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AS 2007 4383

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Modifica del 29 agosto 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 9 dicembre 20021 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

1 Possono beneficiare degli aiuti finanziari:

a. gli organismi responsabili delle strutture di cui agli articoli 2 e 5; b. le strutture di cui all’articolo 8; c. i Cantoni e i Comuni per progetti ai sensi dell’articolo 14a.

Titolo prima dell’art. 14a Sezione 5a: Aiuti finanziari per progetti pilota sull’introduzione di buoni di custodia

1 La Confederazione può, in deroga all’articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, erogare aiuti finanziari per progetti pilota di Cantoni e Comuni che prevedono il rilascio a singole persone di buoni per la custodia di bambini in strutture di custodia collettiva diurna. 2 I progetti pilota devono permettere di sperimentare sistemi di buoni di custodia finalizzati ad ampliare l’offerta mediante il trasferimento dei sussidi dagli offerenti ai genitori richiedenti. 3 La Confederazione partecipa ai costi dei progetti pilota per tre anni al massimo e in misura non superiore al 30 per cento. Sono considerati costi dei progetti pilota i costi dei buoni di custodia e quelli della conduzione e valutazione dei progetti.

1 RS 861.1

2007-1834 4383

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. O RU 2007

4 I Cantoni e i Comuni accordano annualmente alle strutture di custodia collettiva diurna e ai progetti pilota almeno lo stesso volume complessivo di sussidi destinato alle strutture di custodia collettiva diurna nell’anno civile precedente l’inizio del progetto. 5 L’Ufficio stipula con i Cantoni e i Comuni contratti di prestazione che definiscono gli obiettivi del progetto pilota, la partecipazione finanziaria della Confederazione e le modalità di pagamento e disciplinano l’accompagnamento scientifico del proget- to, la stesura di rapporti periodici e l’esecuzione della valutazione finale. 6 Il rapporto elaborato nell’ambito della valutazione è trasmesso per conoscenza al Dipartimento federale dell’interno.

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2007.

29 agosto 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz