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Ordinanza sul Servizio informazioni dell'esercito

Ordinanza sul Servizio informazioni dell’esercito (O-SIEs)

del 4 dicembre 2009

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 99 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. i compiti e le competenze del Servizio informazioni dell’esercito (SIEs); b. la collaborazione del SIEs con servizi della Confederazione e dei Cantoni nonché con servizi esteri; c. la ricerca, il trattamento e la comunicazione di informazioni concernenti l’estero rilevanti per l’esercito; d. la protezione delle fonti; e. il controllo del SIEs.

Art. 2 Servizio informazioni dell’esercito Il Servizio informazioni dell’esercito comprende tutte le frazioni di stato maggiore e le truppe dell’esercito che adempiono compiti informativi.

Sezione 2: Compiti e competenze del SIEs

Art. 3

1 Il SIEs ha i compiti e le competenze seguenti:

a. raccoglie informazioni concernenti l’estero rilevanti per l’esercito secondo l’articolo 99 capoverso 1 LM e le valuta; b. appoggia i comandi militari in occasione della pianificazione e della con- dotta di impieghi fornendo informazioni sulla minaccia e sull’ambiente;

RS 510.291 1 RS 510.10

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c. provvede a monitorare l’evoluzione delle forze armate estere e di organizza- zioni comparabili e a dedurne conoscenze per lo sviluppo ulteriore e l’istru- zione dell’esercito nonché per la gestione della prontezza di base; d. svolge le sue attività in stretta collaborazione con servizi della Confedera- zione e dei Cantoni, all’attenzione del comando dell’esercito, delle truppe nonché delle autorità e degli organi di comando responsabili nazionali, can- tonali e, se del caso, multinazionali; e. sviluppa la dottrina dell’esercito in materia di servizio informazioni e la attua. Partecipa allo sviluppo di nuovi sistemi informativi per l’esercito.

2 Il SIEs informa annualmente il capo dell’esercito sulla propria attività.

Sezione 3: Collaborazione

Art. 4 Collaborazione con servizi della Confederazione e dei Cantoni Il SIEs può mettere i suoi prodotti a disposizione dei servizi interessati della Confe- derazione e dei Cantoni.

Art. 5 Collaborazione con il Servizio delle attività informative della Confederazione 1 Il SIEs collabora strettamente con il Servizio delle attività informative della Con- federazione (SIC) in particolare negli ambiti tematici comuni secondo gli articoli 1 della legge federale del 3 ottobre 20082 sul servizio informazioni civile e 99 capo- verso 1 LM. Il SIEs e il SIC curano uno scambio regolare di informazioni e si sostengono reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti. 2 SIEs e SIC gestiscono un centro di situazione comune per la rappresentazione e la valutazione della situazione rilevante in materia di sicurezza. Il SIC assume la dire- zione organizzativa del centro di situazione. Di principio, il SIEs e il SIC lavorano in locali separati. Per l’esecuzione di un mandato nella sfera di competenza di entrambi i servizi è possibile rinunciare a tale separazione fisica. 3 La ricerca, la valutazione e la diffusione di informazioni rilevanti per l’esercito rientra nella sfera di responsabilità del SIEs.

4 Il SIEs mette tempestivamente a disposizione del SIC informazioni rilevanti in

materia di politica di sicurezza. 5 In occasione di impieghi in servizio d’appoggio in Svizzera, il SIEs è parte della rete informativa integrata; questa è diretta dal SIC. 6 In servizio attivo, le competenze del SIEs sono disciplinate dal Consiglio federale.

2 RS 121

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Art. 6 Collaborazione con servizi esteri 1 L’avvio di contatti regolari con servizi informazioni esteri necessita del consenso del Consiglio federale. 2 Tutti i contatti con servizi informazioni esteri sono coordinati dal SIC. Al riguardo, esso definisce una politica comune in materia di servizi partner e realizza una piani- ficazione dei contatti. 3 I contatti con i servizi partner sono di principio gestiti congiuntamente dal SIC e dal SIEs. Il direttore del SIC può autorizzare eccezioni, in particolare per contatti del SIEs con servizi informazioni e organi esteri organizzati esclusivamente in modo militare.

4 Nel quadro di impieghi all’estero in servizio di promovimento della pace e in

servizi d’appoggio, gli organi della truppa addetti alle attività informative collabo- rano con i loro partner sul posto secondo le istruzioni tecniche del SIEs. 5 I collegamenti necessari per le comunicazioni con i servizi informazioni esteri sono di principio garantiti dal SIC. Il direttore del SIC può autorizzare eccezioni, in particolare per l’allacciamento del SIEs a sistemi militari d’informazione e di comu- nicazione multinazionali o su richiesta del servizio partner estero interessato. 6 Il SIEs può scambiare informazioni nella misura in cui lo consentono le leggi o i trattati internazionali.

Sezione 4: Ricerca di informazioni

Art. 7 La ricerca e l’acquisizione di informazioni rilevanti per l’esercito avviene: a. con organi e mezzi dell’esercito destinati alle attività informative; b. nell’ambito di scambi con servizi svizzeri ed esteri; c. ricorrendo a fonti pubblicamente accessibili.

Sezione 5: Trattamento e comunicazione di informazioni e dati personali

Art. 8 Trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità Il SIEs può trattare i dati personali necessari in vista di un impiego dell’esercito, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità: a. per proteggere i militari, i propri collaboratori, la propria infrastruttura e le proprie fonti da attività che minacciano la sicurezza o dalle attività dei ser- vizi segreti;

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b. per verificare gli accessi alle informazioni necessari per lo svolgimento dei compiti; c. in occasione di avvenimenti all’estero rilevanti per la Svizzera dal punto di vista della politica di sicurezza.

Art. 9 Deroga alla pubblicazione delle collezioni di dati 1 Le collezioni di dati allestite nel quadro della ricerca di informazioni giusta l’articolo 99 capoverso 2 LM non sono elencate nel registro delle collezioni di dati ai sensi dell’articolo 11a della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati qualora ciò dovesse pregiudicare la ricerca di informazioni. 2 Il SIEs informa in maniera generale l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza su tali collezioni di dati.

Art. 10 Comunicazione di dati personali

1 Il SIEs può comunicare i dati personali da esso raccolti secondo l’articolo 99

capoverso 2 LM a servizi civili della Confederazione e dei Cantoni nonché, se del caso, ad autorità e organi di comando multinazionali, sempre che: a. sia necessario per l’adempimento dei suoi compiti legali; oppure b. il trattamento dei corrispondenti dati personali rientri nella sfera di compe- tenza legale dell’organo ricevente. 2 Con i dati personali non è consentito allestire collezioni di dati indipendenti.

3I dati personali devono essere distrutti dopo la fine dell’impiego in servizio d’appoggio.

Sezione 6: Protezione delle fonti

Art. 11 1 Il SIEs protegge le proprie fonti informative. Al riguardo, esso procede nel singolo caso a una ponderazione tra gli interessi delle fonti da proteggere e quelli del- l’organo che richiede le informazioni.

2 Sono fonti informative in particolare:

a. le persone che comunicano al SIEs informazioni rilevanti in materia di pro- tezione dello Stato o informazioni sensibili di altro genere; b. gli organi di sicurezza svizzeri ed esteri con i quali il SIEs collabora; e c. l’esplorazione radio. 3 In occasione della ponderazione di cui al capoverso 1 devono essere osservati i principi seguenti:

3 RS 235.1

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a. l’identità delle persone la cui integrità fisica o psichica, oppure quella dei loro familiari, sarebbe esposta a serio pericolo nel caso in cui fosse comuni- cata deve essere protetta integralmente, salvo che la persona interessata acconsenta a detta comunicazione; b. l’identità degli organi di sicurezza esteri è tenuta segreta, salvo che:

1. l’organo di sicurezza estero acconsenta alla comunicazione, oppure

2. la comunicazione non pregiudichi il proseguimento della collabora-

zione con l’organo di sicurezza estero; c. per quanto concerne l’esplorazione radio, tutte le informazioni sull’infra- struttura, i mezzi tecnici impiegati e i metodi operativi sono tenute segrete, salvo che la loro comunicazione non pregiudichi l’adempimento del compito da parte del SIEs. 4 Se il SIEs rifiuta la comunicazione, il DDPS emana una decisione impugnabile. Le controversie tra autorità sono risolte in via amichevole. 5 I diritti delle autorità di vigilanza sul SIEs in materia di consultazione degli atti rimangono garantiti.

Sezione 7: Controllo delle attività del SIEs

Art. 12 Principi

1 Il SIEs assicura esso stesso un controllo della legalità del proprio operato.

2 Il controllo amministrativo incombe alla Vigilanza sulle attività informative

secondo l’articolo 32 dell’ordinanza del del 4 dicembre 20094 sul Servizio delle attività informative della Confederazione.

Art. 13 Vigilanza sulle attività informative 1 La Vigilanza sulle attività informative è un organo di controllo interno del DDPS.

2 Verifica le attività del SIEs per quanto riguarda la legalità, l’opportunità e l’effi- cacia. In tale contesto, considera le priorità determinate dal fabbisogno di informa- zioni delle autorità politiche.

Art. 14 Diritto di accesso e diritto di consultazione degli atti della Vigilanza sulle attività informative 1 I collaboratori del SIEs sono tenuti a dare informazioni complete e veritiere alla Vigilanza sulle attività informative e a concedere la consultazione degli atti e dei sistemi d’informazione. In tale ambito sono svincolati dal segreto d’ufficio. 2 Nel quadro del suo obbligo di controllo, la Vigilanza sulle attività informative può chiedere informazioni e consultare atti presso altri servizi della Confederazione, per

4 RS 121.1

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quanto tali informazioni presentino un nesso con la collaborazione tra detti servizi e il SIEs.

3 Ai collaboratori della Confederazione non può derivare alcun pregiudizio da

quanto abbiano veridicamente dichiarato alla Vigilanza sulle attività informative.

Art. 15 Piano dei controlli e rapporti 1 La Vigilanza sulle attività informative realizza ogni anno un piano dei controlli. Quest’ultimo necessita dell’approvazione del capo del DDPS. 2 La Vigilanza sulle attività informative armonizza il piano dei controlli con il con- trollo parlamentare. 3 Il capo del DDPS può autorizzare eccezionalmente controlli al di fuori del piano dei controlli. 4 La Vigilanza sulle attività informative presenta annualmente al capo del DDPS un rapporto sui controlli eseguiti. 5 Il capo del DDPS informa annualmente il Consiglio federale e la vigilanza parla- mentare.

Sezione 8: Archiviazione

Art. 16 Obbligo di archiviazione 1 Il SIEs offre all’Archivio federale, per l’archiviazione, i dati non più necessari o destinati alla distruzione. 2 Non offre per l’archiviazione i dati e i documenti classificati provenienti da rela- zioni dirette con servizi di sicurezza esteri e quelli provenienti dalla ricerca di infor- mazioni operativa. D’intesa con l’Archivio federale, li conserva internamente e li distrugge dopo 45 anni. 3 Distrugge i dati considerati senza valore archivistico dall’Archivio federale. Sono fatte salve altre disposizioni legali in materia di distruzione di dati.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 17 Esecuzione Il capo dell’esercito emana le istruzioni necessarie per la gestione del SIEs. Prov- vede segnatamente: a. a un’organizzazione adeguata della ricerca di informazioni; b. a una collaborazione ottimale e allo scambio integrale di informazioni tra gli organi incaricati della ricerca di informazioni; c. alla definizione dei processi per valutare la situazione di minaccia.

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Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 dicembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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