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AS 2009 6503

Ordinanza sull'equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza sull’equipaggiamento personale dei militari (OEPM)

Modifica del 27 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 dicembre 20031 sull’equipaggiamento personale dei militari è modificata come segue:

Art. 6a Deposito dell’arma personale

1 L’arma personale può essere depositata gratuitamente, senza indicare motivi,

presso un centro logistico o un punto di ristabilimento della BLEs.

2 Il militare è responsabile del ritiro tempestivo dell’arma depositata in vista

dell’adempimento degli obblighi fuori del servizio in relazione con l’arma personale o prima dell’entrata in servizio per un servizio militare.

3 Le spese di viaggio e di trasporto sono a carico del militare.

Art. 7 Ritiro cautelativo dell’arma personale 1 Se vi sono segni o indizi che un militare possa mettere in pericolo se stesso o terzi con l’arma oppure se vi sono altri segni o indizi di un incombente abuso dell’arma personale, il comandante di circondario ordina il ritiro cautelativo dell’arma perso- nale. Egli può incaricare il corpo di polizia cantonale di ritirare, alla sua attenzione, l’arma personale. 2 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché i medici e gli psicologi curanti o incaricati di una perizia che vengono a conoscenza di segni o indizi giusta il capoverso 1 ne informano senza indugio lo Stato maggiore di con- dotta dell’esercito o il Servizio medico militare. I militari possono comunicare le pertinenti informazioni al loro comandante. In casi giustificati, quest’ultimo avvia immediatamente i provvedimenti necessari. 3 Se viene a conoscenza di segni o indizi giusta il capoverso 1, lo Stato maggiore di condotta dell’esercito, indicando per scritto i motivi, può incaricare il comandante di circondario del ritiro cautelativo dell’arma personale.

1 RS 514.10

2009-2550 6503

Equipaggiamento personale dei militari RU 2009

4 Indicando i motivi, anche terzi che hanno accesso all’arma personale possono, in caso di segni o indizi giusta il capoverso 1, consegnarla a un centro logistico o a un punto di ristabilimento della BLEs oppure alla polizia in vista del deposito caute- lativo. 5 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito decide se l’arma viene ritirata definiti- vamente oppure riconsegnata al militare.

Art. 8 cpv. 1 1 I militari che trascurano il loro equipaggiamento o parti di esso oppure ne abusano sono segnalati dalla BLEs al comandante di circondario competente per il luogo di domicilio del colpevole.

Art. 11 cpv. 1 lett. d e 4 1 Quando lasciano l’esercito, i militari ricevono in proprietà il fucile d’assalto se:

d. presentano un permesso d’acquisto di armi valido per il fucile d’assalto giu- sta l’articolo 8 capoverso 1 della legge del 20 giugno 19972 sulle armi.

4 Abrogato

Art. 12 cpv. 1 lett. c e 3

1 La pistola diventa, senza attestato di tiro, proprietà dei militari se:

c. presentano un permesso d’acquisto di armi valido per la pistola giusta l’arti- colo 8 capoverso 1 della legge del 20 giugno 19973 sulle armi.

3 Abrogato

Art. 14 cpv. 1 lett. b 1 In caso di cessione in proprietà del fucile d’assalto o della pistola, la BLEs rileva i seguenti dati: b. numero d’assicurato AVS;

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

27 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RS 514.54 3 RS 514.54

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