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AS 2009 3879

Emendamento del 21 dicembre 2001 all'articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

Emendamento del 21 dicembre 2001 all’articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

RS 0.515.091.3; RU 2004 3953

Campo d’applicazione il 14 luglio 2009, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Belarus 27 marzo 2008 27 settembre 2008 Bosnia ed Erzegovina 17 marzo 2008 A 17 settembre 2008 Colombia 20 maggio 2009 A 20 novembre 2009 Costa Rica 3 giugno 2009 3 dicembre 2009 Ecuador 10 marzo 2009 10 settembre 2009 Georgia 8 giugno 2009 A 8 dicembre 2009 Giamaica 25 settembre 2008 A 25 marzo 2009 Guatemala 13 febbraio 2009 A 13 agosto 2009 Guinea-Bissau 6 agosto 2008 A 6 febbraio 2009 Islanda 22 agosto 2008 22 febbraio 2009 Paraguay 3 dicembre 2008 A 3 giugno 2009 Portogallo 22 febbraio 2008 22 agosto 2008 Stati Uniti d’America 21 gennaio 2009 21 luglio 2009 Tunisia 11 marzo 2009 A 11 settembre 2009 Uruguay 7 agosto 2007 A 7 febbraio 2008

1 Completa quelli in RU 2004 3955, 2006 815, 2007 3753 e 2008 663.

Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).

2009-1762 3879

Divieto o limitazione dell’impiego di talune armi classiche. RU 2009 Emendamento all’art. 1 della Conv.

Emendamento del 21 dicembre 2001 all'articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato | Lexipedia | Lexipedia