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AS 2010 4431

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP)

Modifica del 17 settembre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 ottobre 19941 sul libero passaggio è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 4 e 5 4 Per la polizza di libero passaggio, l’ammontare del capitale di previdenza equivale alla riserva matematica. 5 Per il conto di libero passaggio sotto forma di risparmio puro, l’ammontare del capitale di previdenza equivale alla prestazione d’uscita apportata, unitamente agli interessi; per il conto di libero passaggio sotto forma di risparmio vincolato a inve- stimenti (risparmio in titoli) equivale al valore corrente dell’investimento. Se conve- nuto per scritto, possono essere dedotte le spese amministrative e le spese per le assicurazioni complementari di cui all’articolo 10 capoverso 3 secondo periodo.

Art. 19 Norme in materia di investimenti 1 I fondi dei conti di libero passaggio sotto forma di risparmio puro devono essere investiti come depositi a risparmio presso una banca sottoposta alla vigilanza della Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). L’ammontare del capitale di previdenza deve sempre rispettare le norme di cui all’articolo 13 capo- verso 5. 2 I fondi investiti da una fondazione di libero passaggio a nome proprio presso una banca sono considerati, ai sensi della legge dell’8 novembre 19342 sulle banche, come depositi a risparmio di ogni singolo assicurato. 3 Per l’investimento dei fondi nel settore del libero passaggio, l’istituto collettore è soggetto alle norme in materia di investimenti di cui all’articolo 71 LPP3 e agli articoli 49–58 OPP 24. L’istituto deve in particolare assicurarsi che il patrimonio sia impiegato conformemente agli scopi previsti e che la sicurezza delle prestazioni sia sufficientemente garantita.

2010-0324 4431

Ordinanza sul libero passaggio RU 2010

4 L’autorità preposta alla vigilanza sull’istituto collettore può in particolare ordinare l’esecuzione di perizie e simulazioni di crisi (stress test). Se la sicurezza delle pre- stazioni risulta essere non sufficientemente garantita, prende misure appropriate; può anche esigere modifiche all’investimento del patrimonio.

Art. 19a Norme in materia di investimenti per il risparmio in titoli 1 I rischi legati al risparmio in titoli devono sempre essere segnalati esplicitamente all’assicurato. 2 Per l’investimento del patrimonio sono applicabili per analogia gli articoli 49–58 OPP 25. Per la valutazione della capacità di rischio e della diversificazione in diverse categorie di investimenti si può tenere conto dell’ammontare del capitale di previ- denza su conti di libero passaggio sotto forma di risparmio puro. 3 I titoli devono essere depositati presso banche o commercianti di valori mobiliari soggetti alla vigilanza della FINMA. I commercianti di valori mobiliari devono disporre di un’autorizzazione della FINMA alla custodia in deposito. Sono ammesse le seguenti possibilità di investimento: a. obbligazioni con garanzia diretta o indiretta della Confederazione o dei Can- toni, lettere di pegno svizzere, obbligazioni di cassa e depositi a termine di banche soggette alla vigilanza della FINMA; i crediti devono essere in franchi svizzeri; si può rinunciare ad applicare le limitazioni per i singoli debitori; b. investimenti collettivi di capitale soggetti alla vigilanza della FINMA, distribuiti con la sua autorizzazione o emessi da fondazioni d’investimento svizzere; c. investimenti nel quadro di un contratto di gestione patrimoniale concluso dalla fondazione di libero passaggio con banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni di fondi o gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri soggetti alla vigilanza della FINMA; la determinazione, l’acquisto e la vendita delle quote di questo tipo di investimenti, gli interessi degli assicurati che vi partecipano e la copertura dei diritti di partecipazione devono essere costantemente chiaramente garantiti; il contratto di gestione patrimoniale deve prevedere esplicitamente il rispetto per analogia degli articoli 49–58 OPP 2.

Disposizione finale della modifica del 19 settembre 2008 Abrogata

5 RS 831.441.1

Ordinanza sul libero passaggio RU 2010

Disposizione finale della modifica del 17 settembre 2010 L’investimento dei fondi delle fondazioni di libero passaggio dev’essere adeguato entro il 1° gennaio 2012 alle disposizioni delle modifiche del 19 settembre 20086 e del 17 settembre 2010.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

17 settembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6 RU 2008 4651

Ordinanza sul libero passaggio RU 2010