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AS 2007 2401

Decisione n. 1/2006 del comitato istituito ai sensi dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento, in merito all'inserimento di organismi di valutazione della conformità concernente la modifica del capitolo 11 dell'allegato 1

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità Decisione n. 1/2006 che modifica il capitolo 11 dell’allegato 1

Entrata in vigore il 29 settembre 2006

Traduzione1

Il Comitato, visto l’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (in appresso denominato «Accordo»), firmato il 21 giugno 19992, in particolare l’articolo 10 paragrafo 5; considerando che la Comunità europea ha emanato una nuova direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura e che la Svizzera ha modificato le sue disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in modo tale che tali disposizioni posso- no essere giudicate equivalenti alla normativa comunitaria summenzionata confor- memente all’articolo 1 paragrafo 2 dell’accordo; considerando che il capitolo 11 dell’allegato 1, relativo agli strumenti di misura, va modificato per essere adeguato a tale situazione; considerando che in base all’articolo 10 paragrafo 5 il comitato può, su proposta di una delle parti, modificare l’allegato 1 dell’Accordo, ha deciso quanto segue:

1. Il capitolo 11 «Strumenti di misura» dell’allegato 1 dell’Accordo è modificato secondo le disposizioni stabilite nell’allegato della presente decisione. 2. La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del Comitato abilitati a deliberare a nome delle parti e ha effetto a partire dalla data dell’ultima di dette firme.

Firmato a Berna, il 29 settembre 2006 Firmato a Bruxelles, il 27 settembre 2006

In nome In nome della Confederazione Svizzera: della Comunità europea: Heinz Hertig Andra Koke

1 Dal testo originale inglese.

2 RS 0.946.526.81

2007-0506 2401

Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. RU 2007

Allegato

Modifiche dell’Accordo

Il testo del capitolo 11 («Strumenti di misura») dell’allegato 1 («Settori di prodotti») è soppresso e sostituito dal testo seguente:

Sezione I Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 1 Comunità Direttiva 71/347/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il europea ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali (GU L 239 del 25.10.1971, pag. 1) e successive modifiche Direttiva 71/349/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla stazzatura delle cisterne di natanti (GU L 239 del 25.10.1971, pag. 15) e successive modifiche Direttiva 76/765/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 143) e successive modifiche Direttiva 86/217/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai manometri per pneumatici degli autoveicoli (GU L 152 del 6.6.1986, pag. 48) e successive modifiche Direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1) e successive modifiche Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 14) e successive modifiche Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20.1.76, per il ravvicina- mento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizio- namento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1) e successive modifiche

Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. RU 2007

Direttiva 80/232/CEE del Consiglio, del 15 gennaio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati (GU L 51 del 25.2.1980, pag. 1) e successive modifiche Svizzera Ordinanza dell’8 giugno 1998 sulla misurazione e indicazione della quantità delle merci misurabili nelle transazioni commerciali (RS 941.281) e successive modifiche Ordinanza del 12 giugno 1998 sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi (RS 941.281.1) e successive modifiche

Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 2 Comunità Direttiva 2004/22/CE del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa europea agli strumenti di misura (GU L 135, 30.4.2004) e successive modifiche Direttiva 1999/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (GU L 34 del 9.2.2000, pag. 17) Direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di con- trollo metrologico, modificata da ultimo dalla direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 42) Direttiva 71/317/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi e ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi (GU L 202 del 6.9.1971, pag. 14) Direttiva 74/148/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media (GU L 84 del 28.3.1974, pag. 3) Direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 149)

Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. RU 2007

Svizzera Legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia (RU 1977 2394), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RU 1993 3149) Ordinanza del 23 novembre 1994 sulle unità (RU 1994 3109) Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (RU 2006 1453) Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 16 aprile 2004 sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (RU 2004 2093) Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione della lunghezza (RU 2006 1433) Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 19 marzo 2006 sulle misure di volume (RU 2006 1525) Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 19 marzo 2006 sugli impianti di misurazione di liquidi diversi dall’acqua (RU 2006 1533) Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 19 marzo 2006 sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico (RU 2006 1545) Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 19 marzo 2006 sui misuratori di energia termica (RU 2006 1569) Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione delle quantità di gas (RU 2006 1591) Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione (RU 2006 1599) Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche (RU 2006 1613) Ordinanza del 15 agosto 1986 sui pesi (RU 1986 2022), modificata da ultimo il 21 novembre 1995 (RU 1995 5646)

Sezione II Organismi di valutazione della conformità Il Comitato istituito dall’articolo 10 del presente Accordo stabilisce e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all’articolo 11 del presente Accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

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Sezione III Autorità designatrici Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 1 Comunità europea Belgio: Ministère des Affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken Danimarca: National Agency for Enterprise and Housing Germania: Grecia: Ministry of Development, General secretariat of Consumer Spagna: Ministerio de Fomento Francia: Strumenti di misurazione Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, Direction de l’action régionale et de la petite et moyenne Industrie, Sous-direction de la métrologie Imballaggi preconfezionati Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie – Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes Irlanda: Italia: Lussemburgo: Paesi Bassi: Ministerie van Economische Zaken Austria: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Portogallo: Finlandia: Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet Svezia: Sotto l’autorità del Governo svedese: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Per la direttiva 75/33/CEE e la direttiva 79/830/CEE: Boverket Per la direttiva 77/95/CEE: Vägverket Regno Unito: Department of Trade and Industry Svizzera: Ufficio federale di metrologia (METAS)

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Disposizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 2 Comunità europea Belgio: Ministère des Affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken Danimarca: National Agency for Enterprise and Housing Germania: Grecia: Ministry of Development, General secretariat of Consumer Spagna: Ministerio de Fomento Francia: Irlanda: Italia: Lussemburgo: Paesi Bassi: Ministerie van Economische Zaken Austria: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Portogallo: Finlandia: Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet Svezia: Sotto l’autorità del Governo svedese: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Per la direttiva 75/33/CEE e la direttiva 79/830/CEE: Boverket Per la direttiva 77/95/CEE: Vägverket Regno Unito: Department of Trade and Industry Svizzera: Ufficio federale di metrologia (METAS)

Sezione IV Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell’allegato 2, nonché, per i prodotti contemplati da tali direttive, dell’allegato V della direttiva 90/384/CEE e dell’arti- colo 12 della direttiva 2004/22/CE.

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Sezione V Disposizioni aggiuntive

1. Scambio d’informazioni

Gli organismi di valutazione della conformità di cui alla sezione II mettono periodi- camente a disposizione degli Stati membri e delle autorità svizzere competenti le informazioni di cui al punto 1.5 dell’allegato II della direttiva 90/384/CEE. Gli organismi di valutazione della conformità di cui alla sezione II possono richiede- re le informazioni di cui al punto 1.6 dell’allegato II della direttiva 90/384/CEE.

2. Imballaggi preconfezionati

La Svizzera riconosce i controlli effettuati conformemente alle disposizioni legisla- tive comunitarie di cui alla sezione I, da un organismo comunitario figurante alla sezione II per l’immissione sul mercato svizzero degli imballaggi preconfezionati comunitari. Per quanto riguarda il controllo statistico dei quantitativi dichiarati sugli imballaggi preconfezionati, la Comunità europea riconosce il metodo svizzero specificato agli articoli 24–40 dell’ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali (RS 941.281.1) come equivalente al metodo comunitario definito agli allegati II delle direttive 75/106/CEE e 76/211/CEE, modificati dalla direttiva 78/891/CEE. I produttori svizzeri i cui imballaggi preconfezionati sono conformi alla legislazione comunitaria e che sono stati controllati sulla base del metodo svizzero appongono il marchio «e» sui loro prodotti esportati nella CE.

3. Apposizione dei marchi

3.1 Ai fini del presente Accordo, la direttiva 71/316/CEE del Consiglio del

26 luglio 1971 viene adattata nel modo seguente: a) all’allegato I, punto 3.1, primo trattino e all’allegato II, punto 3.1.1.1, lettera a), primo trattino, al testo fra parentesi è aggiunto «CH per la Svizzera»; b) i disegni di cui all’allegato II, punto 3.2.1, sono completati dalle lettere necessarie a comporre la sigla «CH». 3.2 In deroga all’articolo 1 del presente Accordo, le norme relative ai marchi per gli strumenti di misura immessi sul mercato svizzero sono le seguenti: Vanno apposti il marchio CE e la marcatura metrologica supplementare o il marchio nazionale dello Stato membro CE interessato, come da allegato I, punto 3.1, primo trattino e da allegato II, punto 3.1.1.1, primo trattino, della direttiva 71/316/CEE del Consiglio del 26 luglio 1971.

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4. Strumenti di misura contemplati dalla direttiva 2004/22/CE

4.1 Scambio di informazioni, vigilanza sul mercato e cooperazione amministra-

tiva A norma dell’articolo 18 della direttiva 2004/22/CE, le autorità competenti degli Stati membri e della Svizzera si assistono reciprocamente nell’adem- pimento dei loro obblighi in materia di vigilanza sul mercato. In particolare, le autorità competenti si scambiano: – le informazioni relative alla misura in cui gli strumenti da esse esamina- ti si conformano alle norme applicabili della presente direttiva 2004/22/CE, nonché ai risultati di tali esami; – gli attestati di esame «CE» del tipo o del progetto, compresi gli allegati rilasciati dagli organismi notificati ed i supplementi, le modifiche ed i ritiri relativi agli attestati già rilasciati; – le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate dagli organismi notifica- ti ed informazioni sui sistemi di qualità rifiutati o ritirati; – relazioni di valutazione redatte dagli organismi notificati, se così richie- sto da altre autorità. Gli Stati membri e la Svizzera assicurano che vengano messe a disposizione degli organismi da essi notificati tutte le informazioni necessarie relative agli attestati e alle approvazioni dei sistemi di qualità. Ogni Parte informa l’altra in merito alle autorità competenti da essa designa- te ai fini di tale scambio di informazioni.

4.2 Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità

Per quanto concerne la documentazione tecnica e le dichiarazioni di confor- mità necessarie alle autorità nazionali a fini di ispezione, è sufficiente che i fabbricanti, i loro mandatari o le persone responsabili dell’immissione sul mercato tengano tali documenti a disposizione nel territorio di una delle due Parti per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbrica- zione dell’ultimo prodotto. Le Parti s’impegnano a trasmettere tutta la documentazione pertinente quan- do le autorità dell’altra Parte ne facciano richiesta.

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