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AS 2007 3767

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein che modifica l'Accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'assicurazione diretta

Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein che modifica l’Accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’assicurazione diretta

Concluso il 20 giugno 2007 Applicato provvisoriamente dal 1° luglio 2007

Il Consiglio federale svizzero e sua Altezza serenissima il Principe regnante del Liechtenstein, considerato che, tenuto conto delle disposizioni del presente Accordo, le norme sulla sorveglianza in materia di intermediazione assicurativa adottate dalla Svizzera e dal Liechtenstein sono equivalenti, risoluti a eliminare, su una base di reciprocità e di non discriminazione, gli ostacoli all’accesso e all’esercizio dell’attività d’intermediazione nel territorio della Svizzera e del Liechtenstein e a introdurre quindi nei reciproci rapporti la libertà di stabili- mento e la libera prestazione dei servizi limitate al territorio delle Parti, hanno convenuto, per raggiungere i suddetti scopi, di modificare come segue l’Accordo del 19 dicembre 19962 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’assicurazione diretta, e a tal fine hanno designato loro plenipotenziari: (Seguono i nomi dei plenipotenziari) i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 L’Accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’assicurazione diretta è completato e modificato come segue:

1 Dal testo originale tedesco (AS 2007 3767).

2 RS 0.961.514

2007-0201 3767

Assicurazione diretta. Acc. con il Liechtenstein RU 2007

Titolo dell’Accordo: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’assicurazione diretta e l’intermediazione assicurativa

Preambolo, paragrafi 4 e 5 considerato che, tenuto conto delle disposizioni del presente Accordo, le norme sulla sorveglianza in materia di assicurazione diretta e di intermediazione assicurativa adottate dalla Svizzera e dal Liechtenstein sono equivalenti, risoluti a eliminare, su una base di reciprocità e di non discriminazione, gli ostacoli all’accesso e all’esercizio delle attività di assicurazione diretta e di intermediazione nel territorio della Svizzera e del Liechtenstein e a introdurre quindi nei reciproci rapporti la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi limitate al territo- rio delle Parti,

Art. 1 Scopo dell’Accordo Il presente Accordo ha lo scopo di stabilire, su una base di reciprocità, le condizioni necessarie e sufficienti per garantire: a) alle imprese di assicurazione la cui sede sociale si trova nel territorio di una Parte contraente la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi per l’attività di assicurazione diretta esercitata nel territorio dell’altra Parte contraente; b) agli intermediari assicurativi registrati nel territorio di una Parte contraente l’esercizio dell’attività di intermediazione nel territorio dell’altra Parte con- traente.

Art. 2 Campo d’applicazione materiale Il presente Accordo si applica: a) alle imprese di assicurazione attive nel settore dell’assicurazione diretta aventi la sede sociale nel territorio delle Parti contraenti e sottoposte, in virtù del diritto interno vigente, alla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (sorveglianza delle assicurazioni); b) agli intermediari assicurativi registrati nel territorio di una Parte contraente, e sottoposti, in virtù del diritto interno vigente, alla sorveglianza dell’inter- mediazione assicurativa (sorveglianza degli intermediari).

Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva nonché lett. b, c ed e 1 Le Parti contraenti dichiarano che, tenuto conto delle disposizioni del presente Accordo, i loro ordinamenti in materia di sorveglianza delle assicurazioni e degli intermediari prevedono norme equivalenti circa:

Assicurazione diretta. Acc. con il Liechtenstein RU 2007

b) l’accesso all’attività e l’esercizio della stessa da parte delle imprese di assi- curazione diretta e degli intermediari assicurativi; c) il controllo dell’attività delle imprese di assicurazione private e degli inter- mediari assicurativi da parte dell’autorità di sorveglianza sulle assicurazioni; e) le misure previste dalla legge per i casi di inosservanza delle norme legali e delle decisioni ufficiali nonché per altre irregolarità commesse dagli inter- mediari assicurativi nell’esercizio della loro attività.

Art. 5 cpv. 2 e 3 2 Gli intermediari assicurativi registrati nel territorio di una Parte contraente possono esercitare la loro attività nel territorio dell’altra Parte contraente.

3 (ex capoverso 2)

Art. 7 cpv. 4 4 I capoversi 1-3 si applicano per analogia alla sorveglianza degli intermediari.

Art. 10 cpv. 2 2 Il capoverso 1 si applica per analogia agli intermediari assicurativi registrati nel territorio di una Parte contraente.

Art. 2 L’Allegato del presente Accordo è modificato o completato come segue:

Titolo del punto I

I. Sorveglianza delle assicurazioni

Art. 3 cpv. 3 3 La sorveglianza in materia di riciclaggio di denaro delle imprese di assicurazione è regolata al punto IV.

Titolo del punto IV

IV. Sorveglianza in materia di riciclaggio di denaro delle imprese di assicurazione

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Punto V V. Sorveglianza degli intermediari

Art. 29 Definizioni 1 Ai sensi del presente Accordo, per Paese di sede dell’intermediario assicurativo s’intende la Parte contraente nel cui territorio è registrato l’intermediario assicura- tivo. 2 Ai sensi del presente Accordo, per intermediario assicurativo s’intende un inter- mediario assicurativo o riassicurativo registrato nel territorio di una Parte contraente. 3 Ai sensi del presente Accordo, per attività d’intermediazione s’intende l’inter- mediazione di contratti di assicurazione o riassicurazione.

Art. 30 Inosservanza delle norme di diritto 1 Se un intermediario assicurativo non rispetta le norme di diritto emanate da una Parte contraente, l’autorità di sorveglianza del Paese di sede lo invita, su richiesta dell’altra autorità di sorveglianza, ad adottare tutte le misure adeguate per porre fine alle irregolarità. 2 Se le irregolarità persistono, l’altra autorità di sorveglianza può, dopo averne informato l’autorità di sorveglianza del Paese di sede, vietare all’intermediario assicurativo l’esercizio dell’attività nel suo territorio e adottare tutte le misure neces- sarie.

Art. 31 Ispezioni in loco 1 Se un intermediario assicurativo esercita in un ufficio nel territorio dell’altra Parte contraente, l’autorità di sorveglianza del Paese di sede può – dopo averne informato l’altra autorità di sorveglianza – procedere personalmente o per il tramite di persone da essa incaricate a ispezioni in loco.

2 L’altra autorità di sorveglianza può partecipare a tali ispezioni.

Art. 32 Attività d’intermediazione Gli intermediari assicurativi registrati nel territorio di una Parte contraente possono esercitare la loro attività di intermediazione nel territorio dell’altra Parte contraente senza autorizzazione o registrazione supplementare, sempreché siano adempiute le condizioni previste qui di seguito.

Art. 33 Assicurazione di responsabilità civile professionale Se la garanzia finanziaria fornita dagli intermediari assicurativi consiste in un’as- sicurazione di responsabilità civile professionale, il suo campo di applicazione territoriale deve comprendere i territori del Liechtenstein e della Svizzera.

Assicurazione diretta. Acc. con il Liechtenstein RU 2007

Art. 34 Attività d’intermediazione nel Liechtenstein 1 Fatto salvo il capoverso 2, nell'ambito dell’attività esercitata nel Liechtenstein gli intermediari assicurativi registrati in Svizzera sono soggetti alle stesse norme appli- cabili agli intermediari assicurativi registrati in uno Stato dello SEE. 2 Essi possono avviare la loro attività senza informare l’autorità di sorveglianza svizzera.

Art. 35 Attività d’intermediazione in Svizzera 1 Gli intermediari assicurativi registrati nel Liechtenstein che intendono esercitare in Svizzera devono informare l’autorità di sorveglianza del Liechtenstein.

2 Essi possono avviare la loro attività non appena adempiuto il loro obbligo di

comunicazione. 3 Nell'ambito della loro attività in Svizzera gli intermediari finanziari sono soggetti agli stessi obblighi di informazione e di consulenza cui soggiacciono nel Liechten- stein.

Art. 3 Il presente Accordo si applica a titolo provvisorio dal 1° luglio 2007. Esso entra in vigore non appena le Parti si saranno notificate l’avvenuto espletamento delle proce- dure previste dai rispettivi ordinamenti interni.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Fatto a Berna, in duplice esemplare in lingua tedesca, il 20 giugno 2007.

Per la Per il Confederazione Svizzera: Principato del Liechtenstein: Hans-Rudolf Merz Klaus Tschütscher

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