AS 2008 279
Convenzione tra il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni della Confederazione Svizzera, il Governo del Principato del Liechtenstein e il Ministero federale dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia della Repubblica d'Austria sulla cooperazione per il futuro sviluppo del settore ferroviario
Traduzione1
Convenzione tra il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni della Confederazione Svizzera, il Governo del Principato del Liechtenstein e il Ministero federale dei trasporti, dell’innovazione e della tecnologia della Repubblica d’Austria sulla cooperazione per il futuro sviluppo del settore ferroviario
Conclusa il 14 settembre 2007 Entrata in vigore il 1° novembre 2007
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) della Confederazione Svizzera, il Governo del Principato del Liechtenstein e il Ministero federale dei trasporti, dell’innovazione e della tecnologia (BMVIT) della Repubblica d’Austria (qui di seguito «Parti contraenti»), desiderosi di promuovere e di intensificare, con beneficio di tutte le Parti, una coo- perazione a lungo termine volta a sviluppare ulteriormente il settore ferroviario, consapevoli dei vantaggi ecologici ed economici del traffico ferroviario viaggiatori e merci, coscienti delle possibilità insite nel settore dell’infrastruttura ferroviaria e della relativa interoperabilità, nonché del traffico ferroviario, basandosi sull’articolo 9 dell’Accordo del 22 luglio 19572 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente il finanziamento della sistemazione della linea dell’Arlberg (Buchs-Salisburgo), tenendo conto del Trattato del 27 agosto 18703 tra la Svizzera, l’Austria-Ungheria, anche pel Liechtenstein, e la Baviera per la costruzione di una ferrovia da Lindau passando per Bregenz sino a St. Margrethen, come anche da Feldkirch a Buchs (con Protocollo finale), riferendosi all’articolo 3 capoverso 3 della Convenzione del 27 ottobre 20034 tra il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazio- ni della Confederazione Svizzera e il Ministero federale dei trasporti, dell’innova- zione e della tecnologia della Repubblica d’Austria sulla cooperazione per il futuro sviluppo del settore ferroviario, hanno convenuto quanto segue:
RS 0.742.140.316.34
1 Dal testo originale tedesco (AS 2008 279).
2 RS 0.742.140.316.32 3 RS 0.742.140.316.31 4 RS 0.742.140.316.33
2006-1359 279
Cooperazione per il futuro sviluppo del settore ferroviario. RU 2008
Sezione I: Settori di cooperazione
Art. 1 1 Le Parti contraenti intendono promuovere e sviluppare ulteriormente, sulla base di una cooperazione paritetica e vantaggiosa per tutte le Parti, il traffico ferroviario viaggiatori e merci tra la Confederazione Svizzera, il Principato del Liechtenstein e la Repubblica d’Austria.
2 La cooperazione si estende segnatamente ai seguenti settori:
a) elaborazione di strategie per il trasporto ferroviario di viaggiatori e merci tra i tre Stati; b) scambio di informazioni al fine di coordinare i programmi di sviluppo dell’infrastruttura e del traffico ferroviari per i collegamenti internazionali qui elencati: i) Ginevra–Zurigo–San Gallo–St. Margrethen–Bregenz (–Lindau–Mona- co di Baviera) –Salisburgo–Vienna (–Budapest) e Bregenz–Feldkirch– Innsbruck–Vienna (–Budapest)/Graz/Klagenfurt/(Ljubljana), ii) Basilea–Zurigo–Sargans–Buchs SG–Feldkirch–Innsbruck–Vienna (–Bu- dau–Ulm); c) miglioramento del traffico merci internazionale al fine di accrescere la quali- tà dei trasporti, in particolare con la riduzione dei tempi di percorrenza, mediante terminali intermodali e l’incentivazione dei raccordi ferroviari; d) realizzazione di studi comuni sulla modernizzazione dell’infrastruttura fer- roviaria e sull’ampliamento delle offerte ferroviarie, compresi gli effetti sui collegamenti delle regioni; e) scambio di informazioni su questioni organizzative, giuridiche e tecniche, incluse le questioni legate allo statuto della ferrovia nel sistema di trasporti degli Stati delle Parti contraenti.
Art. 2 1 Nell’ambito delle loro competenze, le Parti contraenti si impegnano ad attuare una cooperazione per il futuro sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria e della relativa interoperabilità, del materiale rotabile e dei principi per l’organizzazione del traffico ferroviario. Tale cooperazione concerne in particolare: a) la modernizzazione prevista per i collegamenti ferroviari sulle linee: i) Sargans–Buchs SG–Feldkirch, ii) Sargans–Buchs SG–St. Margrethen–San Gallo, iii) Bregenz–Feldkirch–Bludenz;
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b) l’ulteriore sviluppo del traffico ferroviario attraverso misure che permettono di modernizzare e rendere tecnicamente compatibile l’infrastruttura ferrovia- ria nonché di scambiare le informazioni a livello operativo e mediante altri provvedimenti di natura organizzativa e amministrativa. 2 In ottemperanza alle prescrizioni giuridiche vigenti nei loro Stati, le Parti contraen- ti sostengono la cooperazione delle imprese ferroviarie sul loro territorio nazionale, prevedendo che i dettagli della cooperazione, in particolare i diversi progetti comuni, siano stabiliti dalle imprese ferroviarie stesse. 3 Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti sono responsabili del finan- ziamento delle misure da realizzare sul loro territorio, fatte salve le procedure nazio- nali concernenti le decisioni sui finanziamenti. In singoli casi speciali, in deroga al principio di territorialità, può essere considerata la possibilità di un cofinanziamento extraterritoriale per miglioramenti di infrastrutture situate nelle zone in prossimità del confine, sempre che le Parti contraenti di volta in volta interessate concordino su un tale modo di procedere. Il Ministero federale dei trasporti, dell’innovazione e della tecnologia della Repubblica d’Austria e il Governo del Principato del Liech- tenstein si riservano tuttavia, in singoli casi, di concludere convenzioni separate sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria per il Principato del Liechtenstein.
Sezione II: Obiettivi per le tratte transfrontaliere
Art. 3 1 Le pianificazioni nazionali e gli obiettivi del progetto BODAN-RAIL 2020 per la regione del Lago di Costanza servono da base di pianificazione alle Parti contraenti. Nei limiti delle loro competenze, queste ultime si impegnano a realizzare prime parti del progetto entro il 2010. 2 Priorità è data all’esame delle possibilità di sviluppo del collegamento ferroviario Feldkirch–Schaan–Vaduz–Buchs SG, per quanto concerne gli effetti sui collegamen- ti delle regioni. Questo esame deve essere effettuato congiuntamente dalle Parti contraenti, in modo approfondito e coordinato, allo scopo di armonizzare le misure necessarie.
Sezione III: Modalità di cooperazione
Art. 4 1 L’attuazione della presente Convenzione è affidata a un Comitato direttivo, com- posto da rappresentanti delle Parti contraenti, che si riunisce almeno una volta all’anno. La presidenza è assunta dal Paese che ospita la riunione di tale Comitato; essa è assunta per la prima volta dal Principato del Liechtenstein, dopo di che sarà esercitata a turno. In funzione delle esigenze, possono essere consultati rappresen- tanti degli enti locali e delle imprese ferroviarie interessate.
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2 Ogni Parte contraente può esigere la convocazione del Comitato direttivo se lo
reputa necessario. In questo caso, il Comitato direttivo è tenuto a riunirsi nei tre mesi successivi alla richiesta di convocazione. 3 Il Comitato direttivo segue l’attuazione della presente Convenzione ed elabora un programma esecutivo. Esso avanza proposte sul futuro sviluppo degli obiettivi e delle misure che, se necessario, possono essere integrati nella presente Convenzione sotto forma di aggiunte.
Sezione IV: Disposizioni finali
Art. 5 Tutte le informazioni e i risultati di lavoro scambiati e trattati nel quadro della pre- sente Convenzione non possono essere pubblicati senza il previo consenso di tutte le Parti contraenti.
Art. 6 1 La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la firma.
2 Essa è conclusa per una durata indeterminata.
3 La Convenzione può essere denunciata in ogni momento per scritto da una delle
Parti alle altre Parti contraenti e, in questo caso, cessa di essere in vigore sei mesi dopo la ricezione della denuncia.
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Fatta a Vaduz (FL), il 14 settembre 2007, in tre originali in lingua tedesca.
Per il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni della Confederazione Svizzera: Moritz Leuenberger
Per il Governo del Principato del Liechtenstein: Martin Meyer
Per il Ministero federale dei trasporti, dell’innovazione e della tecnologia della Repubblica d’Austria: Werner Faymann
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