AS 2010 5077
Ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO)
Ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO)
Modifica del 27 ottobre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19901 che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricor- rere è modificata come segue:
Allegato, tabella numeri 2, 4, 10, 11, 17, 19, 22, 24 e 26
Elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi della LPAmb, della LIG o della LPN
Associazioni Legittimate a Legittimate a ricorrere ai sensi ricorrere ai sensi della LPAmb/LIGa della LPNb
…
2. Associazione svizzera per il piano di sistemazione x x
nazionale (VLP-ASPAN) …
4. Associazione svizzera per la protezione degli uccelli x x
ASPU / BirdLife Svizzera …
10. Associazione Svizzera per la protezione della salute e x
di tecnica ambientale (ASTA)
11. Abrogato
…
17. Aqua Viva (Comunità svizzera per la protezione dei x x
fiumi e dei laghi) …
19. Abrogato
…
22. Archeologia Svizzera x
…
1 RS 814.076
2010-1015 5077
Organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché RU 2010 di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere
Associazioni Legittimate a Legittimate a ricorrere ai sensi ricorrere ai sensi della LPAmb/LIGa della LPNb
24. Abrogato
…
26. CacciaSvizzera x x
…. a Le associazioni contrassegnate con una «x» sono legittimate a ricorrere ai sensi degli b Le associazioni contrassegnate con una «x» sono legittimate a ricorrere ai sensi dell’art. 12 LPN.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
27 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova