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AS 2010 3449

Protocollo facoltativo relativo alla Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato

Traduzione1

Protocollo facoltativo relativo alla Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato

Concluso a New York l’8 dicembre 2005 Approvato dall’Assemblea federale il 22 giugno 20072 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 9 novembre 2007 Entrato in vigore per la Svizzera il 19 agosto 2010

Gli Stati parte al presente Protocollo, ricordando i termini della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New York il 9 dicembre 19943; profondamente preoccupati per i ripetuti attacchi contro il personale delle Nazioni Unite e il personale associato; consapevoli che i rischi particolari ai quali è esposto il personale che partecipa alle operazioni delle Nazioni Unite condotte per fornire un aiuto umanitario o politico, o un aiuto allo sviluppo nel quadro del consolidamento della pace e per fornire un aiuto umanitario d’urgenza, richiedono di estendere la portata della protezione giuridica prevista dalla Convenzione per tale personale; convinti della necessità di disporre di un regime efficace che permetta di tradurre in giudizio gli autori degli attacchi commessi contro il personale delle Nazioni Unite e il personale associato che partecipa a operazioni delle Nazioni Unite, hanno convenuto quanto segue:

Art. I Relazione tra il presente Protocollo e la Convenzione Il presente Protocollo completa la Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New York il 9 dicembre 1994 (in seguito «la Convenzione»); la Convenzione e il Protocollo saranno considerati e interpretati tra le Parti al presente Protocollo come un solo e unico strumento.

Art. II Applicazione della Convenzione alle operazioni delle Nazioni Unite 1. Oltre alle operazioni definite dall’articolo 1 lettera c della Convenzione, le Parti al presente Protocollo applicano la Convenzione a tutte le altre operazioni delle Nazioni Unite stabilite dall’organo competente delle Nazioni Unite, conforme- mente allo Statuto delle Nazioni Unite4 e condotte sotto l’autorità ed il controllo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per fornire:

RS 0.192.110.011

1 Dal testo originale francese (RO 2010 3449).

2 RU 2007 6917 3 RS 0.192.110.01 4 RS 0.120

2007-2748 3449

Sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato. RU 2010 Prot. facoltativo relativo alla Convenzione

a) un aiuto umanitario o politico o un aiuto allo sviluppo nel quadro del conso- lidamento della pace; o b) un aiuto umanitario d’urgenza. 2. Il paragrafo 1 non si applica agli uffici permanenti delle Nazioni Unite, quali la Sede dell’Organizzazione o le sedi delle sue istituzioni specializzate, stabiliti in virtù di un accordo con l’Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Uno Stato ospite può dichiarare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che non applica le disposizioni del presente Protocollo a un’opera- zione di cui al paragrafo 1 lettera b condotta con il solo obiettivo di reagire a una catastrofe naturale. Tale dichiarazione è fatta prima che l’operazione sia avviata.

Art. III Obbligo degli Stati parte per quanto concerne l’applicazione dell’articolo 8 della Convenzione L’obbligo degli Stati parte al presente Protocollo per quanto concerne l’applicazione dell’articolo 8 della Convenzione alle operazioni delle Nazioni Unite definite nell’articolo II del presente Protocollo non pregiudica il loro di diritto di adottare provvedimenti, nell’ambito dell’esercizio della loro giurisdizione nazionale, nei confronti di ogni membro del personale delle Nazioni Unite o del personale asso- ciato che viola le loro leggi e regolamenti, a condizione che tali provvedimenti non violino nessun altro loro obbligo giuridico internazionale.

Art. IV Firma Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede del- l’Organizzazione delle Nazioni Unite durante dodici mesi, dal 16 gennaio 2006 al 16 gennaio 2007.

Art. V Consenso a essere vincolati 1. Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica, all’accettazione o all’approva- zione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approva- zione sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. Dopo il 16 gennaio 2007, il presente Protocollo sarà aperto all’adesione di tutti gli Stati non firmatari. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Ogni Stato che non è parte alla Convenzione può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo o aderirvi, se ratifica, accetta o approva contemporaneamente la Convenzione, o vi aderisce conformemente agli articoli 25 e 26 della Conven- zione medesima.

Sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato. RU 2010 Prot. facoltativo relativo alla Convenzione

Art. VI Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventidue- simo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ogni Stato che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo o vi aderisce dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica, accettazione, approva- zione o adesione.

Art. VII Denuncia 1. Ogni Stato parte può denunciare il presente Protocollo mediante notifica scritta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denuncia prenderà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite avrà ricevuto tale notifica.

Art. VIII Testi facenti fede L’originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copie certificate conformi a tutti gli Stati.

Fatto a New York l’8 dicembre 2005.

(Seguono le firme)

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Campo d’applicazione il 23 luglio 2010 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Austria 1° ottobre 2007 19 agosto 2010 Azerbaigian 18 marzo 2010 19 agosto 2010 Bosnia e Erzegovina 1° ottobre 2009 A 19 agosto 2010 Botswana 13 giugno 2007 A 19 agosto 2010 Francia 8 agosto 2008 A 19 agosto 2010 Germania 17 dicembre 2007 19 agosto 2010 Giamaica 5 maggio 2009 A 19 agosto 2010 Guatemala 11 novembre 2008 A 19 agosto 2010 Kenia 12 gennaio 2007 19 agosto 2010 Liechtenstein 4 maggio 2007 19 agosto 2010 Mali 5 novembre 2009 19 agosto 2010 Monaco 19 aprile 2007 A 19 agosto 2010 Norvegia 24 febbraio 2006 19 agosto 2010 Paesi Bassia 12 settembre 2007 19 agosto 2010 Regno Unito 20 luglio 2010 A 19 agosto 2010 Repubblica ceca 23 settembre 2008 19 agosto 2010 Slovacchia 7 maggio 2007 19 agosto 2010 Slovenia 20 aprile 2009 19 agosto 2010 Spagna 27 settembre 2007 19 agosto 2010 Svezia 30 agosto 2006 19 agosto 2010 Svizzera 9 novembre 2007 19 agosto 2010 Tunisia 31 gennaio 2008 19 agosto 2010 a Per il Regno in Europa.

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