AS 2009 701
Codice penale militare e procedura penale militare
Codice penale militare e procedura penale militare (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti)
Modifica del 3 ottobre 2008
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 ottobre 20071, decreta:
I Il Codice penale militare del 13 giugno 19272 è modificato come segue:
Sostituzione di espressioni Nell’articolo 210 capoversi 1 e 2 l’espressione «della PPM» è sostituita con l’espressione «PPM».
Art. 3 cpv. 1 n. 1, 4 e 8
1 Sono sottoposti al diritto penale militare:
1. le persone obbligate al servizio militare, quando siano in ser-
vizio militare e non in congedo, per i reati di cui agli arti- coli 115–137b e 145–179 non connessi con il servizio della truppa;
4. le persone obbligate al servizio militare, anche fuori del ser-
vizio, per quanto concerne la loro posizione militare e i loro doveri di servizio, nonché le persone che erano obbligate al servizio militare, fintanto che non hanno adempiuto i loro doveri di servizio;
8. le persone di condizione civile o i militari stranieri, per i reati
di cui agli articoli 115–179 da essi commessi in qualità di impiegati o incaricati dell’esercito o dell’amministrazione militare congiuntamente con la truppa;
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Art. 7 cpv. 2
2 Le persone che hanno partecipato a un reato comune (art. 115–179)
insieme con persone sottoposte al diritto penale militare rimangono soggette alla legge penale ordinaria.
Art. 8 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 28 cpv. 4
4 Il numero e l’importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella
sentenza.
Art. 43 cpv. 1bis 1bis Se oltre a un crimine, delitto o contravvenzione deve giudicare una o più mancanze di disciplina ai sensi dell’articolo 180, il giudice aumenta in misura adeguata la pena che pronuncerebbe secondo il capoverso 1.
Art. 61 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 72 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 81 cpv. 1bis 1bis In caso di reati ai sensi del capoverso 1 non possono essere pro- nunciate pene pecuniarie o lavori di pubblica utilità se contemporane- amente viene decisa l’esclusione dall’esercito ai sensi dell’articolo 49.
Art. 218 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 226 Casellario 1 L’obbligo di prestare lavori di pubblica utilità secondo l’articolo 81 giudiziale capoversi 3 o 4 nonché le pene disciplinari non sono iscritti nel casel- lario giudiziale.
2 Per il resto, si applicano gli articoli 365–371 del CP3.
3 RS 311.0
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Disposizioni finali della modifica del 21 marzo 20034, n. 1 cpv. 1
1 L’articolo 40 è applicabile alla revoca della sospensione con-
dizionale della pena ordinata secondo il diritto anteriore. Il giudice può, invece della pena detentiva, pronunciare una pena pecuniaria (art. 28–30) o ordinare un lavoro di pubblica utilità (art. 31–33).
II La procedura penale militare del 23 marzo 19795 è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
1 Nell’articolo 53 capoverso 2 l’espressione «pena privativa della libertà senza
condizionale» è sostituita con l’espressione «pena detentiva senza condizionale». 2 Nell’articolo 150 l’espressione «pena privativa della libertà personale» è sostituita con l’espressione «pena detentiva».
3 Negli articoli 68 capoversi 2 e 3, 116 capoverso 3, 118 capoverso 3, 136 capo-
verso 2 e 149 capoverso 2 l’espressione «del CPM» è sostituita con l’espressione «CPM».
Art. 2 cpv. 1 1 Possono essere incorporati come ufficiali della giustizia militare gli ufficiali che hanno concluso gli studi in giurisprudenza con l’ottenimento di una licenza o di un diploma di master conferiti da una scuola universitaria svizzera oppure sono titolari di una patente cantonale di avvocato.
Art. 6 cpv. 3 3 All’atto della costituzione dei tribunali, dev’essere tenuto conto delle lingue parlate nei corpi di truppa e nelle formazioni sottoposti alla loro giurisdizione.
Art. 7 cpv. 2 e 3 2 I giudici e i giudici supplenti sono scelti fra i militari o i membri del Corpo delle guardie di confine. 3 I giudici e giudici supplenti scelti fra i militari conservano inoltre la loro posizione militare.
4 RU 2006 3389 5 RS 322.1
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Art. 11 cpv. 2 e 3 2 I giudici e i giudici supplenti sono scelti fra i militari o i membri del Corpo delle guardie di confine. Essi devono di regola aver concluso gli studi in giurisprudenza con l’ottenimento di una licenza o di un diploma di master conferiti da una scuola universitaria svizzera oppure essere titolari di una patente cantonale di avvocato. 3 I giudici e giudici supplenti scelti fra i militari conservano inoltre la loro posizione militare.
Art. 14 cpv. 2 e 3 2 I giudici e i giudici supplenti sono scelti fra i militari o i membri del Corpo delle guardie di confine. Essi devono aver concluso gli studi in giurisprudenza con l’ottenimento di una licenza o di un diploma di master conferiti da una scuola universitaria svizzera oppure essere titolari di una patente cantonale di avvocato. Gli ufficiali della giustizia militare possono essere parimenti nominati giudici o giudici supplenti. 3 I giudici e giudici supplenti scelti fra i militari conservano inoltre la loro posizione militare.
Art. 49 cpv. 2, primo periodo nonché cpv. 3, secondo periodo 2 Il tribunale può punire con una multa disciplinare fino a 500 franchi colui che si comporta indebitamente durante la seduta o disattende le ingiunzioni del presidente del tribunale. …
3 … Egli può infliggere una multa disciplinare sino a 200 franchi.
Art. 66 cpv. 4, secondo periodo Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 82 cpv. 1 1 Il testimone che, senza motivo legale, rifiuta la deposizione o vi si sottrae può essere punito con una multa disciplinare fino a 500 franchi. Nel caso di rifiuto persistente, gli è comminata la pena della multa prevista dall’articolo 292 CP6 per disobbedienza a decisioni dell’autorità.
Art. 98b lett. a La tutela dell’anonimato nei confronti di persone che potrebbero arrecare loro danno può essere garantita d’ufficio o dietro richiesta ai testimoni o alle persone chiamate a dare informazioni: a. se sono oggetto del procedimento reati punibili con più di cinque anni di pena detentiva; e
6 RS 311.0
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Art. 99 cpv. 1 e 2 1 Possono fungere da difensori i cittadini svizzeri titolari di una patente cantonale di avvocato e iscritti nel registro degli avvocati. 2 Ogni militare appartenente a un corpo di truppa o a una formazione sottostante alla giurisdizione del tribunale, titolare di una patente cantonale di avvocato e iscritto nel registro degli avvocati, è tenuto su ordine del presidente del tribunale ad assumere la difesa d’ufficio.
Art. 116 cpv. 2 2 L’uditore desiste dal procedimento e infligge una pena disciplinare se riconosce la poca gravità del reato giusta il CPM7 o considera il fatto una semplice mancanza di disciplina.
Art. 118 cpv. 1, secondo periodo Concerne soltanto il testo francese.
Art. 119 cpv. 1, 1bis e 2 lett. b, c ed e
1 L’uditore emana un decreto d’accusa se:
a. ritiene appropriata:
1. una pena detentiva di 30 giorni al massimo,
2. una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere al massimo,
3. un lavoro di pubblica utilità di 120 ore al massimo,
4. una multa di 5000 franchi al massimo,
5. un cumulo delle pene secondo i numeri 1–4; e
b. l’imputato ammette i fatti o questi sono sufficientemente accertati. 1bis Nel decreto d’accusa, l’uditore può parimenti decidere sulla revoca della sospensione condizionale ai sensi dell’articolo 40 CPM8 se la pena con la condi- zionale o la condizionale parziale, sommata alla nuova pena, non eccede i limiti di cui al capoverso 1 lettera a.
2 La procedura del decreto d’accusa non ha luogo:
b. se, fatto salvo il capoverso 1bis, si deve decidere su una revoca della sospensione condizionale (art. 40 CPM) oppure su un ripristino dell’ese- cuzione (art. 89 CP9); c. se l’imputato è d’ignota dimora o non ha indicato alcun recapito in Svizzera; e. se entra in linea di conto una degradazione (art. 35 CPM), un’esclusione dal- l’esercito (art. 48 e 49 CPM) o una misura secondo gli articoli 47 o 50 CPM.
7 RS 321.0 8 RS 321.0 9 RS 311.0
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Art. 120 lett. fbis Il decreto d’accusa dev’essere scritto e brevemente motivato. Esso contiene: fbis. la decisione sulla revoca della sospensione condizionale (art. 119 cpv. 1bis) e una breve motivazione;
Art. 149 cpv. 1, primo periodo 1 Il tribunale assolve l’accusato e gli infligge una pena disciplinare se riconosce la poca gravità del reato giusta il CPM10 o considera il fatto una semplice mancanza di disciplina. …
Titolo prima dell’articolo 159 Sezione 6: Procedura in caso di revoca della sospensione condizionale o di ripristino dell’esecuzione
Art. 159 cpv. 1 1 Se il tribunale militare o il tribunale militare d’appello deve pronunciarsi su una revoca della sospensione condizionale (art. 40 CPM11) o un ripristino dell’ese- cuzione (art. 89 CP12), dev’essere svolto un dibattimento. È fatto salvo l’arti- colo 119 capoverso 1bis.
Art. 172 cpv. 3 3 L’appello è inoltre ammesso contro le decisioni dei tribunali militari inerenti a una revoca della sospensione condizionale (art. 40 CPM13) o a un ripristino dell’ese- cuzione (art. 89 CP14).
Art. 184 cpv. 1 lett. b
1 Il ricorso per cassazione è ammesso contro:
b. le decisioni dei tribunali militari d’appello inerenti a una revoca della sospensione condizionale (art. 40 CPM15) o a un ripristino dell’esecuzione (art. 89 CP16);
10 RS 321.0 11 RS 321.0 12 RS 311.0 13 RS 321.0 14 RS 311.0 15 RS 321.0 16 RS 311.0
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Art. 195 Ammissibilità Le decisioni dei tribunali militari e dei tribunali militari d’appello, contro cui non è ammesso l’appello o il ricorso per cassazione, possono essere impugnate mediante ricorso al tribunale militare di cassazione, segnatamente nei casi seguenti: a. esecuzione di pene sospese, dopo l’esecuzione di misure; b. diniego della riapertura del procedimento; c. decisione sulle pretese di diritto civile; d. decisione sulle spese e sulle domande d’indennità; e. confisca; f. carcerazione ordinata al momento della comunicazione della sentenza.
Art. 211 Cantone d’esecuzione
1 Il Cantone di domicilio del condannato è designato Cantone d’esecuzione.
2 Il Consiglio federale designa il Cantone d’esecuzione per le persone non domi-
ciliate in Svizzera.
Art. 212 Esecuzione delle pene e delle misure 1 Il Cantone d’esecuzione è incaricato dell’esecuzione delle pene detentive, delle pene pecuniarie, delle multe, dei lavori di pubblica utilità e delle misure. È fatta salva l’esecuzione militare delle pene detentive giusta l’articolo 34b CPM17. 2 Il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische spetta al Cantone che ha proceduto alla riscossione o alla confisca. È fatto salvo l’articolo 53 CPM.
Art. 215 cpv. 2 2 Per le spese d’esecuzione delle misure previste dagli articoli 56–65 CP18, i Cantoni hanno diritto di regresso nei confronti delle persone che ne sono oggetto.
17 RS 321.0 18 RS 311.0
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III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008 Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008 Il presidente: Christoffel Brändli Il presidente: André Bugnon Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 22 gennaio 2009.19
2 La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2009.
11 febbraio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
19 FF 2008 7219
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