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AS 2008 4467

Ordinanza concernente l'attribuzione di organi per il trapianto

Ordinanza concernente l’attribuzione di organi per il trapianto (Ordinanza sull’attribuzione di organi)

Modifica del 10 settembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 16 marzo 20071 sull'attribuzione di organi è modificata come segue:

2bis I pazienti che figurano in una lista d’attesa all’estero non vengono iscritti nella lista d’attesa. Una doppia iscrizione è tuttavia ammissibile nell’ambito di un accordo di reciprocità sullo scambio di organi.

Art. 4 frase introduttiva Le persone non domiciliate in Svizzera sono iscritte nella lista d’attesa se adempiono le condizioni di cui all’articolo 3 e se:

Art. 13a Computo del tempo d’attesa all’estero 1 Il tempo d’attesa all’estero è computato dal giorno dell’iscrizione nella lista d’attesa estera.

2 Il DFI disciplina le condizioni per il computo del tempo d’attesa.

Art. 21 Attribuzione in mancanza di urgenza medica 1 Il DFI stabilisce le priorità per l’attribuzione nei casi in cui non vi è un’urgenza medica. Tiene conto: a. della compatibilità del gruppo sanguigno e della corrispondenza dell’età; b. della compatibilità delle caratteristiche tissutali; c. del fatto che determinati pazienti, a causa di un’immunizzazione, devono contare su un tempo d’attesa molto lungo; d. dell’efficacia del trapianto dal profilo medico; e. del tempo d’attesa. 2 Il DFI può ponderare i criteri di cui al capoverso 1 attribuendo loro un punteggio.

1 RS 810.212.4

2008-1494 4467

Ordinanza sull’attribuzione di organi RU 2008

Art. 22 e 23 Abrogati

II La presente modifica entra in vigore il 15 ottobre 2008.

10 settembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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