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AS 2008 431

Legge federale sui Politecnici federali (Legge sui PF)

Legge federale sui Politecnici federali (Legge sui PF)

Modifica del 5 ottobre 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20071, decreta:

I La legge del 4 ottobre 19912 sui PF è modificata come segue:

Art. 17a Incarichi d’insegnamento 1 Gli incaricati di corsi nell’ambito di incarichi d’insegnamento esterni sono assunti, salvo convenzione contraria, con un contratto di lavoro conformemente al Codice delle obbligazioni3. 2 Il contratto di lavoro può essere rinnovato più volte per una durata complessiva di cinque anni al massimo. Oltre i cinque anni il rapporto di lavoro è considerato di durata indeterminata. 3 I PF e gli istituti di ricerca disciplinano la retribuzione degli incaricati di corsi.

Titolo prima dell’art. 40e Sezione 3a: Disposizioni transitorie della modifica del 5 ottobre 2007

L’articolo 17a si applica a tutti gli incarichi d’insegnamento esterni assegnati dopo l’entrata in vigore della modifica della presente legge del 5 ottobre 20074. Gli incari- chi d’insegnamento esterni in corso di svolgimento al momento dell’entrata in vigore devono essere adeguati al nuovo diritto entro l’inizio del semestre successivo.

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