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AS 2008 2113

Legge federale sull'Assemblea federale

Legge federale sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) (Effetto vincolante della mozione)

Modifica del 5 ottobre 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 12 gennaio 20071; visto il parere del Consiglio federale del 28 febbraio 20072, decreta:

I La legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento è modificata come segue:

Art. 122 Trattazione delle mozioni accolte 1 Se una mozione non è ancora adempiuta dopo due anni, il Consiglio federale rife- risce annualmente all’Assemblea federale su quanto ha intrapreso per l’adempi- mento del mandato e su come intenda adempierlo. Questo rapporto è trasmesso alle commissioni competenti. 2 Una commissione o il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo le mozioni che risultano adempiute. La proposta è indirizzata alle due Camere, tranne che la mozione si riferisca a questioni organizzative e procedurali di una singola Camera. 3 Lo stralcio dal ruolo può essere proposto anche qualora non sia più giustificato mantenere un mandato inadempiuto. I motivi della proposta sono esposti in: a. un apposito rapporto; o b. un messaggio a sostegno di un disegno di atto legislativo dell’Assemblea federale materialmente connesso con la mozione. 4 Se le decisioni delle due Camere in merito alla proposta di stralcio divergono, si applica l’articolo 95. 5 Se le due Camere respingono la proposta di stralcio, il Consiglio federale deve adempiere il mandato conferitogli dalla mozione entro un anno o entro il termine impartitogli dalle Camere all’atto della reiezione della proposta di stralcio.