformemente al diritto di uno Stato membro della Comunità europea (CE)2 o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) la cui sede statutaria, amministrazione centrale o sede principale si trova nel territorio della CE o dell’AELS e che già prima erano state ammesse a titolo permanente sul mercato del lavoro regolare in uno Stato della CE o dell’AELS.
Art. 3 cpv. 2 Abrogato
Art. 4 rimando contenuto nella rubrica e cpv. 3 e 3bis Permesso per dimoranti temporanei CE/AELS, permesso di dimora CE/AELS e permesso per frontalieri CE/AELS (art. 6, 7, 12, 13, 20, 24, 28 e 32 all. I Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 6, 7, 11, 12, 19 e 23 all. K Appendice 1 Convenzione AELS)
1 RS 142.203 2 Salvo indicazione contraria, tutti i 25 Stati membri al momento della firma del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE.
2007-0344 2231
Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2007
3 Ilpermesso per frontalieri CE/AELS rilasciato ai cittadini di Austria, Belgio,
Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia, Spagna (vecchi Stati membri della CE)3, di Malta, Cipro e dell’AELS vale in tutta la Svizzera. 3bis Il permesso per frontalieri CE/AELS rilasciato ai cittadini dei nuovi Stati mem- bri della CE vale entro l’insieme delle zone di frontiera4 della Svizzera. Il Cantone di lavoro può autorizzare un’attività temporanea fuori della zona di frontiera.
Art. 8 Assicurazione del permesso di dimora (art. 1 cpv. 1 e 27 cpv. 2 all. I in combinato disposto con l’art. 10 cpv. 2a Accordo sulla libera circolazione delle persone)
Per l’entrata in vista di esercitare un’attività lucrativa che necessita un permesso di dimora CE/AELS, i cittadini dei nuovi Stati membri della CE possono chiedere un’assicurazione giusta le disposizioni dell’ordinanza del 19 gennaio 19655 concer- nente l’assicurazione d’un permesso di dimora per l’assunzione d’impiego.
Sezione 4 Dimora con attività lucrativa (nuovi Stati membri della CE)
Art. 10 Computo sui contingenti massimi (art. 10 Accordo sulla libera circolazione delle persone)
Il permesso non è computato sui contingenti fissati nell’Accordo sulla libera circola- zione delle persone se il cittadino del nuovo Stato membro della CE: a. non è entrato in Svizzera e ha rinunciato al posto di lavoro; b. ha lasciato la Svizzera entro 90 giorni lavorativi dall’assunzione d’impiego.
Art. 11 Contingenti massimi L’Ufficio federale della migrazione (UFM) ripartisce i contingenti massimi stabiliti all’articolo 10 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra i cittadini dei nuovi Stati membri della CE.
3 Stati membri al momento della firma dell’Acc. del 21 giu. 1999 sulla libera circolazione delle persone. 4 Le zone di frontiera sono determinate in base agli accordi conclusi con i Paesi limitrofi in materia di frontalieri, cfr. RS 0.142.113.498, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33. 5 RS 142.261
Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2007
Art. 12, rimando contenuto nella rubrica e cpv. 2–4 Deroghe ai contingenti massimi (art. 10 cpv. 3a e 4a e art. 13 Accordo sulla libera circolazione delle persone) 2 I permessi di dimora CE/AELS rilasciati a cittadini dei nuovi Stati membri della CE in virtù dell’articolo 27 capoverso 3 lettera a dell’Allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone sono eccettuati dai contingenti massimi. 3 I contingenti massimi non si applicano ai cittadini dei nuovi Stati membri della CE che svolgono un’attività lucrativa in qualità di dottorandi o postdottorandi presso università, scuole universitarie o scuole universitarie professionali svizzere anche quando cambiano posto o professione.
4 I contingenti massimi non si applicano ai cittadini del Liechtenstein.
Art. 38, rimando contenuto nella rubrica e cpv. 2–3bis Disciplinamento transitorio (art. 10 Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 26–34 all. I Accordo sulla libera circolazione delle persone)
2 Abrogato
3 Le norme transitorie relative alla priorità dei lavoratori indigeni, ai controlli delle condizioni salariali e lavorative, ai contingenti progressivi, al rinnovo e alla trasfor- mazione dei permessi, al diritto al ritorno nonché alle zone frontaliere, previste dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone per i cittadini dei nuovi Stati membri della CE che svolgono un’attività lucrativa dipendente in Svizzera, si appli- cano fino al 30 aprile 2011 al più tardi. 3bis Le norme transitorie relative alle zone frontaliere, previste dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone per i cittadini dei nuovi Stati membri della CE che esercitano un’attività lucrativa indipendente in Svizzera, si applicano fino al 30 aprile 2011 al più tardi.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2007.
2 maggio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2007