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AS 2010 2219

Ordinanza sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP)

Ordinanza sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP)

Modifica del 26 maggio 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’8 maggio 19341 sul controllo dei metalli preziosi è modificata come segue:

Art. 4 lett. b, g e i L’Ufficio centrale regola tutti gli affari risultanti dalla sorveglianza del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi. Esso è, particolarmente, incaricato: b. concerne soltanto il testo tedesco g. di rilasciare e di ritirare le patenti di fonditore (art. 165, 166a i. di registrare e conservare i documenti e la corrispondenza inviati dagli uffici di controllo, dai saggiatori del commercio e dai titolari di patenti di fonditore;

Art. 21 cpv. 1

1 I candidati al diploma federale di saggiatore devono avere vent’anni

compiuti e godere di una buona reputazione. La buona reputazione è provata mediante estratto del casellario giudiziale svizzero.

Art. 28 cpv. 2 e 3 2I saggiatori del commercio non sono autorizzati a controllare e marchiare ufficialmente lavori di metalli preziosi.

3 Per l’acquisizione di una patente di fonditore sono applicabili le

prescrizioni degli articoli 165–165c.

1 RS 941.311

2009-3157 2219

Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi RU 2010

Titolo prima dell’art. 35 Capo secondo: Disposizioni sulle categorie di lavori e sul titolo

Cascami Sono considerati cascami provenienti dalla lavorazione di metalli preziosi o di loro leghe ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 lettera b della legge: a. la limatura, la tornitura, la tosatura, i cascami della pulitura, dell’argentatura, della doratura, della platinatura, della palla- diatura, le ceneri, le spazzature, pezzi lavorati e sbozzati fuori uso, i cascami di verghe, lastre, fili e piastre tonde, come pure i cascami provenienti dalla fabbricazione di lavori placcati; b. i cascami di metalli preziosi provenienti dall’odontotecnica; c. i cascami e i residui di metalli preziosi provenienti da qualsiasi altra industria e mestiere.

Art. 49 Lavori placcati 1 I lavori placcati possono essere designati nel seguente modo:

a. con il termine «plaqué», accompagnato dall’indicazione del processo di fabbricazione, indicato con una delle lettere seguenti:

1. «L» per «laminé» (laminato),

2. «G» per «galvanico»; e

b. con un marchio d’artefice.

2 La designazione può essere completata con il nome del metallo di

rivestimento, l’indicazione dello spessore in micron e il termine «micron» per esteso o abbreviato.

3 Le designazioni possono essere apposte su una parte non placcata se

per ragioni tecniche o estetiche non possono essere fatte sulla parte placcata.

4 Le casse d’orologio placcate oro e le loro parti complementari pos-

sono essere designate anche nel seguente modo: a. con due lettere che indicano il tipo di rivestimento, ossia:

1. «GR» per laminato,

2. «GP» per tutti gli altri tipi di placcato,

3. «GC» per le «coiffe oro»;

b. con l’indicazione dello spessore del rivestimento in microme- tri; e c. con un marchio d’artefice.

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5 L’Ufficio centrale emana prescrizioni concernenti l’ammissione di

altre designazioni e la designazione di lavori parzialmente placcati.

Art. 52 Forniture e 1 Le parti costituenti (forniture) nonché i prodotti semifiniti possono prodotti semifiniti essere segnati con l’indicazione del titolo e un marchio d’artefice. Chi procede all’assemblaggio o finisce i lavori è responsabile della con- formità della loro designazione e della loro composizione.

2 Sono considerati semifiniti i prodotti come le lastre, i fili, i tubi, i

profilati, i pezzi sbozzati, con un titolo legale, destinati alla fabbrica- zione.

Capo settimo (Art. 142–161) Abrogato

Art. 165 II. Patente di La patente di fonditore deve essere richiesta per scritto all’Ufficio fonditore

1. Domanda

centrale.

2. Condizioni La buona reputazione secondo l’articolo 25 capoversi 2 e 3 della legge personali va provata mediante la presentazione di un estratto del casellario giudiziale svizzero.

3. Documenti 1 Per i privati la domanda deve essere corredata da:

giustificativi a. un attestato di domicilio rilasciato dall’autorità comunale; b. un estratto dell’iscrizione nel registro svizzero di commercio; c. un estratto del casellario giudiziale svizzero; e d. un’attestazione delle autorità comunali o cantonali competenti che certifichi la conformità degli impianti e dei locali destinati alla fusione dei metalli preziosi per quanto concerne la prote- zione dell’ambiente e la protezione antincendio.

2 Per le società commerciali e le cooperative nonché le succursali

svizzere di società straniere, la domanda deve essere corredata da: a. un estratto dell’iscrizione nel registro svizzero di commercio; b. un estratto del casellario giudiziale svizzero dei dirigenti e delle persone incaricate delle operazioni commerciali con le materie da fondere e i prodotti della fusione; e

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c. un’attestazione delle autorità comunali o cantonali competenti che certifichi la conformità degli impianti e dei locali destinati alla fusione dei metalli preziosi per quanto concerne la prote- zione dell’ambiente e la protezione antincendio.

4. Decisione 1 L’Ufficio centrale si accerta che le condizioni per il rilascio della patente di fonditore siano adempiute. Può incaricare gli uffici di controllo di effettuare le necessarie inchieste.

2 Se le condizioni sono adempiute, l’Ufficio centrale rilascia la patente

di fonditore.

Art. 166 5. Rinnovo Per il rinnovo della patente di fonditore, l’Ufficio centrale può richie- dere le stesse indicazioni e documenti giustificativi come per il rila- scio della patente.

6. Revoca 1 Se una delle condizioni previste nell’articolo 25 della legge per il

rilascio di una patente di fonditore non è più adempiuta o il titolare ha mancato più volte agli obblighi che gli incombono in virtù degli articoli 168–168c, l’Ufficio centrale gli revoca la patente di fonditore.

2 Gli uffici di controllo sono tenuti a comunicare immediatamente

all’Ufficio centrale i fatti di questo genere, fornendogli in pari tempo le prove come documenti e testimonianze.

3 L’Ufficio centrale fa conoscere, per iscritto, al titolare i motivi della

revoca e gli assegna un termine conveniente per presentare, pure per iscritto, le sue osservazioni.

4 Ricevuto che abbia queste osservazioni, l’Ufficio centrale ordina le

misure d’inchiesta necessarie e pronunzia la sua decisione. La deci- sione è partecipata per iscritto al titolare.

7. Pubblicazione Nella pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del rilascio o della revoca della patente di fonditore devono essere indicati esattamente il titolare della patente e, quando si tratti di società com- merciali o cooperative, gli organi dirigenti e i locali commerciali.

Art. 167 Abrogato

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Art. 168 IV. Esercizio 1 Nell’esercizio della sua attività commerciale, il titolare di una della professione a cui autorizza la patente di fonditore deve uniformarsi scrupolosamente alle disposi- patente zioni della legge e alle prescrizioni esecutive, come pure alle istruzioni

1. Obblighi

generali speciali dell’Ufficio centrale, ed evitare tutto quello che potrebbe incitare terzi a commettere un’infrazione.

2 Il titolare di una patente di fonditore è tenuto a menzionare sulle sue

insegne commerciali, sull’intestazione della carta da lettera, sulle inserzioni nei giornali e sul sito Internet che è titolare di una patente di fonditore.

2. Accettazione 1 Il titolare di una patente di fonditore non deve accettare materie da di materie da fondere fondere se non da persone che siano in grado di provare la loro qualità di legittimi possessori.

2 L’identitàdi colui che presenta la merce deve essere verificata

mediante un documento probante come il passaporto o la carta d’identità.

3 Se vi sono dubbi sulla provenienza dei lavori o se le offerte proven-

gono da sconosciuti, il titolare della patente è tenuto a chiarire in modo particolarmente accurato la provenienza delle materie da fon- dere.

4 Per ciò che concerne l’obbligo che il titolare di una patente di fondi-

tore ha di denunziare le infrazioni alle leggi penali cantonali, sono applicabili le prescrizioni cantonali. Le infrazioni alle disposizioni del diritto federale saranno denunziate all’Ufficio centrale, all’ufficio di controllo interessato o all’ufficio doganale più vicino. Per il resto si applicano le disposizioni della legge del 10 ottobre 19972 sul riciclag- gio di denaro.

5 Quando si sospetti che la persona che offre materie da fondere e

prodotti della fusione li abbia acquistati illecitamente, si avvertirà subito le autorità di polizia competenti chiedendo loro istruzioni.

3. Provvedimenti 1 Il titolare della patente prende nella sua azienda i provvedimenti organizzativi e documentazione organizzativi necessari per impedire la fusione di materie da fondere di provenienza illecita. Vigila affinché i controlli siano effettuati e provvede a un’appropriata sorveglianza interna e a un’adeguata for- mazione del personale.

2 In caso di obbligo di chiarire in modo più approfondito la provenien-

za dei lavori in applicazione dell’articolo 168a capoverso 3, il titolare

2 RS 955.0

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della patente deve conservare i lavori nello stato in cui si trovano fino al chiarimento del caso.

3 I documenti sul commercio di materie da fondere e prodotti della

fusione devono essere conservati per dieci anni.

V. Contabilità 1 Il titolare di una patente di fonditore deve tenere una contabilità dei suoi acquisti di materie da fondere e prodotti della fusione.

2 La contabilità deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a. nome e indirizzo del cliente; b. le prove d’identificazione di cui all’articolo 168a capoverso 2; c. la data di ricevimento della merce; d. la descrizione esatta della merce, se del caso la sua composi- zione nonché per i prodotti della fusione la loro designazione; e. il peso al momento del ricevimento della merce; f. il peso dopo la fusione; e g. la liquidazione dell’affare.

3 Le disposizioni dell’articolo 33 sono pure applicabili ai saggiatori

del commercio che sono titolari della patente di fonditore.

4 Rimane salvo l’obbligo di tenere una contabilità commerciale

secondo le prescrizioni del Codice delle obbligazioni3.

VI. Vigilanza 1 L’Ufficio centrale tiene un registro dei titolari di patenti di fonditore e ne pubblica periodicamente il contenuto.

2 L’Ufficio centrale vigila sulle imprese dei titolari di patenti di fondi-

tore. Può delegare questo compito agli uffici di controllo.

3 Gli organi di controllo hanno il diritto di consultare i documenti

d’affari, la contabilità commerciale e di controllare le partite di merce.

Art. 169, titolo marginale VII. Marchio di fonditore

3 RS 220

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Art. 171, titolo marginale VIII. Patente individuale di fonditore

1. Patente

Art. 172, titolo marginale

2. Marchio

individuale di fonditore

Art. 173, titolo marginale IX. Saggio dei prodotti della fusione

1. Condizioni

Art. 174 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 178 4. Riconosci- 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite mento delle determinazioni all’estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un di titolo estere saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari.

2 Sono considerati metalli preziosi bancari:

a. le verghe e le granaglie d’oro con il titolo minimo di 995 mil- lesimi; b. le verghe e le granaglie d’argento con il titolo minimo di

999 millesimi; e

c. le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi.

3 La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe

devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un’indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore rico- nosciuto.

4 Le granaglie d’oro e d’argento e le schiume di platino e palladio

devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatore- fonditore riconosciuto.

5 L’Ufficio centrale pubblica l’elenco dei saggiatori-fonditori ricono-

sciuti.

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Art. 179, titolo marginale e cpv. 1 I. Denunzia dei 1 I titolari di una patente di fonditore, come pure i saggiatori del com- reati

1. Da parte dei

mercio, sono tenuti a denunziare al prossimo ufficio di controllo ogni titolari di una infrazione alle disposizioni della legge, di cui vengono a conoscenza. patente del fonditori e del saggiatori del commercio

Art. 180 cpv. 2

2 Le denunzie emananti da titolari di una patente di fonditore, come

pure quelle dei saggiatori del commercio sono riscontrate e, per quanto possibile, completate dall’ufficio di controllo, poi trasmesse all’Ufficio centrale.

Art. 183 cpv. 2

2 Non è dato ricorso contro gli uffici di controllo e i saggiatori del

commercio che posseggono anche una patente di fonditore, per atti relativi ad operazioni di fusione eseguite per conto di terzi; non si può ricorrere neppure contro gli atti dei titolari di una patente di fonditore. In questo caso le vertenze saranno giudicate dai tribunali civili compe- tenti, conformemente alle regole della procedura.

II

Modifica del diritto vigente L'ordinanza del 17 agosto 20054 sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi è modificata come segue:

Art. 1 lett. b Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 14, titolo, frase introduttiva, nonché lett. a ed e Patenti e autorizzazioni Per le patenti e autorizzazioni sono applicabili le tasse seguenti: a. abrogata e. concerne soltanto il testo tedesco

4 RS 941.319

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Art. 16 Modifica della registrazione di una patente, di un’autorizzazione o di un marchio d’artefice La modifica o la radiazione di una patente o di una autorizzazione (art. 14) o di un marchio d’artefice (art. 15) non è sottoposta a tasse.

III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2010.

26 maggio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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