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AS 2008 6025

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)

Modifica del 26 novembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. b

1 Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

b. azienda di commercio al dettaglio: azienda alimentare in cui le derrate ali- mentari o gli oggetti d’uso sono fabbricati, trasformati, trattati o depositati nel luogo di vendita o di consegna ai consumatori, quali negozi, ristoranti, grandi cucine e mense aziendali, nonché centri di distribuzione di grossisti e aziende di commercio all’ingrosso;

Art. 13 cpv. 2 lett. c

2 Non necessitano di alcuna autorizzazione:

c. le aziende che depositano soltanto derrate alimentari di origine animale per le quali non esiste alcun disciplinamento relativo alla temperatura;

Art. 47 cpv. 3 3 I recipienti, gli apparecchi, gli strumenti, i materiali da imballaggio, i mezzi di trasporto ecc. utilizzati per il trattamento di derrate alimentari nonché gli spazi destinati alla fabbricazione, alla conservazione e alla vendita di derrate alimentari devono essere mantenuti puliti e in buono stato.

1 RS 817.02

2008-2505 6025

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso RU 2008

II L’allegato 1 è modificato come segue:

Lettera B numero 4 Abrogato

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

26 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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