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AS 2008 3517

Legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti

Legge federale sull’erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti

del 20 marzo 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 20072, decreta:

Art. 1 1 La Confederazione può, nei limiti dei crediti stanziati, concedere un aiuto finanzia- rio al Museo svizzero dei trasporti per l’esercizio del settore prettamente museale. 2 L’Assemblea federale approva con decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.

Art. 2 L’aiuto finanziario è erogato a condizione che: a. il Cantone e la Città di Lucerna nonché i Cantoni della Svizzera centrale partecipino in misura adeguata al finanziamento del Museo svizzero dei tra- sporti; b. il mandato e le prestazioni del Museo svizzero dei trasporti siano disciplinati in modo vincolante in un contratto di prestazioni; c. il Museo svizzero dei trasporti concretizzi la sua organizzazione in una società di gestione per le attività commerciali e in una fondazione per il set- tore prettamente museale, presenti una strategia di gestione e di finanzia- mento e tenga un efficiente controlling aziendale e finanziario.

RS 432.51

2007-1383 3517

Erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti. LF RU 2008

Art. 3

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3 Essa ha effetto fino all’entrata in vigore della legge federale sul promovimento della cultura, ma non oltre il 31 dicembre 2011.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008 Consiglio nazionale, 20 marzo 2008 Il presidente: Christoffel Brändli Il presidente: André Bugnon Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 10 luglio 2008.3

2 La presente legge entra in vigore il 18 luglio 2008.4

22 luglio 2008 Cancelleria federale

3 FF 2008 1993 4 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 16 luglio 2008.

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