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AS 2009 4781

Ordinanza sul computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all'estero (Ordinanza sul computo delle riduzioni di CO<sub>2</sub>)

Ordinanza sul computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero

(Ordinanza sul computo delle riduzioni di CO.)

Modifica del 26 agosto 2009

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I L’ordinanza del 22 giugno 2005! sul computo delle riduzioni di CO» è modificata

come segue:

Art. 5 cpv. 1

! Per il calcolo delle emissioni secondo la legge, nel computo dell’obiettivo di ridu- zione si può tener conto delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero fino a un massimo di 2,0 milioni di tCOzeq all’anno come media del periodo 2008-2012.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2009.

26 agosto 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 641.711.1

2009-1801 4781

Ordinanza sul computo delle riduzioni di CO2 RU 2009

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