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AS 2008 6041

Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche

Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche

Modifica del 26 novembre 2008

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle bevande alcoliche è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 1 Per le bevande alcoliche con un tenore di alcool superiore all’1,2 % in volume, il tenore di alcool deve essere indicato in «% vol». Il tenore effettivo può divergere dal tenore annunciato al massimo dello 0,5 % in volume verso l’alto o verso il basso.

Art. 83 cpv. 2 terzo periodo 2 … L’indicazione del Paese di produzione è disciplinata dall’articolo 15 OCDerr2.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

26 novembre 2008 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

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