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AS 2007 3461

Ordinanza sul servizio civile

Ordinanza sul servizio civile (OSCi)

Modifica del 27 giugno 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’11 settembre 19961 sul servizio civile è modificata come segue:

Art. 35 cpv. 1 1 La persona soggetta al servizio civile pianifica e presta i suoi periodi d’impiego in modo tale da aver effettuato la totalità dei giorni di servizio civile ordinario, decisi secondo l’articolo 8 LSC, prima del licenziamento dal servizio civile. Rimane salvo l’articolo 118quater.

Art. 37 cpv. 2 e 7 2 La persona soggetta al servizio civile il cui servizio civile ordinario comprende meno di 340 giorni e che non ha adempiuto la scuola reclute compie un periodo d’impiego di lunga durata di almeno la metà dei giorni di servizio civile da prestare.

7 Abrogato

Art. 59a Anticipo di prestazioni in denaro (art. 26 cpv. 1 LSC) 1 La Confederazione versa alla persona che presta servizio civile le prestazioni in denaro di cui all’articolo 29 LSC che l’istituto d’impiego non può più fornire, poiché esso è diventato insolvente. 2 Le pretese della persona che presta servizio civile nei confronti dell’istituto d’impiego sono trasferite alla Confederazione, nella misura in cui quest’ultima abbia fornito tali prestazioni secondo il capoverso 1.

Art. 69, rubrica, cpv. 1 e 4 Esclusione di altre prestazioni (art. 29 LSC) 1 È nullo ogni accordo tra l’istituto d’impiego e chi presta servizio civile che prevede un’estensione o una riduzione delle prestazioni di cui all’articolo 29 LSC.

1 RS 824.01

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4 Le prestazioni in denaro che chi presta servizio civile ha versato all’istituto d’impiego sotto forma di doni o di prestazioni analoghe durante un periodo d’impiego devono essergli rimborsate completamente. È nulla qualsiasi promessa di doni o di prestazioni analoghe fatta dalla persona che presta servizio civile all’istituto d’impiego nell’ambito della pianificazione dei suoi periodi d’impiego o durante un periodo d’impiego.

Art. 76 cpv. 3 primo periodo Concerne soltanto il testo francese.

Titolo prima dell'art. 86a Sezione 6: Equipaggiamento a scopo d’identificazione

Art. 86a Identificazione delle persone che prestano servizio civile (art. 15a LSC) 1 L’organo d’esecuzione può consegnare alle persone soggette al servizio civile, a scopo d’identificazione quali persone che prestano servizio civile, equipaggiamenti o vestiti adeguati.

2 Il Dipartimento disciplina i particolari, segnatamente:

a. designa gli oggetti che sono consegnati loro in prestito; b. designa gli oggetti che sono consegnati loro gratuitamente in proprietà; c. disciplina la vendita di oggetti alla persona che presta servizio o agli istituti d’impiego.

Art. 86b Identificazione degli istituti d’impiego e degli impieghi di gruppo (art. 15a LSC) 1 L’organo d’esecuzione può sostenere le istituzioni che intendono rendere visibile il loro riconoscimento quale istituto d’impiego mettendo a loro disposizione supporti scritti adeguati.

2 L’organo d’esecuzione provvede affinché gli impieghi di gruppo possano essere

identificati quali impieghi di servizio civile.

Art. 92, rubrica, cpv. 4, 4bis, 4ter e 7 Adeguamento e revoca della decisione di riconoscimento (art. 23 cpv. 1 e 43 cpv. 4 LSC)

4 L’organo d’esecuzione revoca la decisione di riconoscimento se l’istituto

d’impiego: a. non adempie più una delle condizioni di riconoscimento di cui agli artico- li 2–6 LSC;

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b. viola ripetutamente singoli obblighi imposti dalla legge o dalle relative ordi- nanze oppure dalla decisione di riconoscimento; o c. non garantisce più, per altri motivi, l’esecuzione normale del servizio civile. 4bis Se l’organo d’esecuzione viene a conoscenza di circostanze che potrebbero causare la revoca del riconoscimento, esso può revocare le convocazioni a impieghi già ordinate, ma la cui entrata in servizio non ha ancora avuto luogo. 4ter L’organo d’esecuzione procura immediatamente un nuovo impiego alla persona soggetta al servizio civile interessata da una revoca della convocazione. 7 Un’istituzione la cui decisione di riconoscimento è stata revocata secondo il capo- verso 4 lettere b o c può presentare una nuova domanda di riconoscimento quale istituto d’impiego al più presto cinque anni dopo che la decisione di revoca è passata in giudicato.

Art. 118quater Impieghi di servizio civile di persone che hanno almeno trent’anni (art. 20 LSC) 1 L’organo d’esecuzione può autorizzare una persona soggetta al servizio civile, su sua richiesta, a prestare periodi d’impiego annuali nel servizio civile per una durata di 26 giorni, a condizione che: a. sia stata ammessa al servizio civile prima del 1° gennaio 2004; b. il 1° gennaio 2007 avesse almeno trent’anni; c. la durata del servizio obbligatorio che le resta da compiere ammonti in media a più di 26 giorni di servizio civile per ogni anno di obbligo; d. abbia compiuto un periodo d’impiego di lunga durata secondo l’articolo 37 o abbia adempiuto la scuola reclute; e e. renda credibile il fatto che l’obbligo di compiere periodi d’impiego più lun- ghi comporterebbe notevoli inconvenienti per essa, i suoi stretti parenti o il suo datore di lavoro.

2 Una domanda scritta secondo il capoverso 1 deve essere presentata all’organo

d’esecuzione al più tardi entro il 31 dicembre 2007.

3 L’articolo 46 capoverso 5 lettera b si applica per analogia.

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2007.

27 giugno 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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