AS 2010 5179
Ordinanza sull'allerta, l'allarme e la rete radio nazionale di sicurezza (Ordinanza sull'allarme e sulla rete radio di sicurezza, OARS)
Ordinanza sull’allerta e l’allarme (Ordinanza sull’allarme, OAll)
del 18 agosto 2010
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20021 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1 La presente ordinanza disciplina le competenze e le procedure per l’allerta e l’allar- me nonché per la diffusione di raccomandazioni di comportamento nell’ambito della protezione della popolazione.
Sezione 2: Disposizioni generali
Art. 2 Preallerta, allerta e revoca dell’allerta 1 In caso di pericolo sono allertati con sufficiente anticipo gli organi federali, canto- nali e comunali competenti. Essi provvedono affinché sia assicurata per tempo la prontezza operativa per la successiva diffusione dell’allarme. 2 In caso di pericoli naturali, dopo le autorità viene allertata anche la popolazione, se l’organo competente secondo l’articolo 9 lo ritiene indispensabile nella situazione concreta. Nei casi di massima urgenza, la popolazione è allertata contemporanea- mente. L’allerta può essere completata con raccomandazioni di comportamento non vincolanti. 3 Se sussiste grande incertezza che un pericolo naturale si verifichi, si trasmette una preallerta alle autorità. 4 Una preallerta e un’allerta sono emesse per una durata limitata o illimitata. In caso di durata illimitata, occorre revocare la preallerta e l’allerta alla fine del pericolo. 5 Le disposizioni concernenti l’allerta in caso di pericoli naturali valgono per analo- gia anche per le notifiche di terremoto.
RS 520.12 1 RS 520.1
2008-2033 5179
Ordinanza sull’allarme RU 2010
Art. 3 Prontezza d’allarme 1 In caso di pericolo imminente, i seguenti organi ordinano la realizzazione della prontezza d’allarme: a. la Centrale nazionale d’allarme (CENAL), in caso di eventi per i quali l’intervento compete alla Confederazione; b. gli organi designati dai Cantoni, in caso di eventi per i quali l’intervento compete al Cantone.
2 La prontezza d’allarme è realizzata quando:
a. i mezzi per dare l’allarme sono pronti all’impiego; b. sia stato accertato che i posti d’allarme possono ricevere gli ordini d’allarme trasmessi via radio; c. il personale addetto alla diffusione dell’allarme è operativo.
Art. 4 Disposizioni relative all’allarme e alla diffusione delle istruzioni di comportamento 1 Se dopo la realizzazione della prontezza d’allarme è necessario dare l’allarme, la popolazione è allarmata per mezzo di sirene fisse e mobili o telefonicamente negli edifici discosti. Inoltre è possibile diffondere via radio o per mezzo di altri media le istruzioni vincolanti sul comportamento che la popolazione deve adottare. 2 Non appena un pericolo raggiunge una certa intensità, i seguenti organi ordinano l’allarme e la diffusione delle istruzioni di comportamento: a. l’organo federale competente, in caso di eventi per i quali l’intervento com- pete alla Confederazione; b. gli organi designati dal Cantone, in caso di eventi per cui l’intervento com- pete al Cantone. 3 Nei casi di massima urgenza, la CENAL ordina l’allarme sotto la propria respon- sabilità.
Art. 5 Incarichi relativi all’allarme e alla diffusione delle istruzioni di comportamento 1 In base alle disposizioni dell’organo federale competente, su ordine dell’organo cantonale competente o, in casi di massima urgenza, autonomamente, la CENAL incarica: a. gli organi designati dal Cantone di attivare l’allarme generale; b. la Società svizzera di radiotelevisione e le altre emittenti radiofoniche nazio- nali, regionali e locali di diffondere informazioni sull’allarme e istruzioni di comportamento via radio. 2 In caso di pericoli circoscritti, gli incarichi relativi all’allarme e alla diffusione delle istruzioni di comportamento vengono assegnati come segue:
Ordinanza sull’allarme RU 2010
a. in tempo di pace, secondo le prescrizioni del Cantone; b. in caso di conflitto armato, da parte degli organi di condotta civili compe- tenti. 3 In caso di fuga rapida (in un lasso di tempo inferiore ad un’ora) di sostanze radioat- tive da un impianto nucleare che richiede l’adozione di misure preventive per pro- teggere la popolazione residente nella zona 1 attorno all’impianto (incidente con decorso rapido), il gestore dell’impianto assegna gli incarichi relativi all’allarme e alla diffusione delle istruzioni di comportamento e informa senza indugio gli organi federali e cantonali competenti.
Art. 6 Informazione in caso di allarme diffuso dalle sirene 1 Gli organi competenti segnalano senza indugio ogni allarme o falso allarme alla polizia cantonale, che informerà a sua volta la CENAL. 2 In caso di falso allarme, la polizia cantonale ordina inoltre di informare immedia- tamente la popolazione via radio.
Art. 7 Revoca dell’allarme e delle istruzioni di comportamento 1 Alla fine del pericolo, l’organo che ha ordinato l’allarme revoca l’allarme e le istruzioni di comportamento. 2 Esso annuncia via radio e tramite altri media la revoca dell’allarme e l’allenta- mento o la revoca delle istruzioni di comportamento.
Art. 8 Caratterizzazione L’allerta ufficiale e le istruzioni di comportamento ufficiali degli organi statali devono essere contraddistinte come tali.
Sezione 3: Disposizioni particolari per l’allerta in caso di pericoli naturali
Art. 9 Organi specializzati della Confederazione 1 L’allerta per i pericoli naturali sotto elencati compete ai seguenti organi specializ- zati della Confederazione: a. fenomeni meteorologici pericolosi: Ufficio federale di meteorologia e clima- tologia (MeteoSvizzera); b. piene, movimenti di masse geologiche e incendi boschivi: Ufficio federale dell’ambiente (UFAM); c. valanghe: Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (SNV) dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP); d. terremoti: Servizio sismologico svizzero (SSS).
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2 Se un evento pericoloso compete a più organi specializzati, questi designano di comune intesa l’organo responsabile ed emanano congiuntamente la preallerta, l’allerta e la revoca dell’allerta. 3 L’organo specializzato responsabile trasmette la preallerta, l’allerta e la revoca dell’allerta alla CENAL, che a sua volta le inoltra alle autorità. Se i comunicati d’allerta dei livelli 4 e 5 e le rispettive revoche sono destinate anche alla popola- zione, la CENAL le trasmette alle emittenti radiotelevisive che sono obbligate a diffonderle secondo la legislazione sulla radiotelevisione. 4 Gli organi specializzati della Confederazione regolano, d’intesa con gli organi cantonali competenti: a. la collaborazione; b. il contenuto e la frequenza della preallerta e dell’allerta; c. l’enunciazione delle raccomandazioni di comportamento. 5 I Cantoni completano e precisano, se necessario, l’allerta emanata per il loro terri- torio.
Art. 10 Scala dei livelli d’allerta 1 Per l’allerta in caso di pericoli naturali gli organi specializzati della Confedera- zione impiegano la seguente scala: Livello 1 pericolo nullo o debole Livello 2 pericolo moderato Livello 3 pericolo marcato Livello 4 pericolo elevato Livello 5 pericolo molto elevato 2 Gli organi specializzati della Confederazione fissano, d’intesa con gli organi can- tonali responsabili, i criteri per il raggiungimento di ogni livello d’allarme per i pericoli naturali che rientrano nella loro sfera di competenza. Per fissare tali criteri essi si basano fondamentalmente sull’intensità degli eventi naturali. 3 Il SSS applica alle notifiche di terremoto una scala analoga, basata sull’intensità del terremoto.
Sezione 4: Disposizioni particolari per i pericoli derivanti da impianti nucleari e di accumulazione
Art. 11 Incidenti in impianti nucleari 1 I gestori di impianti nucleari sono responsabili di riconoscere ed annunciare per tempo il raggiungimento dei criteri d’allerta e d’allarme.
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2 Essi annunciano senza indugio il raggiungimento dei criteri ai seguenti organi:
a. Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN); b. CENAL; c. organo competente del Cantone di ubicazione.
3 La CENAL allerta gli organi federali e cantonali competenti.
Art. 12 Pericolo di inondazione presso impianti di accumulazione 1 I gestori di impianti di accumulazione sono responsabili di dare per tempo l’allerta e l’allarme in caso di eventi straordinari che comportano un pericolo d’inondazione nella zona di deflusso dell’impianto d’accumulazione. 2 Essi trasmettono senza indugio gli avvisi concernenti la diffusione dell’allerta o dell’allarme ai seguenti organi: a. organo competente del Cantone di ubicazione; b. CENAL; c. Ufficio federale dell’energia.
Sezione 5: Segnali d’allarme
Art. 13 Allarme generale 1 Per dare l’allarme alla popolazione viene utilizzato il segnale d’allarme generale. Si tratta di un suono continuo e modulato tra le frequenze seguenti:
400 Hz
250 Hz
2 Le sirene fisse emettono il segnale d’allarme generale per la durata di un minuto e lo ripetono una seconda volta nei cinque minuti successivi. 3 Il segnale d’allarme generale esorta la popolazione ad ascoltare la radio e a seguire le istruzioni di comportamento diramate.
Art. 14 Allarme acqua 1 Il segnale d’allarme acqua è composto da dodici suoni della stessa frequenza, che durano 20 secondi ciascuno e si succedono ad intervalli di 10 secondi:
200 Hz
2 In caso di un pericolo imminente derivante da un impianto d’accumulazione, la
popolazione residente nella zona raggiunta nel giro di due ore dal fronte dell’onda di piena (zona contigua) è avvertita con il segnale d’allarme acqua dopo il segnale d’allarme generale.
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3 Nei casi di massima urgenza, la popolazione residente nella zona contigua è avver- tita solo con il segnale d’allarme acqua, che viene ripetuto una seconda volta nei cinque minuti successivi. 4 Se risuona il segnale d’allarme acqua, la popolazione deve abbondare immediata- mente la zona minacciata.
Art. 15 Utilizzazione dei segnali d’allarme I segnali d’allarme generale e d’allarme acqua possono essere utilizzati esclusiva- mente per dare l’allarme alla popolazione.
Sezione 6: Altre competenze
Art. 16 Confederazione 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport emana, d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, le prescrizioni sul comportamento che la popola- zione deve adottare in caso d’allarme. 2 L’Ufficio federale della protezione della popolazione definisce i requisiti che i sistemi tecnici d’allarme devono soddisfare. Rilascia i certificati d’omologazione per i sistemi tecnici e stabilisce i mezzi per la diffusione di allerte, allarmi e istruzioni di comportamento. 3 Emana istruzioni sullo svolgimento di prove delle sirene e dei sistemi d’allarme.
Art. 17 Cantoni
1 I Cantoni provvedono alla pianificazione dell’allarme.
2 Essi mettono a disposizione i sistemi tecnici per dare l’allerta alle autorità e l’allarme alla popolazione secondo le prescrizioni federali ed effettuano controlli periodici per garantire la prontezza d’impiego dei sistemi. 3 Definiscono le misure da adottare per allertare le autorità e allarmare la popola- zione in tempo utile. 4 Assicurano la loro disponibilità a ricevere in ogni momento messaggi o mandati e a trasmetterli agli organi competenti. 5 Garantiscono che le sirene ubicate nelle zone 1 e 2 attorno agli impianti nucleari possano essere attivate, in blocco e nei singoli settori della zona 2, tramite il teleco- mando centralizzato. 6 Informano a titolo preventivo la popolazione che risiede nelle zone 1 e 2 attorno agli impianti nucleari e nella regione a rischio d’inondazione (zona contigua e zona discosta) presso gli impianti d’accumulazione sul comportamento da adottare in caso di pericolo tramite promemoria e bollettini.
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7 Disciplinano l’impiego di personale addetto all’allarme per assistere i gestori di impianti di accumulazione.
8 Assicurano la prontezza operativa degli organi responsabili per l’allarme.
Art. 18 Comuni
1 I Comuni garantiscono la trasmissione dell’allarme alla popolazione.
2 Essi assicurano la prontezza d’impiego permanente e la manutenzione dei loro
dispositivi d’allarme.
Art. 19 Gestori di impianti nucleari 1 I gestori di impianti nucleari definiscono in un regolamento d’emergenza i seguenti punti: a. i criteri tecnici per dare l’allerta e l’allarme; b. le competenze in seno alla propria organizzazione; c. i canali di comunicazione con l’esterno.
2 Il regolamento d’emergenza deve essere approvato dall’IFSN.
Art. 20 Gestori di impianti d’accumulazione 1 I gestori di impianti d’accumulazione definiscono in un regolamento d’emergenza i seguenti punti: a. i criteri tecnici per dare l’allerta e l’allarme; b. le competenze in seno alla propria organizzazione; c. i canali di comunicazione con l’esterno. 2 Il regolamento d’emergenza deve essere approvato dall’Ufficio federale dell’ener- gia. 3 I gestori di impianti d’accumulazione garantiscono la manutenzione e la prontezza d’impiego permanente del loro dispositivo d’allarme acqua.
Sezione 7: Assunzione dei costi
Art. 21 1 La Confederazione si assume i costi per la progettazione, l’acquisto, l’installazione e il rimodernamento dei sistemi per dare l’allarme alla popolazione.
2 I Cantoni e i Comuni si assumono i costi per l’esercizio e la manutenzione dei
sistemi per dare l’allarme alla popolazione. 3 I gestori di impianti di accumulazione si assumono i costi per l’esercizio e la manutenzione dei sistemi d’allarme acqua nonché per la realizzazione e il rimoder- namento delle costruzioni.
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Sezione 8: Oneri sulla proprietà e responsabilità
Art. 22 1 I proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi gli impianti tecnici necessari alla protezione civile. L’eventuale deprezzamento è equamente risarcito. 2 Se un terzo subisce un danno causato da un dispositivo d’allarme installato su un fondo privato, la responsabilità ricade su chi è incaricato della manutenzione del dispositivo in questione. Se il danno è imputabile a premeditazione o negligenza grave del proprietario, questi risponde del danno.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 23 Abrogazione e modifica del diritto vigente
1 L’ordinanza del 5 dicembre 20032 sull’allarme è abrogata.
2 L’ordinanza del 9 marzo 20073 sulla radiotelevisione è modificata come segue:
Art. 9 Obblighi di diffusione 1 La SSR e tutte le emittenti concessionarie secondo l’articolo 38 capoverso 1 lettera a o l’articolo 43 capoverso 1 lettera a LRTV sono tenute a diffondere le seguenti informazioni: a. comunicati urgenti della polizia; b. i seguenti comunicati ai sensi dell’ordinanza del 18 agosto 20104 sull’allarme (OAll):
1. comunicati d’allarme ufficiali e le relative istruzioni di comportamento
nonché comunicati relativi alla revoca dell’allarme e all’allentamento o alla revoca delle istruzioni di comportamento, 2. allerte ufficiali di pericoli naturali e notifiche di terremoto dei livelli 4 e
5 nonché le relative revoche dell’allerta,
3. rettifiche di falsi allarmi,
4. annunci di prove delle sirene.
2 La diffusione avviene su ordine:
a. degli organi cantonali competenti, in caso di eventi per i quali l’intervento compete ai Cantoni; b. degli organi federali competenti, segnatamente la Cancelleria federale e la Centrale nazionale d’allarme (CENAL), in caso di eventi per i quali l’inter- vento compete alla Confederazione;
2 RU 2003 5165, 2008 5747 3 RS 784.401 4 RS 520.12
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c. degli organi specializzati della Confederazione che secondo l’OAll sono responsabili dei comunicati d’allerta e delle notifiche di terremoto, in caso di pericoli naturali. 3 L’organo che ordina la diffusione provvede affinché le emittenti siano informate tempestivamente e dettagliatamente.
4 La diffusione ha luogo:
a. nella zona di copertura che potrebbe essere minacciata dal pericolo; b. gratuitamente e citando la fonte; c. senza indugio; in caso d’allerta concernente pericoli naturali o notifiche di terremoto, alla prima occasione o il più presto possibile; in caso di prove delle sirene, più volte prima dello svolgimento; d. per principio senza modifiche; gli avvisi di temporali possono subire modifi- che redazionali a condizione che il contenuto rimanga invariato.
5 Il DATEC disciplina i dettagli della diffusione.
Art. 24 Disposizioni transitorie Finché la CENAL non può assumere i compiti previsti dall’articolo 9 capoverso 3 seconda frase se ne occupa MeteoSvizzera, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2011.
Art. 25 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
18 agosto 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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