Lexipedia

AS 2008 2677

Decreto federale che approva il Trattato sul diritto dei brevetti e il relativo Regolamento di esecuzione

Decreto federale che approva il Trattato sul diritto dei brevetti e il relativo Regolamento di esecuzione

del 22 giugno 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20052, decreta:

Art. 1 1 Il Trattato del 1° giugno 2000 sul diritto dei brevetti e il Regolamento di esecu- zione del 1° giugno 2000 del Trattato sul diritto dei brevetti, comprese le Dichia- razioni comuni della conferenza diplomatica, sono approvati.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2 La legge del 25 giugno 19543 sui brevetti è modificata come segue: Art. 13 cpv. 1

1 Chi non ha il domicilio in Svizzera deve farsi rappresentare da un

mandatario con recapito in Svizzera nelle procedure promosse confor- memente alla presente legge dinanzi alle autorità amministrative e al giudice. Non è tuttavia necessario avere un mandatario per: a. la presentazione di una domanda di brevetto allo scopo di far riconoscere una data di deposito; b. il pagamento di emolumenti, la presentazione di traduzioni nonché la presentazione e il trattamento di rivendicazioni dopo il rilascio del brevetto, a condizione che tali rivendicazioni non diano adito a contestazioni.

2005-2004 2677

Approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e relativo RU 2008 Regolamento di esecuzione. DF

Art. 46a cpv. 2, primo periodo e 4 lett. g

2 La richiesta deve essere presentata entro due mesi da quando l’inte-

ressato è stato informato dall’Istituto sull’inosservanza del termine, ma al più tardi dopo sei mesi dallo scadere del termine inosservato. …

4 Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza

dei seguenti termini: g. abrogata

Art. 56, titolo marginale, cpv. 1 e 3 E. Data di 1 È considerato data di deposito il giorno in cui è stato depositato deposito I. In generale l’ultimo dei seguenti elementi: a. una richiesta esplicita o implicita di rilascio di un brevetto; b. indicazioni in base alle quali è possibile accertare l’identità del richiedente; c. un elemento che, a prima vista, può essere inteso come descri- zione.

3 Il Consiglio federale disciplina le modalità, in particolare la lingua

nella quale gli elementi di cui al capoverso 1 vanno depositati, la data di deposito e la pubblicazione, qualora una parte mancante della descrizione o un disegno mancante sia depositato successivamente, nonché la sostituzione della descrizione e dei disegni mediante il rinvio a una domanda di brevetto depositata anteriormente.

Art. 57 cpv. 2 Abrogato

Art. 58 F. Modifica degli 1 Fintanto che la procedura di esame non è terminata, al richiedente va atti tecnici data almeno una possibilità di modificare gli atti tecnici.

2 Gli atti tecnici non possono tuttavia essere modificati in modo tale

che l’oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il con- tenuto degli atti tecnici depositati originariamente.

Approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e relativo RU 2008 Regolamento di esecuzione. DF

Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica di legge di cui all’articolo 2.

Consiglio nazionale, 22 giugno 2007 Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007 La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine referendario per il presente decreto è scaduto inutilizzato l’11 ottobre 2007.4 2 Conformemente all'articolo 3 capoverso 2, la legge entra in vigore il 1° luglio 2008.

21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 FF 2007 4321

Approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e relativo RU 2008 Regolamento di esecuzione. DF