AS 2009 1137
Ordinanza sul personale federale
Ordinanza sul personale federale (OPers)
Modifica del 6 marzo 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 51a cpv. 4 4 Le prestazioni che integrano l’assegno familiare possono essere versate al perso- nale trasferito o in servizio all’estero anche se sussiste un diritto all’assegno familia- re all’estero ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 31 otto- bre 20072 sugli assegni familiari.
Art. 83 cpv. 2 e 3 2 Sono soggetti del tutto o in parte all’adeguamento al potere d’acquisto, per eccesso o per difetto, lo stipendio, le prestazioni che integrano l’assegno familiare di cui all’articolo 51a, l’assegno per il sostegno a congiunti, gli importi forfettari per atti- vità di pubbliche relazioni e le indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità.
3 Abrogato
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2009.
6 marzo 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova