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AS 2007 257

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese sullo scambio e la reciproca protezione delle informazioni classificate (con all.)

Traduzione1

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese sullo scambio e la reciproca protezione delle informazioni classificate

Concluso il 16 agosto 2006 Entrato in vigore con scambio di note il 1° febbraio 2007

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese, qui di seguito denominati «Parti», desiderando garantire la protezione delle informazioni e dei materiali classificati scambiati o prodotti tra i due Stati o tra organismi pubblici o privati sottoposti alle rispettive leggi e regolamentazioni nazionali, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1.1 per «informazioni classificate» si intendono le informazioni, i documenti e i materiali, qualunque sia la forma, la natura o la modalità di trasmissione, elaborati o in corso di elaborazione, ai quali è stato attribuito un grado di classificazione o un contrassegno di sensibilità e che, nell’interesse della sicurezza nazionale e conformemente alle leggi e alle regolamentazioni nazionali delle Parti, necessitano di una protezione contro ogni violazione, distruzione, sottrazione, divulgazione, perdita, accesso da parte di persone non autorizzate o qualsiasi altro tipo di compromissione; 1.2 per «contratto classificato» o «contratto provvisto di clausole di sicurezza» si intende un contratto, un subcontratto o un progetto la cui elaborazione ed esecuzione richiedono l’accesso a informazioni classificate o l’utilizzazione e la produzione di informazioni classificate; 1.3 per «contraente» si intende ogni individuo o persona giuridica avente capaci- tà giuridica per negoziare e concludere contratti classificati o contratti prov- visti di clausole di sicurezza;

1.4 per «autorità nazionale di sicurezza» (ANS) si intende l’autorità nazionale

responsabile del controllo generale e dell’applicazione del presente Accordo per ciascuna delle Parti;

RS 0.514.134.91

1 Dal testo originale francese (RO 2007 257).

2006-2129 257

Scambio e reciproca protezione delle informazioni classificate. RU 2007

1.5 per «autorità di sicurezza competenti» si intende ogni autorità di sicurezza

designata (ASD) o ogni altro ente competente autorizzato conformemente alle leggi e alle regolamentazioni nazionali delle Parti e responsabile dell’ap- plicazione del presente Accordo nei settori interessati;

1.6 per «Parte d’origine» si intende la Parte, compresi gli organismi pubblici o

privati sottoposti alle sue leggi e regolamentazioni nazionali, che fornisce o trasmette un’informazione classificata all’altra Parte; 1.7 per «Parte destinataria» si intende la Parte, compresi gli organismi pubblici o privati sottoposti alle sue leggi e regolamentazioni nazionali, alla quale sono trasmesse le informazioni classificate; 1.8 per «Parte ospitante» si intende la Parte sul cui territorio si svolge una visita; 1.9 per «necessità di conoscere» si intende la necessità di avere accesso a infor- mazioni classificate nel quadro di una determinata funzione ufficiale e per eseguire una missione specifica; 1.10 per «Stato terzo» si intende ogni Stato, organizzazione internazionale, ente o cittadino di qualsiasi Stato, che non è Parte nel presente Accordo.

Art. 2 Campo d’applicazione Il presente Accordo costituisce la regolamentazione di sicurezza comune applicabile a ogni scambio di informazioni classificate tra le Parti o tra i loro organismi pubblici o privati sottoposti alle loro leggi e regolamentazioni nazionali.

Art. 3 Autorità nazionali di sicurezza L’autorità nazionale di sicurezza di ciascuna delle Parti è: per la Confederazione Svizzera: Stato maggiore del capo dell’esercito Protezione delle informazioni e delle opere Papiermühlestrasse 20 CH-3003 BERNA per la Repubblica Francese: Secrétariat général de la défense nationale (S.G.D.N.) 51, bd de Latour-Maubourg 75700 PARIS 07 SP

Le Parti si informano reciprocamente di ogni eventuale cambiamento riguardante l’autorità nazionale di sicurezza e le loro autorità di sicurezza competenti mediante nota diplomatica.

Scambio e reciproca protezione delle informazioni classificate. RU 2007

Art. 4 Principi di sicurezza

4.1 Conformemente alle rispettive leggi e regolamentazioni nazionali, le Parti

adottano misure adeguate per proteggere le informazioni classificate che so- no trasmesse, ricevute o prodotte in virtù del presente Accordo e applicano a dette informazioni un livello di protezione equivalente a quello applicato alle proprie informazioni classificate nazionali, come definito nel paragrafo 5.1. 4.2 Al ricevimento delle informazioni classificate provenienti dalla Parte d’ori- gine, la Parte destinataria appone la propria classificazione nazionale con- formemente alle equivalenze definite nel paragrafo 5.1. 4.3 L’accesso alle informazioni classificate è strettamente riservato ai cittadini delle Parti che hanno ottenuto un’abilitazione di livello adeguato e le cui funzioni rendono indispensabile l’accesso a dette informazioni in base alla «necessità di conoscere».

4.4 La Parte destinataria non può declassare né declassificare un’informazione

classificata trasmessa dalla Parte d’origine senza l’accordo scritto prelimina- re di quest’ultima.

4.5 Le Parti si informano reciprocamente in modo tempestivo riguardo a qual-

siasi cambiamento che può avere ripercussioni sulla protezione delle infor- mazioni classificate scambiate o prodotte in virtù del presente Accordo. 4.6 Le informazioni classificate trasmesse non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli per i quali sono trasmesse e che sono previsti dagli accordi o dagli strumenti contrattuali conclusi tra le Parti. 4.7 Le Parti vigilano affinché siano soddisfatti tutti i requisiti prescritti dalle loro leggi e regolamentazioni di sicurezza nazionali concernenti la sicurezza delle agenzie, degli uffici e delle installazioni sottoposti alla loro giurisdizione, segnatamente per mezzo di visite d’ispezione e di controlli.

Art. 5 Classificazioni di sicurezza ed equivalenze 5.1 Le Parti s’impegnano a garantire la protezione delle informazioni classificate scambiate e adottano l’equivalenza dei livelli di classificazione di sicurezza definiti nella seguente tabella:

SVIZZERA FRANCIA

SECRET/SEGRETO/GEHEIM SECRET DEFENSE CONFIDENTIEL/CONFIDENZIALE/ CONFIDENTIEL DEFENSE VERTRAULICH

5.2 La Repubblica Francese tratta e protegge le informazioni recanti la menzio-

ne «INTERNE A L’OFFICE/INTERNE AU SERVICE», trasmesse dalla Confederazione Svizzera, conformemente alle proprie leggi e regolamenta- zioni nazionali in vigore relative alle informazioni protette ma non classifi- cate recanti la menzione «DIFFUSION RESTREINTE».

Scambio e reciproca protezione delle informazioni classificate. RU 2007

5.3 La Confederazione Svizzera tratta e protegge le informazioni non classifica-

te recanti la menzione di protezione «DIFFUSION RESTREINTE», tra- smesse dalla Francia, conformemente alle proprie leggi e regolamentazioni nazionali in vigore relative alla protezione delle informazioni recanti la menzione «INTERNE A L’OFFICE/INTERNE AU SERVICE».

5.4 Quando, per ragioni di sicurezza particolari, la Parte d’origine esige che

l’accesso a informazioni classificate «SECRET DEFENSE»/«SECRET/ SEGRETO/GEHEIM» o «CONFIDENTIEL DEFENSE»/«CONFIDEN- TIEL/CONFIDENZIALE/VERTRAULICH» sia limitato alle persone che possiedono esclusivamente la cittadinanza delle Parti, tali informazioni por- tano la menzione della loro classificazione e l’indicazione supplementare «SPECIAL FRANCE – SUISSE».

5.5 Le ANS o le autorità di sicurezza competenti si informano reciprocamente in

merito a ogni contrassegno di protezione supplementare che potrebbe essere scambiato o prodotto nel quadro del presente Accordo.

5.6 Allo scopo di mantenere norme di sicurezza comparabili e su richiesta di una

delle Parti, ciascuna di esse fornisce tutte le informazioni necessarie circa le leggi, le regolamentazioni e le procedure di sicurezza nazionali applicate per garantire la sicurezza delle informazioni classificate. Le Parti acconsentono a facilitare i contatti tra le loro ANS o le loro autorità di sicurezza competen- ti.

Art. 6 Procedura di abilitazione di sicurezza

6.1 Per l’accesso a informazioni classificate «CONFIDENTIEL DEFENSE»/

«CONFIDENTIEL/CONFIDENZIALE/VERTRAULICH» o di livello supe- riore, ciascuna delle Parti esegue una procedura di abilitazione di sicurezza conformemente alle leggi e alle regolamentazioni nazionali. 6.2 In caso di abilitazione di sicurezza di un cittadino di una delle Parti che ha soggiornato o soggiorna ancora sul territorio dell’altra Parte, le ANS delle Parti si prestano assistenza conformemente alle loro leggi e regolamentazio- ni nazionali. 6.3 Le Parti riconoscono reciprocamente le abilitazioni di sicurezza rilasciate ai loro cittadini nel quadro dell’accesso alle informazioni classificate.

6.4 Se l’ANS o le autorità di sicurezza competenti di una delle Parti ritengono

che una società registrata sul loro territorio nazionale è di proprietà o sotto l’influenza di uno Stato terzo i cui obiettivi non sono compatibili con i propri interessi, a tale società non sarà rilasciato alcun certificato di abilitazione. L’ANS o le autorità di sicurezza competenti della Parte che ha presentato la domanda di abilitazione saranno avvertite senza indugio.

6.5 Le ANS o autorità di sicurezza competenti si informano reciprocamente sui

cambiamenti concernenti le abilitazioni di sicurezza dei loro cittadini nel quadro del presente Accordo, segnatamente in caso di revoca dell’abilita- zione o di abbassamento del suo livello.

Scambio e reciproca protezione delle informazioni classificate. RU 2007

Art. 7 Utilizzazione di informazioni classificate

7.1 La Parte destinataria non divulga informazioni classificate scambiate o

elaborate nel quadro del presente Accordo ad alcuno Stato terzo senza il consenso scritto preliminare dell’ANS o delle autorità di sicurezza compe- tenti della Parte d’origine.

7.2 Le informazioni classificate elaborate congiuntamente dalle Parti nell’ambi-

to di accordi, di contratti o di qualsiasi altra attività comune non possono essere declassati, declassificati o trasmessi a uno Stato terzo senza il con- senso scritto preliminare dell’altra Parte. 7.3 Prima di trasmettere ai contraenti qualsiasi informazione classificata ricevuta dalla Parte d’origine, le autorità di sicurezza competenti della Parte destina- taria: a) si assicurano che i contraenti e le loro installazioni siano in grado di fornire una protezione adeguata alle informazioni classificate; b) attribuiscono il livello di abilitazione richiesto alle installazioni del con- traente interessato; c) attribuiscono il livello di abilitazione richiesto alle persone che hanno la «necessità di conoscere»; d) si assicurano che tutte le persone che hanno accesso alle informazioni classificate siano informate delle loro responsabilità derivanti dalle leg- gi e regolamentazioni nazionali in vigore; e) effettuano controlli di sicurezza nelle installazioni interessate.

Art. 8 Traduzione, riproduzione e distruzione 8.1 La Parte destinataria garantisce che le riproduzioni e le traduzioni prodotte siano contrassegnate in maniera identica agli originali e assicura loro la medesima protezione.

8.2 La traduzione e la riproduzione delle informazioni classificate «SECRET

DEFENSE»/«SECRET/SEGRETO/GEHEIM» sono autorizzate unicamente con il consenso scritto dell’ANS o delle autorità di sicurezza competenti della Parte d’origine. 8.3 Le informazioni classificate sono distrutte in modo tale che la loro ricostitu- zione totale o parziale risulti impossibile.

Art. 9 Trasmissione tra le Parti

9.1 Le informazioni classificate sono trasmesse da una Parte all’altra per via

diplomatica conformemente alle leggi e regolamentazioni nazionali della Parte d’origine.

9.2 Le ANS o le autorità di sicurezza competenti possono convenire di comune

accordo di trasmettere le informazioni classificate con mezzi diversi dalla via diplomatica, nella misura in cui detta modalità di trasmissione si riveli inadeguata o di difficile impiego.

Scambio e reciproca protezione delle informazioni classificate. RU 2007

9.3 Le trasmissioni soddisfano i seguenti requisiti:

a) il latore dispone di un’abilitazione di sicurezza adeguata; b) la Parte d’origine tiene un registro delle informazioni classificate trasfe- rite e un estratto di tale registro è fornito, su richiesta, alla Parte destina- taria; c) le informazioni classificate sono debitamente imballate e sigillate con- formemente alle leggi e alle regolamentazioni nazionali della Parte d’origine; d) la ricezione delle informazioni classificate è confermata senza indugio per scritto. 9.4 La trasmissione di una grande quantità d’informazioni classificate è organiz- zata caso per caso tra le ANS o le rispettive autorità di sicurezza competenti.

9.5 La trasmissione elettronica d’informazioni classificate ha luogo unicamente

in forma cifrata, utilizzando metodi e dispositivi di cifratura concordati tra le ANS o le rispettive autorità di sicurezza competenti.

Art. 10 Contratti classificati o contratti provvisti di clausole di sicurezza

10.1 Prima di ogni scambio d’informazioni classificate, le autorità di sicurezza

competenti della Parte d’origine notificano alle autorità di sicurezza compe- tenti della Parte destinataria ogni contratto classificato o contratto provvisto di clausole di sicurezza. Tale notifica deve indicare il più alto livello di clas- sificazione delle informazioni implicate nel contratto. 10.2 Una Parte intenzionata a concludere o ad autorizzare uno dei suoi contraenti a concludere un contratto classificato o un contratto provvisto di clausole di sicurezza con un contraente dell’altra Parte si assicura presso l’ANS o presso le autorità di sicurezza competenti dell’altra Parte che quest’ultimo sia in possesso del livello di abilitazione adeguato indispensabile all’esecuzione di tale contratto. Se non è il caso, l’ANS o le autorità di sicurezza competenti della Parte destinataria avviano una procedura di abilitazione del livello richiesto.

10.3 Prima di concludere un contratto classificato o un contratto provvisto di

clausole di sicurezza con un contraente sottoposto alla giurisdizione dell’al- tra Parte o di autorizzare uno dei suoi contraenti a concludere un contratto classificato o un contratto dotato di clausole di sicurezza sul territorio dell’altra Parte, la Parte interessata riceve preliminarmente la garanzia scritta dell’ANS o delle autorità di sicurezza competenti dell’altra Parte che il con- traente proposto ha ricevuto un’abilitazione di livello adeguato e ha adottato tutte le misure di sicurezza appropriate indispensabili alla protezione delle informazioni classificate.

10.4 Per ogni strumento contrattuale che comporta informazioni classificate è

stabilito un allegato di sicurezza. In tale allegato, l’ANS o le autorità di sicu- rezza competenti della Parte d’origine precisano ciò che deve essere protetto dalla Parte destinataria e il pertinente livello di classificazione applicabile.

Scambio e reciproca protezione delle informazioni classificate. RU 2007

Soltanto la Parte d’origine può modificare il livello di classificazione di una informazione definito in un allegato di sicurezza.

10.5 Ogni contratto classificato o contratto provvisto di clausole di sicurezza

contiene disposizioni relative alle istruzioni di sicurezza e una guida di clas- sificazione. Tali istruzioni sono coerenti con quelle impartite dalle autorità di sicurezza competenti della Parte d’origine. 10.6 L’ANS o le autorità di sicurezza competenti della Parte d’origine trasmetto- no una copia dell’allegato di sicurezza all’ANS o alle autorità di sicurezza competenti dell’altra Parte. 10.7 Le autorità di sicurezza competenti della Parte sul cui territorio dev’essere eseguito il lavoro vigilano affinché, nel quadro dell’esecuzione di contratti classificati o di contratti provvisti di clausole di sicurezza, sia applicato e mantenuto un livello di sicurezza equivalente a quello necessario per la pro- tezione dei propri contratti classificati o contratti provvisti di clausole di sicurezza.

10.8 Prima di concludere un contratto classificato o un contratto provvisto di

clausole di sicurezza con un subcontraente, il contraente riceve l’autorizza- zione delle proprie autorità di sicurezza competenti. I subcontraenti osser- vano le stesse condizioni di sicurezza stabilite per il contraente.

Art. 11 Visite 11.1 Le visite alle installazioni di una delle Parti nelle quali un rappresentante dell’altra Parte ha accesso a informazioni classificate o a siti nei quali è pos- sibile accedere direttamente a tali informazioni, sottostanno a un’autorizza- zione scritta preliminare dell’ANS o delle autorità di sicurezza competenti della Parte ospitante. 11.2 Le visite alle installazioni di una delle Parti da parte di cittadini di uno Stato terzo che implicano l’accesso a informazioni classificate scambiate o prodot- te tra le Parti, o a siti nei quali è possibile accedere direttamente a tali infor- mazioni, sottostanno a un’autorizzazione scritta preliminare delle ANS o delle autorità di sicurezza competenti delle Parti. 11.3 Le visite di cui ai paragrafi 11.1 e 11.2 implicano che ogni visitatore abbia un’abilitazione di sicurezza adeguata nonché la «necessità di conoscere».

11.4 Quando l’accesso a informazioni classificate «SECRET DEFENSE»/

«SECRET/SEGRETO/GEHEIM» o «CONFIDENTIEL DEFENSE»/«CON- FIDENTIEL/CONFIDENZIALE/VERTRAULICH» è indispensabile, le domande di visita sono trattate direttamente tra le ANS o le rispettive autori- tà di sicurezza competenti. Le domande di visita sono presentate almeno tre (3) settimane prima della data proposta per la visita. Le domande di visita contengono le informazioni menzionate nell’allegato al presente Accordo.

11.5 Ciascuna Parte può richiedere un’autorizzazione di visita per un periodo

massimo di dodici (12) mesi. Se una singola visita non può essere conclusa entro il termine previsto dall’autorizzazione di visita, o se una proroga del

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periodo previsto dall’autorizzazione di visita è indispensabile, la Parte richiedente può domandare una nuova autorizzazione di visita a condizione che sia effettuata almeno tre (3) settimane prima della scadenza dell’autoriz- zazione in corso. 11.6 Tutti i visitatori rispettano le leggi, le regolamentazioni e le istruzioni di sicurezza della Parte ospitante.

Art. 12 Visite multiple

12.1 Le Parti possono redigere un elenco del personale autorizzato a effettuare

più visite in relazione a qualsiasi progetto, programma o contratto particola- re, conformemente alle condizioni generali concordate tra le ANS o le auto- rità di sicurezza competenti delle Parti. Inizialmente, tali elenchi sono vale- voli per una durata di dodici (12) mesi; tale durata può essere prorogata, d’intesa tra le ANS o le autorità di sicurezza competenti delle Parti, per periodi ulteriori che non superino un massimo complessivo di dodici (12) mesi.

12.2 Gli elenchi menzionati nel paragrafo 12.1 sono redatti conformemente alle

leggi e alle regolamentazioni nazionali della Parte ospitante. Una volta approvati tali elenchi, le condizioni generali di tutte le singole visite possono essere disciplinate direttamente dagli stabilimenti che le persone menzionate in detti elenchi visiteranno.

Art. 13 Violazione delle leggi e delle regolamentazioni relative alla protezione delle informazioni classificate 13.1 Nei casi in cui una violazione delle regolamentazioni nazionali relative alla protezione delle informazioni classificate trasmesse nel quadro del presente Accordo non può essere esclusa, o qualora essa sia presunta o scoperta, segnatamente in caso di perdita o di qualsiasi altro tipo di compromissione effettiva o sospetta, l’ANS o le autorità di sicurezza competenti dell’altra Parte devono essere informate immediatamente per scritto. 13.2 La notifica deve essere sufficientemente dettagliata affinché la Parte d’ori- gine possa procedere a una valutazione completa delle conseguenze.

13.3 La Parte che ha scoperto o che sospetta la violazione avvia immediatamente

un’inchiesta (se necessario con il concorso dell’altra Parte) conformemente alle leggi e alle regolamentazioni nazionali in vigore nello Stato interessato. La Parte che conduce l’inchiesta informa tempestivamente l’ANS o le auto- rità di sicurezza competenti dell’altra Parte delle circostanze, dei risultati dell’inchiesta, delle misure adottate e dei correttivi apportati.

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Art. 14 Spese 14.1 In linea di principio, l’esecuzione del presente Accordo non comporta alcuna spesa specifica. 14.2 Le eventuali spese incorse da una delle Parti a seguito dell’applicazione del presente Accordo sono interamente a carico di tale Parte, nei limiti delle proprie disponibilità budgetarie.

Art. 15 Composizione delle controversie

15.1 Tutte le controversie connesse con l’interpretazione o l’applicazione del

presente Accordo sono composte esclusivamente mediante consultazioni fra le Parti, senza fare ricorso a terzi. 15.2 Per la durata della controversia, le Parti continuano ad adempiere gli obbli- ghi derivanti dal presente Accordo.

Art. 16 Disposizioni finali 16.1 Il presente Accordo abroga e sostituisce la Convenzione relativa alla prote- zione/tutela del segreto di difesa nazionale/difesa nazionale militare fatta a Parigi il 22 marzo 1972 e a Berna il 23 marzo 19722. 16.2 Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Le Parti si noti- ficano reciprocamente l’espletamento delle procedure interne richieste per l’entrata in vigore del presente Accordo, che diventa effettiva il primo gior- no del secondo mese successivo alla data di ricezione dell’ultima notifica.

16.3 Se necessario, le ANS o le autorità di sicurezza competenti delle Parti si

consultano in merito agli aspetti tecnici specifici riguardanti l’applicazione del presente Accordo e possono concludere, caso per caso, qualsiasi stru- mento giuridico appropriato o protocollo di sicurezza specifico inteso a completare il presente Accordo.

16.4 Ogni Parte comunica tempestivamente all’altra Parte qualsiasi modifica

delle proprie leggi e regolamentazioni nazionali che potrebbe avere ripercus- sioni sulla protezione delle informazioni classificate in virtù del presente Accordo. In tal caso, le Parti si consultano allo scopo di esaminare eventuali modifiche al presente Accordo. Nel frattempo, le informazioni classificate continuano a essere protette conformemente alle presenti disposizioni. 16.5 Le disposizioni del presente Accordo possono essere modificate, per scritto, di comune accordo tra le Parti. Tali modifiche diventano effettive secondo le modalità previste nel paragrafo 16.2.

16.6 Il presente accordo può essere denunciato di comune accordo o unilateral-

mente. La denuncia diventa effettiva sei (6) mesi dopo il ricevimento della notifica scritta. Tale denuncia non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Par- ti relativi alle informazioni scambiate nel quadro del presente Accordo.

2 Non pubblicata nella RU.

Scambio e reciproca protezione delle informazioni classificate. RU 2007

In fede di che, i rappresentanti delle due Parti, debitamente autorizzati all’uopo, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Soletta, il 16 agosto 2006, in due esemplari in lingua francese.

Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: della Repubblica Francese: Urs Freiburghaus Jean-Didier Roisin

Scambio e reciproca protezione delle informazioni classificate. RU 2007

Allegato

La domanda di visita di cui agli articoli 11 e 12 deve contenere le seguenti informa- zioni: a) cognome e nome del visitatore, data e luogo di nascita, nazionalità e numero del passaporto o della carta d’identità; b) professione e funzione del visitatore, nome dello stabilimento o dell’orga- nismo presso cui è impiegato; c) livello di abilitazione di sicurezza del visitatore, autenticato da un certificato di sicurezza rilasciato dall’autorità competente della Parte richiedente; d) data proposta per la visita e durata prevista; e) scopo della visita e indicazioni necessarie a precisare i temi da trattare implicanti informazioni classificate nonché i pertinenti livelli di classifica- zione; f) denominazione degli stabilimenti, delle installazioni e dei locali oggetto della visita; g) cognomi e nomi delle persone che riceveranno il visitatore; h) data, firma e timbro ufficiale dell’autorità competente della Parte richie- dente.

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