AS 2007 6261
AS 2007 6261
Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi
Modifica del 16 novembre 2007
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19981 concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 20 capoverso 6 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura; visto l’articolo 22b capoversi 3 e 4 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 concernente l’importazione di prodotti agricoli,
Art. 1 cpv. 1
1 Per le merci menzionate nell’allegato 4a numero 2 all’ordinanza del 7 dicembre
1998 concernente l’importazione di prodotti agricoli provenienti dalle zone franche dell’Alta Savoia e dal Paese di Gex, l’aliquota di dazio ammonta al 94 per cento dell’aliquota normale.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
16 novembre 2007 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard