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AS 2009 4255

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del 19 agosto 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 20 capoverso 3 e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie (legge),

Art. 5 lett. u Sono considerate epizoozie da sorvegliare le seguenti malattie: u. le acariosi delle api (Varroa destructor, Acarapis woodi e Tropilaelaps spp.);

Art. 6 lett. y I termini sotto riportati sono così definiti: y. equidi: animali addomesticati della specie equina (cavalli, pony, asini, muli, bardotti).

Art. 7 cpv. 1 lett. d, f, g 1 I Cantoni registrano tutte le aziende detentrici di animali che tengono animali ad unghia fessa. A tal fine designano un’unica autorità che rileva i dati seguenti: d. l’ubicazione e le coordinate geografiche dell’azienda detentrice di animali; f. per i suini: il tipo di detenzione (senza uscita, uscita su una superficie dura, uscita su una superficie senza rivestimento, al pascolo); g. il numero del Comune giusta l’articolo 19 capoverso 1 lettera a dell’ordi- nanza del 21 maggio 20083 sui nomi geografici.

2009-0720 4255

Ordinanza sulle epizoozie RU 2009

Art. 8 Registro degli animali ad unghia fessa Il detentore di animali deve tenere per ogni azienda detentrice di animali un registro degli animali presenti. Vi sono menzionati gli aumenti e le diminuzioni degli effet- tivi e, per quanto concerne gli animali delle specie bovina e caprina, anche i contras- segni, nonché i dati relativi alle inseminazioni (naturali o artificiali) e alle monte per ognuno dei due sessi. Il registro deve essere costantemente aggiornato. Dietro richie- sta, il detentore di animali trasmette il registro al gestore della banca dati sul traffico di animali.

Art. 14 cpv. 1 e 2 1 Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, una nuova azienda detentrice di animali ad unghia fessa, il cambio di detentore e la chiusura dell’azienda.

2 Egli annuncia alla banca dati sul traffico di animali:

a. entro tre giorni lavorativi, gli aumenti, le diminuzioni e la morte degli ani- mali della specie bovina nonché lo smarrimento di marchi auricolari; b. entro tre giorni lavorativi, gli aumenti degli animali della specie suina; c. entro 30 giorni, la nascita di animali della specie bovina.

Art. 17 cpv. 4 4I gestori delle banche dati sono tenuti a consentire la consultazione dei dati all’Ufficio federale e a tutti i veterinari cantonali. I dati dei cani che hanno lasciato il Cantone non possono essere cancellati.

Art. 18a Registrazione di aziende detentrici di equidi, volatili da cortile, pesci o api 1 I Cantoni registrano tutte le aziende in cui sono tenuti equidi, volatili da cortile o pesci, ad eccezione dei pesci ornamentali. Essi designano a tale scopo un servizio che registra i seguenti dati: a. il nome e l’indirizzo del detentore di animali; b. l’ubicazione e le coordinate geografiche delle aziende detentrici di animali; c. per i volatili da cortile: le specie di volatili e il tipo di detenzione (senza uscita, uscita in area con clima esterno, uscita all’aperto); d. per i volatili da allevamento: il tipo di utilizzo (linea parentale delle razze ovaiole, linea parentale delle razze da ingrasso); e. per i pesci: le specie di pesci detenute; f. se del caso, il numero assegnato all’azienda dal gestore della banca dati sul traffico di animali.

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Ordinanza sulle epizoozie RU 2009

2 I Cantoni registrano tutti gli apiari occupati e vuoti. Al tale scopo designano un servizio che registri il nome e l’indirizzo dell’apicoltore nonché il numero, l’ubica- zione e le coordinate geografiche di tutti gli apiari.

3 Ildetentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro dieci

giorni lavorativi, una nuova azienda detentrice di animali, il cambio di detentore e la chiusura dell’azienda. 4 Il servizio cantonale assegna un numero d’identificazione a ogni detentore, a ogni azienda detentrice di equidi, volatili da cortile o pesci nonché a ogni apicoltore e a ogni apiario. 5 Il servizio cantonale trasmette, in formato elettronico, i dati e le relative modifiche all’Ufficio federale dell’agricoltura. 6 L’Ufficio federale dell’agricoltura emana, d’intesa con l’Ufficio federale, prescri- zioni tecniche concernenti i capoversi 1, 2 e 4.

Art. 19a Identificazione di apiari e comunicazione del trasferimento 1 Gli apiari devono essere ben contrassegnati all’esterno con il numero d’identifica- zione cantonale. 2 Prima che le api vengano trasferite in un altro circondario di ispezione, l’apicoltore è tenuto a comunicare il trasferimento sia all’ispettore degli apiari della vecchia ubicazione sia a quello della nuova ubicazione. L’ispettore degli apiari della vecchia ubicazione effettua, se necessario, un controllo sanitario. Il trasferimento dei nuclei di fecondazione nelle stazioni di fecondazione non deve essere comunicato.

Art. 34 Patente per il commercio di bestiame

1 Chiunque eserciti il commercio di bestiame necessita di una patente.

2 La patente per il commercio di bestiame è rilasciata dal Cantone nel quale il com- merciante di bestiame ha la sede sociale. Essa ha una validità di tre anni e autorizza l’esercizio del commercio di bestiame su tutto il territorio svizzero.

3 La patente è rilasciata se il richiedente:

a. ha partecipato a un corso d’introduzione e ha superato l’esame; b. possiede una stalla che, per quanto riguarda l’ubicazione e le infrastrutture, nonché l’organizzazione e la gestione, è conforme ai principi igienico- sanitari in materia di lotta alle epizoozie. 4 La patente può essere rilasciata eccezionalmente a titolo provvisorio prima che il richiedente abbia concluso il corso di introduzione. 5 Sono esentati dall’obbligo di disporre di una stalla i commercianti di bestiame che consegnano gli animali direttamente ai macelli. 6 Il veterinario cantonale registra il rilascio della patente per il commercio di bestia- me nel sistema d’informazione centrale di cui all’articolo 54a della legge.

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Ordinanza sulle epizoozie RU 2009

Art. 35 Rinnovo e revoca della patente per il commercio di bestiame 1 La patente viene rinnovata se il commerciante di bestiame ha frequentato un corso di aggiornamento nel corso dei tre anni della sua validità. 2 Prima del rinnovo della patente, i commercianti di bestiame le cui attività hanno dato adito a contestazioni possono essere obbligati a ripetere il corso d’introduzione. 3 La patente per il commercio di bestiame non è rinnovata o è revocata in caso di:

a. assenza della stalla o non conformità della stessa ai principi igienico-sanitari in materia di lotta alle epizoozie; b. violazione ripetuta o grave da parte del commerciante di bestiame o del suo personale delle prescrizioni delle legislazioni in materia di epizoozie, di protezione degli animali, di derrate alimentari, di agenti terapeutici e di agri- coltura; c. mancata frequentazione del corso di aggiornamento o mancata ripetizione del corso d’introduzione. 4 Il veterinario cantonale registra la revoca o il mancato rinnovo della patente per il commercio di bestiame nel sistema d’informazione centrale di cui all’articolo 54a della legge.

Art. 36 Corsi d’introduzione e di aggiornamento per i commercianti di bestiame 1 I veterinari cantonali organizzano i corsi d’introduzione e di aggiornamento per i commercianti di bestiame. Tali corsi possono essere tenuti da più Cantoni congiun- tamente. 2 Lo svolgimento dei corsi può essere affidato a un’organizzazione. Tale organizza- zione deve poter dimostrare: a. di disporre di insegnanti qualificati per la formazione specifica; e b. che il controllo esterno della qualità è effettuato da un’associazione accredi- tata secondo l’ordinanza del 17 giugno 19964 sull’accreditamento e sulla designazione. 3 Durante i corsi d’introduzione i partecipanti ricevono una formazione sugli obbli- ghi dei commercianti di bestiame, nonché sulla normativa in materia di epizoozie, protezione degli animali, derrate alimentari e agenti terapeutici. 4 Durante i corsi di aggiornamento i partecipanti ricevono informazioni in merito alle conoscenze attuali sulla prevenzione delle epizoozie, sulla protezione degli animali nonché sulla sicurezza delle derrate alimentari e degli agenti terapeutici. 5 L’Ufficio federale, dopo aver consultato i veterinari cantonali, emana un regola- mento sui corsi d’introduzione e di aggiornamento per i commercianti di bestiame. Il regolamento specifica la durata e il contenuto dei corsi.

4 RS 946.512

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Ordinanza sulle epizoozie RU 2009

Art. 37 Obblighi dei commercianti di bestiame I commercianti di bestiame sono tenuti a: a. notificare senza indugio a un veterinario il sospetto o la comparsa di un’epizoozia nonché una maggiore frequenza di morti o aborti; b. utilizzare per il trasporto esclusivamente i veicoli di cui all’articolo 25 capo- verso 1; c. informare il personale sull’osservanza delle prescrizioni e a provvedere alla sua formazione e al suo perfezionamento periodici; d. controllare regolarmente le notifiche di epizoozie dell’Ufficio federale; e. portare con sé la patente per il commercio di bestiame durante il commercio e il trasporto degli animali.

Art. 37a Requisiti delle stalle La stalla di un commerciante di bestiame deve essere dotata di: a. sufficiente capacità per l’isolamento degli animali malati; b. se del caso, sufficiente capacità per l’isolamento di animali destinati all’esportazione; c. strutture adeguate per scaricare, ricoverare, abbeverare, foraggiare e curare gli animali; d. una superficie adeguata per la raccolta dello strame e del letame; e. una vasca di raccolta per il colaticcio.

Art. 37b Sorveglianza da parte del veterinario ufficiale Il veterinario cantonale dispone che le stalle dei commercianti di bestiame e le registrazioni sul traffico di animali siano sottoposte, a intervalli di tempo regolari, a un controllo basato sui rischi da parte del veterinario ufficiale.

Art. 39 cpv. 2 2 Nella preparazione di prodotti per la nutrizione delle api destinati al commercio va utilizzato solamente miele risultato indenne da spore dell’agente patogeno della peste americana Paenibacillus larvae.

Art. 59 cpv. 3 3 Gli apicoltori sono tenuti a prendersi regolarmente cura sia degli apiari occupati sia di quelli vuoti e ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare che l’apiario non diventi una fonte di propagazione di epizoozie.

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Ordinanza sulle epizoozie RU 2009

Art. 61 cpv. 1bis 1bis Anche gli animali ad unghia fessa morti, ad eccezione degli animali della specie bovina, devono essere notificati al Servizio designato dal Cantone.

Art. 257 cpv. 3 lett. b n. 2

3 Il veterinario ufficiale preleva campioni:

b. di galline ovaiole:

2. non prima di nove settimane dalla fine del periodo di deposizione.

Art. 269 È diagnostica la peste americana delle api qualora sia stata messa in evidenza la presenza del Paenibacillus larvae nelle covate malate.

Art. 270 Se vi è sospetto di peste americana delle api, l’ispettore degli apiari invia a un laboratorio il materiale d’analisi per la messa in evidenza del Paenibacillus larvae.

Art. 271 cpv. 1 lett. c, d 1 In caso di diagnosi di peste americana delle api, il veterinario cantonale ordina negli apiari infetti: c. il divieto di utilizzare il miele per la nutrizione delle api o di venderlo a tal fine; d. il trattamento dei favi vecchi, della cera e del miele secondo le indicazioni dell’ispettore degli apiari.

Art. 271a Prescrizioni tecniche sulla lotta alla peste americana delle api D’intesa con il Centro di ricerche apicole, l’Ufficio federale può emanare prescri- zioni tecniche sulla lotta alla peste americana delle api, le quali disciplinano in particolare i provvedimenti volti a evitare una propagazione dell’epizoozia, gli esami diagnostici, la pulizia, la disinfezione e i controlli successivi.

Art. 273 cpv. 1 lett. d 1 In caso di diagnosi di peste europea delle api, il veterinario cantonale ordina negli apiari infetti: d. il divieto di utilizzare il miele per la nutrizione delle api o di venderlo a tal fine;

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Ordinanza sulle epizoozie RU 2009

Art. 273a Prescrizioni tecniche sulla lotta alla peste europea delle api D’intesa con il Centro di ricerche apicole, l’Ufficio federale può emanare prescri- zioni tecniche sulla lotta alla peste europea delle api, le quali disciplinano in parti- colare i provvedimenti volti a evitare una propagazione dell’epizoozia, gli esami diagnostici, la pulizia, la disinfezione e i controlli successivi.

Art. 276 cpv. 1 Abrogato

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

2 Il 1° gennaio 2011 entrano in vigore:

a. l’articolo 14 capoverso 2 lettera b; b. l’articolo 4a di cui al numero 1 dell’allegato (O concernente la banca dati sul traffico di animali); c. l’articolo 3 capoverso 1 nonché i numeri 5 lettera b e 6 lettera c dell’allegato di cui al numero 2 dell’allegato (O sugli emolumenti per il traffico di ani- mali); d. l’articolo 2 capoverso 1bis di cui al numero 3 dell’allegato (O concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale).

19 agosto 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Ordinanza sulle epizoozie RU 2009

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza BDTA del 23 novembre 20055

Art. 3 cpv. 1 lett. d, f, j nonché cpv. 2

1 Nella banca dati sono registrati i seguenti dati:

d. ubicazione e coordinate geografiche dell’azienda detentrice di animali; f. numero del Comune giusta l’articolo 19 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 21 maggio 20086 sui nomi geografici; j. per i suini: il tipo di detenzione (senza uscita, uscita su una superficie dura, uscita su una superficie senza rivestimento, al pascolo). 2 I dati di cui al capoverso 1 e le rispettive mutazioni vanno notificati dai Cantoni all’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale). Essi sono trasmessi dall’Uf- ficio federale al gestore.

Art. 4 Dati concernenti gli animali della specie bovina 1 Per gli animali della specie bovina i detentori di animali devono comunicare al gestore della banca dati i seguenti dati: a. alla nascita di un animale:

1. numero dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero d’identificazione dell’animale, della madre e del padre,

3. data di nascita dell’animale,

4. razza, colore e sesso dell’animale,

5. parti gemellari,

6. decorso del parto,

7. data della notifica;

b. all’importazione di un animale:

1. Paese d’origine e numero d’identificazione dell’animale nel Paese

d’origine,

2. numero dell’azienda detentrice dell’animale,

3. numero d’identificazione dell’animale,

5 RS 916.404 6 RS 510.625

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Ordinanza sulle epizoozie RU 2009

4. data di nascita dell’animale,

5. razza, colore e sesso dell’animale,

6. data d’importazione,

7. data della notifica;

c. all’entrata di un animale da un’altra azienda detentrice di animali in Sviz- zera:

1. numero dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero dell’azienda detentrice di provenienza dell’animale,

3. numero d’identificazione dell’animale,

4. data d’entrata,

5. data della notifica;

d. all’uscita di un animale:

1. numero dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero d’identificazione dell’animale,

3. data d’uscita,

4. tipo d’uscita,

5. data della notifica;

e. alla macellazione di un animale:

1. numero dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero dell’azienda detentrice di provenienza dell’animale,

3. numero d’identificazione dell’animale,

4. data di macellazione,

5. data della notifica;

6. esito della classificazione neutrale della qualità degli animali secondo

l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 novembre 20037 sul bestiame da macello; f. alla morte di un animale:

1. numero dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero d’identificazione dell’animale,

3. data di morte,

4. data della notifica;

g. all’esportazione di un animale:

1. numero dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero d’identificazione dell’animale,

3. Paese di destinazione,

4. data d’esportazione,

5. data della notifica;

7 RS 916.341

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Ordinanza sulle epizoozie RU 2009

h. al cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre:

1. numero dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero d’identificazione della madre,

3. tipo di utilizzazione della madre; sono considerate tipi di utilizzazione:

– le vacche da latte – le altre vacche,

4. data a partire dalla quale si applica il tipo di utilizzazione,

5. data della notifica;

i. tipo di utilizzazione dell’azienda detentrice di animali; j. numero di telefono e lingua di corrispondenza del detentore di animali; k. coordinate postali o bancarie del detentore di animali. 2 Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre o dell’azienda detentrice di animali di cui al capoverso 1 lettere h e i deve essere notificato entro tre giorni lavorativi. 3 In caso di uscita degli animali dalle aziende d’estivazione e dalle aziende con pascoli comunitari, i dati di cui alla lettera d non devono essere notificati se gli animali sono trasferiti in un’azienda detentrice di animali situata sul territorio doga- nale svizzero.

Art. 4a Dati concernenti gli animali della specie suina Per gli animali della specie suina i detentori di animali devono comunicare al gestore della banca dati i seguenti dati: a. all’importazione di animali:

1. Paese d’origine e numero d’identificazione dell’azienda detentrice di

animali nel Paese d’origine,

2. numero dell’azienda detentrice di animali,

3. numero totale degli animali,

4. data d’importazione,

5. data della notifica;

b. all’entrata di animali da un’altra azienda detentrice di animali in Svizzera:

1. numero dell’azienda detentrice di animali,

2. numero dell’azienda detentrice di provenienza di animali,

3. numero totale degli animali,

4. data d’entrata,

5. data della notifica;

c. alla macellazione di animali:

1. numero dell’azienda detentrice di animali,

2. numero dell’azienda detentrice di provenienza di animali,

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Ordinanza sulle epizoozie RU 2009

3. numero totale degli animali,

4. data di macellazione,

5. data della notifica;

d. all’esportazione di animali:

1. numero dell’azienda detentrice di animali,

2. numero totale degli animali,

3. Paese di destinazione,

4. data d’esportazione,

5. data della notifica;

e. numero di telefono e lingua di corrispondenza del detentore di animali; f. coordinate postali o bancarie del detentore di animali.

Art. 4b Dati concernenti gli animali della specie ovina e caprina Per gli animali della specie ovina e caprina i detentori di animali devono comunicare al gestore della banca dati il numero di telefono, la lingua di corrispondenza e le loro coordinate postali o bancarie.

Art. 5 Dati per l’esecuzione della legislazione sull’agricoltura

1 Nella banca dati sono registrati i seguenti dati:

a. l’effettivo di animali determinante della specie bovina e di bufali per ogni azienda detentrice di animali, calcolato secondo l’articolo 29 dell’ordinanza del 7 dicembre 19988 sui pagamenti diretti, con un elenco dei singoli animali; b. gli effettivi di animali della specie bovina e di bufali, per categoria e azienda detentrice di animali, nel giorno di riferimento secondo l’articolo 5 capo- verso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19989 sui dati agricoli; c. gli effettivi di animali della specie bovina e di bufali, per categoria e azienda detentrice di animali, nelle aziende d’estivazione, nelle aziende con pascoli comunitari e nelle aziende pastorizie secondo l’articolo 24 capoverso 3 dell’ordinanza del 14 novembre 200710 concernente i contributi d’estiva- zione; d. l’evoluzione dell’effettivo di animali della specie bovina e di bufali, per categoria e azienda detentrice di animali, durante il periodo di riferimento secondo l’articolo 29 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 7 dicembre

1998 sui pagamenti diretti.

2 Ogni anno il gestore deve calcolare o determinare i dati di cui al capoverso 1 sulla base dei dati di cui all’articolo 4 e memorizzarli nella banca dati.

8 RS 910.13 9 RS 919.117.71 10 RS 910.133

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Ordinanza sulle epizoozie RU 2009

Art. 5a Rettifica di dati 1 Il detentore di animali può chiedere in qualsiasi momento al gestore della banca dati la rettifica dei dati che ha notificato. 2 Se occorre prendere in considerazione una rettifica dei dati per i pagamenti diretti, il detentore di animali deve richiedere tale rettifica al gestore della banca dati entro 20 giorni dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 12a capoverso 1, motivan- dola per iscritto. –e devono

3 Le richieste di rettifica di dati di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere c

essere corredate dei certificati di accompagnamento di cui all’articolo 12 dell’ordi- nanza del 27 giugno 199511 sulle epizoozie.

Art. 7 Servizi pubblici

1 L’Ufficio federale può trattare i dati giusta gli articoli 3–4b.

2 Gli Uffici federali di veterinaria, di statistica, della sanità pubblica e per l’approv- vigionamento economico del Paese nonché l’Ufficio del consumo e Swissmedic possono acquisire presso il gestore e utilizzare i dati giusta gli articoli 3–4b di cui necessitano per svolgere i loro compiti. 3 Gli organi cantonali competenti possono acquisire presso il gestore e utilizzare i dati giusta gli articoli 3–4b di cui necessitano per l’esecuzione della legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari, sugli agenti terapeutici e sull’agricoltura.

Art. 8 cpv. 2 lett. a e c nonché 3 2 Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi d’igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare i seguenti dati concernenti i loro affiliati, purché questi ultimi abbiano dato il loro consenso scritto: a. ubicazione e coordinate geografiche dell’azienda detentrice di animali giusta l’articolo 3 capoverso 1 lettera d; c. coordinate postali o bancarie giusta gli articoli 4 capoverso 1 lettera k, 4a lettera f e 4b. 3 Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi d’igiene veterinaria possono, giusta gli articoli 3–4b, acquisire presso il gestore e utilizzare i dati concernenti i loro affiliati, purché questi ultimi non abbiano vietato l’accesso per iscritto.

Art. 12 cpv. 4 4 Verifica la completezza e la plausibilità dei dati giusta gli articoli 4–4b. Notifica al detentore di animali i dati incompleti o non plausibili dandogli la possibilità di completarli o di appurarli.

11 RS 916.401

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Art. 12a Compiti del gestore per l’esecuzione della legislazione sull’agricoltura 1 Fra il l5 maggio e il 7 giugno il gestore invia al detentore di animali che ha diritto ai pagamenti diretti un elenco degli animali della specie bovina e dei bufali in suo possesso, comprese le indicazioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere a e b. 2 Il gestore mette a disposizione dei servizi cantonali competenti, dell’Ufficio fede- rale di statistica e dell’Ufficio federale i dati di cui all’articolo 5 conformemente alle indicazioni dell’Ufficio federale. 3 Per gli animali della specie bovina, determina il tipo di utilizzazione della madre:

a. al primo parto e all’importazione a seconda del tipo di utilizzazione dell’azienda detentrice di animali; b. all’entrata a seconda del precedente tipo di utilizzazione dell’animale. 4 Una volta l’anno invia ai detentori di animali della specie bovina, ai fini di retti- fica, un elenco contenente le indicazioni sulle madri e sul loro tipo di utilizzazione.

Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva, e 3 1 Oltre ai dati di cui agli articoli 3–4b il gestore può trattare ulteriori dati, in parti- colare quelli del tipo indicato di seguito: 3 Il gestore provvede affinché i dati giusta il capoverso 1 siano trattati separatamente dai dati di cui agli articoli 3–4b.

2. Ordinanza del 16 giugno 200612 sugli emolumenti per il traffico

di animali

Art. 3 cpv. 1 1 Gli emolumenti sono riscossi sui marchi auricolari e, per gli animali della specie bovina e suina, sulla base delle notifiche di macellazione, secondo le aliquote di cui all’allegato.

Allegato n. 5 e 6 lett. b–d

5. Emolumento per ogni animale macellato:

a. della specie bovina 5.— b. della specie suina –.10

6. Tassa amministrativa secondo l’articolo 3 capoverso 2 per:

b. animali della specie bovina: la notifica mancante o l’indicazione mancante o lacunosa del numero dell’azienda detentrice dell’animale,

12 RS 916.404.2

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Ordinanza sulle epizoozie RU 2009

del numero d’identificazione dell’animale, del numero d’identificazione della madre o del padre, della data di nascita, d’entrata o d’uscita, della data del decesso, della macellazione o del numero totale di animali per cartella di notifica 5.— c. animali della specie suina: la notifica mancante o l’indicazione mancante o lacunosa della data d’entrata, d’uscita, della macellazione o del numero totale di animali per cartella di notifica 5.— d. i solleciti per fatture non saldate 20.—

3. Ordinanza del 10 novembre 200413 concernente l’assegnazione di

contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Art. 2 cpv. 1 e 1bis 1 Trattandosi di animali della specie bovina, i contributi sono assegnati se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di nascita o di macellazione dell’animale. 1bis Trattandosi di animali della specie suina, i contributi sono assegnati se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell’animale.

4. Ordinanza del 7 dicembre 199814 sui dati agricoli

Art. 2 cpv. 1 lett. e

1 I Cantoni rilevano i dati:

e. relativi alle aziende detentrici di animali ad unghia fessa, equidi, volatili da cortile, pesci, ad eccezione dei pesci ornamentali o api ai sensi degli arti- coli 7 e 18a dell’ordinanza del 27 giugno 199515 sulle epizoozie, che servo- no per l’esecuzione della legge del 1° luglio 196616 sulle epizoozie, a con- dizione che non siano stati già registrati nel quadro del capoverso 1 lettere a e b (all. 2, parte A, n. I e II);

13 RS 916.407 14 RS 919.117.71 15 RS 916.401 16 RS 916.40

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5. Ordinanza del 7 dicembre 199817 sui pagamenti diretti

Art. 67 cpv. 1bis lett. b 1bis In casi motivati, il Cantone può aumentare o diminuire l’effettivo determinante di cui agli articoli 29 e 29a. Vi è un caso motivato in particolare se: b. i detentori di animali in questione forniscono la prova documentale scritta, corredata della firma che, nonostante la rettifica dei dati di cui all’articolo 5a capoverso 2 dell’ordinanza BDTA del 23 novembre 200518, l’effettivo di cui all’articolo 29 non corrisponde all’effettivo reale.

Art. 70 cpv. 1 lett. f 1 I Cantoni riducono o negano i contributi conformemente alla direttiva della Con- ferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura del 27 gennaio 2005 (versione del 12 settembre 2008) relativa alla riduzione dei pagamenti diretti se il richiedente: f. non notifica o non notifica correttamente i dati di cui all’articolo 4 dell’or- dinanza BDTA del 23 novembre 200519 oppure non tiene correttamente i documenti sul traffico di animali.

17 RS 910.13 18 RS 916.404 19 RS 916.404

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