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AS 2009 2393

Ordinanza del DFI sui requisiti igienici

Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI)

Modifica dell’11 maggio 2009

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sui requisiti igienici è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

2 Sono fatti salvi i requisiti specifici:

a. dell’ordinanza del DFI dell’11 maggio 20092 concernente la trasformazione igienica del latte nelle aziende di estivazione; b. dell’ordinanza del 23 novembre 20053 sulla produzione primaria.

Art. 41 cpv. 3 3 Per la pulizia esterna dei prodotti freschi della pesca interi, al posto dell’acqua potabile può essere utilizzata acqua pulita. Le fasi di lavorazione quali la decapita- zione e l’eviscerazione devono essere effettuate in condizioni igieniche ineccepibili. Immediatamente dopo tali operazioni, i prodotti devono essere lavati accuratamente con acqua pulita.

Art. 43 lett. a, secondo periodo Abrogato

Art. 48 cpv. 3, frase introduttiva e lett. b 3 Le aziende che fabbricano prodotti di latte devono mettere in atto procedimenti tesi a garantire che immediatamente prima del trattamento termico siano osservati i seguenti valori di tolleranza: b. latte trattato termicamente impiegato per la fabbricazione di prodotti di latte: tenore di germi inferiore a 100 000 per ml a 30 °C;

2009-0497 2393

Ordinanza del DFI sui requisiti igienici RU 2009

Art. 51 cpv. 2 2 Il latte pastorizzato e i prodotti di latte pastorizzati in forma liquida possono essere consegnati aperti ai consumatori, se il dispositivo di mescita (recipiente, rubinetto ecc, ) garantisce un prelievo privo di contaminazioni. Il punto di consegna è tenuto a informare i consumatori sulla conservabilità del latte e dei prodotti di latte e sulle relative condizioni.

II La presente modifica entra in vigore il 25 maggio 2009.

11 maggio 2009 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

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