AS 2007 4535
Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l'emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee
Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee
Modifica del 13 settembre 2007
Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) ordina:
I L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 20011 concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee è modificata come segue:
Art. 1 Per farmacopea si intendono le seguenti edizioni: a. Pharmacopoea Europaea, 6a edizione (Ph. Eur. 6), del marzo 20062; b. Pharmacopoea Helvetica, 10a edizione (Ph. Helv. 10), del maggio 20063 e il supplemento 10.1 alla Pharmacopoea Helvetica del giugno 20073.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
13 settembre 2007 In nome del Consiglio dell’Istituto: La presidente, Christine Beerli
1 RS 812.214.11 2 Edita in versione originale dal Consiglio d’Europa. L’edizione originale francese può essere ottenuta presso l’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste dall’O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11). Fino alla pubblicazione della versione tedesca, le bozze dei singoli testi in lingua tedesca sono ottenibili presso la divisione della Farmacopea di Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. 3 Edita da Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, può essere ottenuta presso l’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste dall’O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11).
2007-2093 4535
Emanazione della farmacopea e riconoscimento di altre farmacopee RU 2007