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AS 2009 2603

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)

Modifica del 6 maggio 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 giugno 20081 sul sostegno del prezzo del latte è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 10 cpv. 3

3 Le aziende di estivazione che praticano la commercializzazione diretta devono

notificare i dati relativi alla valorizzazione menzionati all’articolo 9 e il latte venduto direttamente come latte intero.

Art. 12 cpv. 2 lett. g

2 Il servizio d’amministrazione ha, in particolare, i compiti seguenti:

g. adozione delle misure amministrative di cui all’articolo 169 capoverso 1 lettere a oppure h LAgr nei casi in cui le persone sottoposte all’obbligo di notifica secondo gli articoli 7–10 non notificano i dati nonostante diffida.

Art. 14 cpv. 2 2 L’UFAG esegue ispezioni a campione, apre un’inchiesta se vi è sospetto di infra- zione e adotta le misure amministrative del caso.

1 RS 916.350.2

2009-0189 2603

Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte RU 2009

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2009.

6 maggio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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