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AS 2008 2725

Accordo quadro tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Ungheria concernente l'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e l'Ungheria destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione europea allargata (con Appendici)

Traduzione1

Accordo quadro tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Ungheria concernente l’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Ungheria destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione europea allargata

Concluso il 20 dicembre 2007 Entrato in vigore mediante scambio di note il 22 maggio 2008

Il Consiglio federale svizzero (in seguito denominato «Svizzera») e il Governo dell’Ungheria (in seguito denominato «Ungheria») in seguito congiuntamente denominati «Parti», consapevoli dell’importanza che l’allargamento dell’Unione europea riveste per la stabilità e la prosperità in Europa, a testimonianza della solidarietà della Svizzera nei confronti dell’Unione europea quanto agli sforzi compiuti da quest’ultima per ridurre le disparità economiche e sociali al suo interno, facendo assegnamento sul fruttuoso rapporto di collaborazione tra i due Paesi duran- te il processo di transizione che ha condotto l’Ungheria ad essere ammessa in seno all’Unione europea, avendo riguardo ai rapporti di amicizia che uniscono i due Paesi, desiderosi di rafforzare ulteriormente detti rapporti di amicizia e la proficua collabo- razione tra i due Paesi, volendo favorire la crescita sociale ed economica in Ungheria, considerato che in un Memorandum d’intesa sottoscritto con l’Unione europea il 27 febbraio 20062 (in seguito denominato «Memorandum d’intesa») il Consiglio federale ha espresso l’intenzione della Svizzera di stanziare un contributo di un importo sino a 1 000 000 000 di franchi (un miliardo di franchi) per ridurre le dispa- rità economiche e sociali all’interno dell’Unione europea allargata, convengono quanto segue:

RS 0.973.241.81

1 Dal testo originale inglese.

2 Non pubblicato nella RU.

2008-0345 2725

Attuazione del programma di cooperazione destinato a ridurre RU 2008 le disparità economiche e sociali all’interno dell’UE allargata.

Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo valgono, sempreché il contesto non richieda un’in- terpretazione diversa, le seguenti definizioni: – «contributo»: contributo finanziario non rimborsabile concesso dalla Svizze- ra in virtù dell’Accordo; – «progetto»: progetto o programma specifico o un’altra attività correlata nel quadro del presente Accordo. Un programma consiste in una serie di progetti accomunati da un tema comune o da obiettivi condivisi; – «stanziamento»: assegnazione di un certo importo del contributo a un pro- getto approvato dalle Parti; – «accordo di progetto»: accordo tra le Parti, e se necessario tra ulteriori parti contraenti, concernente la realizzazione di un progetto approvato dalle Parti; – «Unità di coordinamento nazionale» (UCN): organismo ungherese incaricato del coordinamento del Programma di cooperazione svizzero-ungherese; – «organismo intermediario»: qualsiasi ente pubblico o privato che agisce sot- to la responsabilità dell’UCN o che adempie compiti per conto di quest’ul- tima nei riguardi di agenzie operative che realizzano progetti; – «organismo esecutore»: qualsiasi autorità pubblica, società pubblica o priva- ta oppure organizzazione riconosciuta dalle Parti e incaricata di realizzare un progetto specifico finanziato in virtù del presente Accordo; – «accordo di attuazione»: accordo tra l’UCN e/o l’organismo intermediario e l’organismo esecutore per l’attuazione del progetto; – «aiuto globale»: fondo costituito per uno scopo ben definito a sostegno di organizzazioni o istituzioni e che facilita un’amministrazione efficiente dal profilo dei costi, principalmente in programmi composti di numerosi piccoli progetti; – «meccanismo di finanziamento della preparazione dei progetti»: dispositivo che fornisce sostegno finanziario per l’allestimento delle proposte di pro- getto finale; – «fondo di assistenza tecnica»: fondo destinato a finanziare l’adempimento dei compiti svolti a titolo supplementare dalle autorità ungheresi ed esclusi- vamente ai fini della destinazione del contributo; – «fondo borse di studio»: fondo destinato a finanziare le borse di studio a favore di studenti e ricercatori ungheresi ammessi a istituti superiori d’insegnamento e di ricerca in Svizzera.

Art. 2 Scopi 1. Le Parti intendono promuovere la riduzione delle disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione europea allargata mediante progetti convenuti di comune accordo tra le Parti e in linea con il Memorandum d’intesa e il Quadro concettuale

Attuazione del programma di cooperazione destinato a ridurre RU 2008 le disparità economiche e sociali all’interno dell’UE allargata.

per il Programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Ungheria illustrato nell’Appen- dice 13 del presente Accordo. 2. Scopo del presente Accordo è di istituire un quadro di norme e procedure per la pianificazione e la realizzazione della cooperazione tra le Parti.

Art. 3 Entità del contributo

1. La Svizzera accetta di concedere all’Ungheria, in vista della riduzione delle

disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione europea allargata, un contri- buto non rimborsabile di un importo sino a 130,738 milioni di franchi svizzeri (centotrenta milioni e settecentotrentottomila franchi svizzeri) per un periodo di stanziamento di cinque anni e per un periodo di erogazione di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione del contributo da parte del Parlamento svizzero, vale a dire dal 14 giugno 2007. 2. La Svizzera accetterà le proposte di progetto finale presentate per lo stanziamento di fondi conformemente al capitolo 2 dell’Appendice 24 fino a due mesi prima della fine del periodo di stanziamento. 3. I fondi non stanziati durante il periodo di stanziamento non saranno più a dispo- sizione per il Programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Ungheria.

Art. 4 Campo d’applicazione Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai progetti nazionali e transnazio- nali finanziati dalla Svizzera o da essa cofinanziati insieme ad altre istituzioni multi- laterali e ad altri donatori, e realizzati da un organismo esecutore approvato di comune accordo dalle Parti.

Art. 5 Destinazione del contributo 1. Il contributo deve essere destinato al finanziamento di progetti e può assumere una delle forme seguenti: a) sostegno finanziario, in particolare sovvenzioni, linee di credito, forme di garanzia, assunzione di partecipazioni, mutui e assistenza tecnica; b) aiuti globali; c) meccanismo di finanziamento della preparazione di progetti; d) fondo di assistenza tecnica; e) borse di studio. 2. Il contributo deve essere impiegato conformemente agli scopi, ai principi, alle strategie e alle priorità geografiche e tematiche definiti nel Quadro concettuale figurante nell’Appendice 1.

3 Non pubblicata nella RU.

4 Non pubblicata nella RU.

Attuazione del programma di cooperazione destinato a ridurre RU 2008 le disparità economiche e sociali all’interno dell’UE allargata.

3. Il 5 per cento del contributo è impiegato dalla Svizzera per coprire i costi ammi- nistrativi del presente Accordo. Essi comprendono, tra l’altro, le spese per il perso- nale e i consulenti, l’infrastruttura amministrativa, le missioni, il monitoraggio e le valutazioni. 4. Il contributo, sotto forma di sovvenzione, non deve superare il 60 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto, ad eccezione dei progetti che beneficiano di un finanziamento supplementare sotto forma di stanziamenti di bilancio concessi da autorità nazionali, regionali o locali; in tali casi, il contributo svizzero non deve superare l’85 per cento del totale dei costi ammissibili. I progetti di consolidamento istituzionale e di assistenza tecnica o realizzati da organizzazioni non governative e il sostegno finanziario concesso a beneficio del settore privato (linee di credito, garanzie, partecipazioni al capitale e al debito) possono essere finanziati integral- mente con il contributo svizzero.

5. Le spese seguenti non sono ammissibili per la concessione di aiuti: le spese

incorse prima della data di stanziamento secondo il Progetto, interessi su debiti, acquisto di terreni, spese di personale del Governo ungherese e tasse sul valore aggiunto recuperabili, come specificato nell’articolo 7 del presente Accordo.

Art. 6 Coordinamento e procedure 1. Per garantire che i progetti abbiano il massimo impatto possibile ed evitare dop- pioni e sovrapposizioni con progetti finanziati mediante fondi strutturali e/o di coesione o con fondi provenienti da qualsiasi altra fonte, le Parti assicurano un coordinamento efficace e si scambiano le informazioni necessarie a tal fine. 2. Tutta la corrispondenza tra le Parti, rapporti e documentazione di progetto inclu- si, deve essere redatta in lingua inglese.

3. In linea di massima, ogni progetto deve essere assoggettato a un accordo di

progetto che definisca sia le condizioni della concessione degli aiuti, sia i ruoli e le responsabilità delle parti contraenti. 4. L’Ungheria è responsabile dell’individuazione dei progetti da finanziare con il contributo. La Svizzera può presentare proposte all’Ungheria per i progetti da finan- ziare, tra cui progetti di istituzioni multilaterali, nazionali o transnazionali. Le norme e procedure applicabili alla selezione e alla realizzazione dei progetti sono definite nell’Appendice 2 e, per quanto riguarda gli aiuti globali, il meccanismo di finanzia- mento per la preparazione di progetti, il fondo di assistenza tecnica e il fondo borse di studio, nell’Appendice 35. 5. Tutti i progetti devono essere promossi dall’Ungheria e approvati dalla Svizzera. Le Parti attribuiscono grande importanza al monitoraggio, alla valutazione e all’audit dei progetti e del Programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Ungheria conformemente a quanto previsto nell’Appendice 2. La Svizzera, o qualsiasi terza parte da essa delegata, ha il diritto di effettuare le visite, i monitoraggi, i controlli, gli

5 Non pubblicata nella RU.

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audit e le valutazioni che ritiene opportuni riguardo a tutte le attività e procedure in rapporto con la realizzazione di progetti finanziati con il contributo. L’Ungheria è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste o utili e a intraprendere o a fare intra- prendere tutti i passi necessari per consentire la regolare attuazione di tali mandati. 6. All’entrata in vigore del presente Accordo, l’Ungheria aprirà un conto bancario separato presso il Tesoro di Stato ungherese sul quale saranno depositati i fondi provenienti dal contributo svizzero. I costi amministrativi della Svizzera di cui all’articolo 5 paragrafo 3 del presente Accordo non sono gestiti attraverso questo conto. Gli interessi netti accumulati sono comunicati annualmente alla Svizzera.

7. Le procedure di pagamento sono definite nel capitolo 4 dell’Appendice 2 del

presente Accordo.

Art. 7 Imposta sul valore aggiunto e altre tasse o emolumenti

1. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) deve essere considerata come spesa ammis-

sibile soltanto se realmente e definitivamente a carico dell’organismo esecutore. L’IVA che sia in qualche modo recuperabile non deve essere considerata spesa ammissibile, nemmeno se non viene effettivamente recuperata dall’organismo esecutore o dal destinatario finale. 2. Altri tributi, tasse o emolumenti, e in special modo le imposte dirette e i contribu- ti a favore delle assicurazioni sociali su salari e compensi saranno considerati spesa ammissibile soltanto se realmente e definitivamente a carico dall’organismo esecu- tore.

Art. 8 Incontri annuali e rapporti 1. Per garantire l’efficace attuazione del Programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Ungheria, le Parti convengono di tenere incontri annuali. Il primo incontro deve aver luogo entro un anno dall’inizio dell’applicazione del presente Accordo.

2. L’Ungheria organizza gli incontri in cooperazione con la Svizzera. Un mese

prima dell’incontro l’UCN presenta un rapporto annuale. Il rapporto deve contenere segnatamente almeno gli oggetti elencati nell’Appendice 2.

3. Dopo l’ultimo pagamento secondo il presente Accordo, l’Ungheria presenta alla

Svizzera un rapporto finale contenente una valutazione sulla realizzazione dello scopo del presente Accordo e un conto finanziario finale sull’impiego del contributo, basato sulle revisioni contabili dei progetti.

Art. 9 Autorità competenti 1. L’Ungheria ha autorizzato il proprio Ente di sviluppo nazionale ad agire per suo conto come UCN ai fini del Programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Ungheria. L’UCN si assume la responsabilità ultima per la gestione del contributo in Ungheria, ivi compresa la responsabilità per il controllo finanziario e l’audit.

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2. La Svizzera ha autorizzato:

– il Dipartimento federale degli affari esteri, rappresentato dalla Direzione svizzera dello sviluppo e della cooperazione (DSC); e – il Dipartimento federale dell’economia, rappresentato dalla Segreteria di Sta- to dell’economia (SECO), ad agire per suo conto ai fini dell’attuazione del Programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Ungheria. I progetti sono assegnati all’uno o all’altro ente secondo i rispettivi ambiti di compe- tenza. 3. L’Ambasciata svizzera funge da punto di contatto per le UCN per quanto riguar- da l’informazione ufficiale sul contributo. Le autorità competenti possono mantenere contatti diretti per le comunicazioni correnti.

Art. 10 Comuni preoccupazioni Le Parti condividono una comune preoccupazione in materia di lotta contro la corru- zione, la quale compromette il buon governo e il corretto impiego delle risorse necessarie allo sviluppo e inoltre mette in pericolo la libera e leale concorrenza basata sul prezzo e sulla qualità. Esse affermano dunque la loro volontà di unire gli sforzi per lottare contro la corruzione e dichiarano in particolare che ogni offerta, dono, pagamento, compenso o vantaggio di qualsiasi tipo, concesso direttamente o indirettamente a qualsivoglia persona in vista di farsi aggiudicare un mandato o un contratto nell’ambito del presente Accordo, sarà interpretato come atto illecito o pratica corrotta. Qualsiasi atto di tale natura potrà costituire ragione sufficiente a giustificare la disdetta o l’annullamento del presente Accordo, del pertinente accordo di progetto o dell’assegnazione del conseguente aiuto oppure ad adottare qualsiasi misura correttiva prevista dalla legge applicabile.

Art. 11 Disposizioni finali

1. Le Appendici 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente Accordo.

2. Le controversie derivanti dall’applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

3. Le modifiche al presente Accordo devono rivestire la forma scritta ed essere

adottate di reciproco accordo tra le Parti seguendo le loro rispettive procedure. Le modifiche alle Appendici 1, 2 e 3 devono rivestire la forma scritta ed essere adottate di reciproco accordo tra le autorità competenti ai sensi dell’articolo 9.

4. Il presente Accordo può essere denunciato in ogni momento per scritto da una

delle Parti con preavviso di sei mesi. In tal caso, le disposizioni dell’Accordo conti- nueranno a essere applicabili agli accordi di progetto conclusi prima della denuncia

Attuazione del programma di cooperazione destinato a ridurre RU 2008 le disparità economiche e sociali all’interno dell’UE allargata.

dell’Accordo. Le Parti decideranno di reciproco accordo in merito alle altre conse- guenze della denuncia. 5. Il presente Accordo entra in vigore alla data della notifica, da parte di ambedue le Parti, dell’avvenuto completamento delle rispettive procedure di approvazione. L’Accordo copre un periodo di stanziamento di cinque anni e un periodo di eroga- zione di dieci anni. Si applica fino alla presentazione da parte dell’Ungheria del rapporto finale sul conseguimento degli scopi in essa previsti conformemente all’articolo 8 paragrafo 3. Il periodo di stanziamento inizia al momento stabilito dall’articolo 3 paragrafo 1. Qualora il periodo di stanziamento dovesse iniziare prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti applicheranno l’Accordo a titolo provvisorio già à partire dalla data della firma.

Fatto a Berna, il 20 dicembre 2007, in due esemplari originali in lingua inglese.

Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: dell’Ungheria: Micheline Calmy-Rey Gordon Bajnai Doris Leuthard

Attuazione del programma di cooperazione destinato a ridurre RU 2008 le disparità economiche e sociali all’interno dell’UE allargata.

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