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AS 2010 5171

Ordinanza sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev)

Ordinanza sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev)

Modifica del 10 novembre 2010

Il Consiglio federale svizzero, ordina:

I L’ordinanza del 22 agosto 20071 sui revisori è modificata come segue:

Art. 6 Prova delle conoscenze necessarie del diritto svizzero La prova delle conoscenze necessarie del diritto svizzero è apportata se il richiedente ha superato con successo l’esame conforme a un regolamento riconosciuto dall’autorità di sorveglianza (art. 34).

Art. 34 Riconoscimento di regolamenti di esame

1 L’autorità di sorveglianza riconosce un regolamento d’esame se:

a. permette di verificare le conoscenze delle disposizioni giuridiche e ammi- nistrative svizzere necessarie a fornire i servizi di revisione previsti dalla legge; e se b. l’esame è proposto nelle lingue ufficiali della Confederazione; il regola- mento può prevedere come ulteriore lingua d’esame anche l’inglese.

2 L’autorità di sorveglianza può emanare ulteriori prescrizioni, segnatamente in

merito al contenuto del regolamento d’esame.

3 L’autorità di sorveglianza può elaborare essa stessa un regolamento di esame e

svolgere esami.

II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2010.

10 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 221.302.3

2010-2272 5171

Ordinanza sui revisori RU 2010

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