AS 2009 5091
Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)
Modifica del 3 ottobre 2008
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 agosto 20071, decreta:
I La legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicu- rezza interna è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 4 lett. f
4 Sono misure preventive:
f. le misure atte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive,
Art. 24a cpv. 2, frase introduttiva
2 Nel sistema d’informazione possono essere registrate informazioni su persone
contro cui sono stati pronunciati divieti di recarsi in un Paese determinato, misure secondo il diritto cantonale volte a prevenire gli atti violenti in occasione di manife- stazioni sportive o altre misure quali divieti di accedere agli stadi, se la misura:
Abrogato
1 Una persona può essere assoggettata, per un periodo determinato, al divieto di las- ciare la Svizzera per recarsi in un Paese determinato se: a. essa è colpita da un divieto di accedere a un’area determinata, poiché è com- provato che ha partecipato ad atti violenti contro persone o oggetti in occa- sione di manifestazioni sportive; e
2007-1444 5091
Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF RU 2009
Abrogati
Art. 24f Età minima Le misure secondo l’articolo 24c sono pronunciate solo contro persone che hanno compiuto i 12 anni.
Art. 24g Effetto sospensivo Il ricorso contro una decisione sulle misure secondo l’articolo 24c ha effetto sospen- sivo solo se non ne risulta pregiudicato lo scopo della misura e se l’autorità di ricor- so o il giudice lo accorda espressamente in una decisione incidentale.
Abrogato
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008 Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008 Il presidente: Christoffel Brändli Il presidente: André Bugnon Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 22 gennaio 2009.3
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.
30 settembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 FF 2008 7217