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Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini

Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore, LDA)

Modifica del 5 ottobre 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 20061, decreta:

I La legge del 9 ottobre 19922 sul diritto d’autore è modificata come segue:

Titolo abbreviato e nota a piè di pagina Concerne soltanto il testo francese

Art. 19 cpv. 2, 3 frase introduttiva e 3bis 2 Chi ha diritto di utilizzare l’opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capo- verso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. 3 Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:

3bis Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell’uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all’articolo 20.

Art. 20 cpv. 3 Concerne soltanto il testo francese

Art. 22a Utilizzazione delle opere d’archivio degli organismi di diffusione 1 Fatto salvo il capoverso 3, i seguenti diritti sulle opere d’archivio degli organismi di diffusione secondo la legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione possono essere esercitati soltanto tramite società di gestione autorizzate: a. il diritto di trasmettere senza modifiche, integralmente o in estratti, l’opera d’archivio;

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b. il diritto di mettere a disposizione senza modifiche, integralmente o in estrat- ti, l’opera d’archivio in modo che ognuno possa accedervi dal luogo o nel momento di sua scelta; c. i diritti di riproduzione necessari per l’utilizzazione secondo le lettere a e b. 2 Per opera d’archivio di un organismo di diffusione si intende un’opera su supporto audio o audiovisivo, prodotta dall’organismo di diffusione stesso, sotto la sua responsabilità redazionale e con mezzi propri, o da terzi, su suo esclusivo mandato e a sue spese, la cui prima diffusione risale ad almeno dieci anni. Se un’opera d’archivio include altre opere o parti di opere, il capoverso 1 si applica altresì all’esercizio dei diritti su queste opere o parti di opere per quanto queste non deter- minino in modo rilevante il carattere specifico dell’opera d’archivio. 3 Se in merito ai diritti secondo il capoverso 1 e alla loro rimunerazione è stato con- cluso un accordo contrattuale prima della prima diffusione o entro i dieci anni suc- cessivi, solo le disposizioni contrattuali sono applicabili. Il capoverso 1 non si appli- ca ai diritti degli organismi di diffusione secondo l’articolo 37. Su domanda della società di gestione, gli organismi di diffusione e i terzi aventi diritto sono tenuti a fornirle informazioni sugli accordi contrattuali.

Art. 22b Utilizzazione di opere orfane 1 I diritti necessari per l’utilizzo di supporti audio o audiovisivi possono essere eser- citati soltanto tramite società di gestione autorizzate se: a. l’utilizzo concerne fondi di archivi accessibili al pubblico o di archivi di organismi di diffusione; b. i titolari dei diritti sono sconosciuti o introvabili; e c. i supporti audio o audiovisivi destinati all’utilizzo sono stati fabbricati o riprodotti in Svizzera almeno dieci anni prima. 2 Gli utenti sono tenuti ad annunciare alle società di gestione i supporti audio o audiovisivi che contengono opere orfane.

Art. 22c Diritto di mettere a disposizione opere musicali diffuse 1 Il diritto di mettere a disposizione opere musicali non teatrali contenute in emissio- ni radiotelevisive in connessione con la loro diffusione può essere esercitato soltanto tramite società di gestione autorizzate se: a. l’emissione è stata prodotta prevalentemente dall’organismo di diffusione stesso o su suo incarico; b. l’emissione era dedicata a un tema non musicale predominante rispetto alla musica e annunciato prima dell’emissione secondo il modo abituale; e c. la messa a disposizione non pregiudica la vendita di musica su supporti audio o su offerte in linea di terzi. 2 Alle condizioni di cui al capoverso 1, il diritto alla riproduzione ai fini della messa a disposizione può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate.

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Art. 24 cpv. 1bis 1bis Le biblioteche, gli istituti d’insegnamento, i musei e gli archivi accessibili al pubblico possono allestire gli esemplari dell’opera necessari alla salvaguardia e alla conservazione delle loro collezioni sempre che con tali copie non perseguano uno scopo economico o commerciale.

Art. 24a Riproduzioni temporanee La riproduzione temporanea di un’opera è ammessa se: a. è transitoria o accessoria; b. è parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnico; c. serve esclusivamente alla trasmissione in rete fra terzi mediante un interme- diario o a un’utilizzazione legittima; e d. è priva di significato economico proprio.

Art. 24b Riproduzione ai fini di diffusione 1 Il diritto di riprodurre opere musicali non teatrali può essere esercitato solo per il tramite di una società di gestione autorizzata se i supporti audio e audiovisivi dispo- nibili in commercio sono utilizzati ai fini di diffusione dagli organismi di diffusione che soggiacciono alla legge federale del 24 marzo 20064 sulla radiotelevisione. 2 Le riproduzioni allestite secondo il capoverso 1 non possono essere alienate né messe altrimenti in circolazione; devono essere allestite con mezzi propri dall’orga- nismo di diffusione. Vanno distrutte non appena hanno adempiuto il loro scopo. È fatto salvo l’articolo 11.

Art. 24c Utilizzazione da parte di disabili 1 Un’opera può essere riprodotta in una forma accessibile ai disabili sempre che per tali persone la fruizione sensoriale dell’opera nella forma già pubblicata sia impossi- bile o difficoltosa. 2 Tali esemplari dell’opera possono essere allestiti e messi in circolazione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro. 3 L’autore ha diritto a un compenso per la riproduzione e la messa in circolazione della sua opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo del- l’allestimento di singoli esemplari. 4 Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata.

4 RS 784.40

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Art. 34 Pluralità di artisti interpreti 1 Se più persone hanno partecipato sul piano artistico all’esecuzione di un’opera, i diritti di protezione affini secondo le regole dell’articolo 7 spettano loro in comune. 2 Se gli artisti interpreti si esibiscono come gruppo, sotto un nome comune, il rap- presentante designato dal gruppo è abilitato ad esercitare i diritti dei membri. Fintan- to che il gruppo non ha designato un rappresentante, l’organizzatore, il produttore di supporti audio o audiovisivi o supporti di dati oppure l’organismo di diffusione pos- sono esercitare tali diritti. 3 Se la prestazione è effettuata da un coro o da un’orchestra o nell’ambito di uno spettacolo scenico, per un’utilizzazione ai sensi dell’articolo 33 è necessario il consenso delle persone seguenti: a. i solisti; b. il direttore; c. il regista; d. il rappresentante designato dal gruppo di artisti secondo il capoverso 2. 4 Chi ha il diritto di utilizzare un’esibizione su supporti audiovisivi è considerato abilitato a permettere a terzi di renderla accessibile in modo che ognuno possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta. 5 In mancanza di pertinenti disposizioni statutarie o contrattuali, i rapporti tra le persone abilitate ad esercitare i diritti secondo i capoversi 2 e 4 e gli artisti da esse rappresentati sono retti dalle norme sulla gestione d’affari senza mandato.

Art. 40 cpv. 1 lett. abis e b nonché cpv. 3

1 Sottostanno alla sorveglianza della Confederazione:

abis. l’esercizio di diritti esclusivi secondo gli articoli 22, 22a - 22c e 24b; b. l’esercizio dei diritti al compenso previsti negli articoli 13, 20, 24c e 35. 3 La gestione personale dei diritti esclusivi secondo il capoverso 1 lettera a da parte dell’autore o dei suoi eredi non sottostà alla sorveglianza della Confederazione.

Art. 52 cpv. 2 Abrogato

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II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007 Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007 Il presidente: Peter Bieri La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 24 gennaio 2008.5

2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2008.

21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 FF 2007 6495

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