Lexipedia

AS 2010 5223

Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi

Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

Modifica del 10 novembre 2010

Il Consiglio federale svizzero, ordina:

I L’ordinanza del 18 maggio 20051 sui prodotti chimici è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta la presente ordinanza l’espressione «I testi degli atti normativi dell’UE menzionati nella presente ordinanza sono ottenibili dietro fattura o possono essere visionati gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici,

3003 Berna, o consultati all’indrizzo Internet

www.cheminfo.ch o http://eur-lex.europa.eu/» è sostituita dall’espressione «Questo testo può essere consultato all’indirizzo seguente: www.cheminfo.ch».

Art. 1 cpv. 6 6 Per le sostanze e i preparati pericolosi importati, muniti di una nuova etichetta e riesportati si applica esclusivamente l’articolo 49.

Art. 2 cpv. 2 lett. c n. 2, cbis e cter nonché cpv. 4

2 Nella presente ordinanza si intende inoltre per:

c. polimero: polimero: una sostanza composta di molecole caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche che:

2. sia costituita da meno di una maggioranza ponderale semplice di mole-

cole dello stesso peso molecolare; tali molecole devono essere distri- buite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche; cbis. monomero: una sostanza in grado di formare legami covalenti con una sequenza di molecole aggiuntive, uguali o diverse, nelle condizioni della pertinente reazione di formazione del polimero utilizzata per quel particolare processo;

1 RS 813.11

2009-2808 5223

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2010

cter. unità monomerica: la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero;

Art. 3 Proprietà pericolose Le sostanze e i preparati sono pericolosi se presentano una delle proprietà menzio- nate negli articoli 4–6 e meglio definiti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE2.

Sono considerate: 1. persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT): le sostanze che soddisfano i criteri definiti nel capitolo 1 dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/20063.

Disposizioni generali

Art. 7a Disposizioni speciali 1 Oltre all’obbligo di classificare le sostanze e i preparati secondo gli articoli 8 e 10– 15, il fabbricante può classificarli secondo l’articolo 56c.

2 Una classificazione secondo l’articolo 56c è obbligatoria per:

a. le sostanze; b. i preparati. 3 Per le sostanze e i preparati classificati secondo l’articolo 56c, l’articolo 56d si applica all’imballaggio e all’etichettatura, e l’articolo 56e si applica agli obblighi successivi.

2 Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giu. 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazio- ne, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2004/73/CE, GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1. Questo testo può essere consultato all’indirizzo seguente: www.cheminfo.ch. 3 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dic. 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 453/2010, GU L 133 del 31.5.2010, pag. 1. Questo testo può essere consultato all’indirizzo seguente: www.cheminfo.ch.

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2010

Art. 12 cpv. 1 1 Il fabbricante di un preparato procede alla classificazione in funzione delle pro- prietà pericolose per la salute mediante il metodo di calcolo di cui all’allegato II della direttiva 1999/45/CE.4

1bis Se una nuova sostanza è contenuta in un polimero, come monomero o altra sostanza in forma di unità monomeriche o di sostanza chimicamente legata, il capo- verso 1 si applica alla sostanza medesima.

Art. 17 cpv. 1 lett. a, g e h

1 Una notifica non è necessaria per:

a. polimeri e sostanze contenute in un polimero in concentrazione inferiore al

2 per cento del peso;

g. i prodotti intermedi sempreché non siano sostanze monomeriche; h. le sostanze definite all’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/20065.

Art. 34 cpv. 1 lett. a 1 Le prove intese a determinare le proprietà di sostanze e preparati si svolgono:

a. secondo i metodi sperimentali definiti nel regolamento (CE) n. 440/20086; oppure

Art. 37 cpv. 4

4 Per quanto concerne i generatori aerosol che non rientrano nel campo d’appli-

cazione della legge del 9 ottobre 19927 sulle derrate alimentari si applicano, oltre alle prescrizioni d’imballaggio della presente ordinanza, gli articoli 1 e 2, nonché i punti 2.1, 2.4, 3, 4, 5 e 6 dell’allegato alla direttiva 75/324/CEE8.

4 Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 mag. 1999 concer- nente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei pre- parati pericolosi, GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1, modificato l’ultima volta dal regola- mento (CE) n. 1272/2008, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1. Questo testo può essere con- sultato all’indirizzo seguente: www.cheminfo.ch.

5 Cfr. nota relativa all’art. 6a n. 1.

6 Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 mag. 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1, modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 761/2009, GU L 220 del 24.8.2009, pag. 1. Questo testo può essere consultato all’indirizzo seguente: www.cheminfo.ch. 7 RS 817.0 8 Direttiva 75/324/CEE del Consiglio del 20 mag. 1975 per il ravvicinamento delle legisla- zioni degli Stati membri relative agli aerosol, GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2008/47/CE, GU L 96 del 9.4.2008, pag. 15. Questo testo può essere consultato all’indirizzo seguente: www.cheminfo.ch.

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2010

1 L’organo di notifica può, d’intesa con gli organi di valutazione, concedere deroghe concernenti le disposizioni di etichettatura e di imballaggio per talune sostanze o taluni preparati o gruppi di sostanze o preparati, autorizzando che non siano etichet- tati o che lo siano in un altro modo adeguato se: a. gli imballaggi sono troppo piccoli o altrimenti non adatti a un’etichettatura conforme agli articoli 39–47; oppure b. le sostanze o i preparati sono consegnati in una quantità talmente piccola che non presentano alcun rischio per l’essere umano o l’ambiente.

Art. 49, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, e lett. c Etichettatura di sostanze e preparati per l’esportazione 1 Chi esporta sostanze o preparati pericolosi deve etichettarli, osservando le perti- nenti norme internazionali, almeno con i seguenti dati: c. concerne soltanto il testo francese.

Art. 52 lett. e–g Se vi è un obbligo di consegna secondo l’articolo 54, il fabbricante deve redigere una scheda di dati di sicurezza per le seguenti sostanze e preparati: e. i preparati contenenti almeno una sostanza PBT o vPvB in un’unica con- centrazione pari o superiore allo 0,1 per cento del peso; f. i preparati contenenti almeno una sostanza che figura nell’allegato 4 in un’unica concentrazione pari o superiore allo 0,1 per cento del peso; g. i preparati contenenti almeno una sostanza per la quale è stabilito un valore limite d’esposizione sul luogo di lavoro nella direttiva 2000/39/CE9,

9 Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell’8 giu. 2000, relativa alla messa a punto di valori limite indicativi di esposizione professionale in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro, GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2009/161/UE, GU L 338 del 19.12.2009, pag. 87. Questo testo può essere consultato all’indirizzo seguente: www.cheminfo.ch. 10 Direttiva 2006/15/CE della Commissione del 7 feb. 2006 che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE, GU L 38 del 9.2.2006, pag. 36. Questo testo può essere consultato all’indirizzo seguente: www.cheminfo.ch. 11 Direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 dic. 2009 che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione, GU L 338 del 19.12.2009, pag. 87. Questo testo può essere consultato all’indirizzo seguente: www.cheminfo.ch.

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2010

1ter Le schede di dati di sicurezza relative alle sostanze e ai preparati classificati secondo l’articolo 56c ed etichettati secondo l’articolo 56d devono indicare con- giuntamente la classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/200812 e secondo gli articoli 8 e 10–15 per la sostanza, il preparato e ognuno dei suoi com- ponenti. 1quater Le schede di dati di sicurezza che soddisfano i requisiti dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/200613 sono considerate conformi al capoverso 1 a condi- zione che siano fornite le informazioni menzionate nell’allegato 2 numero 1 capo- verso 1 lettera c e d, numero 8.1 capoverso 1, numero 8.2 capoverso 3, numero 13 capoverso 2, numero 15 capoverso 2.

Art. 54 cpv. 2 lett. b

2 La scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata:

b. in caso di fornitura di un preparato ai sensi dell’articolo 52 lettere d–g: su domanda.

Titolo precedente l’art. 56a

Capitolo 4a: Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Abrogato

Art. 56b Equivalenze 1 Là dove nel regolamento (CE) n. 1272/200814 si parla di fornitore, fabbricante, importatore o di utilizzatore a valle, nella presente ordinanza si intende il fabbri- cante.

2 Là dove nel regolamento (CE) n. 1272/2008 si parla di miscele, nella presente

ordinanza si intendono i preparati.

12 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dic. 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 790/2009, GU L 235 del 5.9.2009, pag. 1. Questo testo può essere consultato all’indirizzo seguente: www.cheminfo.ch.

13 Cfr. nota relativa all’art. 6a n. 1.

14 Cfr. nota relativa all’art. 53 cpv. 1ter.

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2010

Art. 56c Classificazione

1 Il fabbricante deve classificare:

a. le sostanze e i preparati secondo le disposizioni degli articoli 5–15 del rego- lamento (CE) n. 1272/200815; b. le sostanze di cui all’articolo 4 capoverso 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 se, in virtù dell’articolo 9, il DFI ha stabilito una registrazione armonizzata per le sostanze in questione. 2 Le classificazioni di sostanze e di preparati finora effettuate secondo gli articoli 8 e 10–15 possono essere convertite secondo le disposizioni dell’allegato VII del rego- lamento (CE) n. 1272/2008. 3 La classificazione prevista nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e la classificazione secondo gli articoli 8 e 10–15 devono figurare congiuntamente sulla scheda di dati di sicurezza di cui all’articolo 53 capoverso 1ter.

Art. 56d Etichettatura e imballaggio 1 Se le sostanze o i preparati sono classificati secondo l’articolo 56c, essi devono essere etichettati conformemente agli articoli 17–33 del regolamento (CE) n. 1272/200816 e imballati conformemente all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

2 Oltre alle disposizioni di cui agli articoli 17–33 del regolamento (CE)

n. 1272/2008, l’etichettatura deve soddisfare i seguenti requisiti: a. per le sostanze e i preparati classificati secondo l’articolo 56c, occorre indi- care il nome, l’indirizzo e il numero di telefono conformemente all’arti- colo 39 capoverso 1 lettera b; b. deve essere formulata nelle lingue di cui all’articolo 47 capoversi 1 e 3. 3 Oltre alle disposizioni di cui agli articoli 17–33 del regolamento (CE) n. 1272/2008 sull’etichetta possono figurare informazioni concernenti altre categorie di pericolo se queste sono conformi alle prescrizioni del Globally Harmonised System of Classifi- cation and Labelling of Chemicals17. 4 Le sostanze e i preparati che non necessitano di un’etichettatura secondo gli arti- coli 39–50 ma che sono assoggettati all’obbligo di etichettatura secondo le disposi- zioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 possono essere immessi sul mercato con un’etichetta conforme a tali disposizioni.

15 Cfr. nota relativa all’art. 53 cpv. 1ter.

16 Cfr. nota relativa all’art. 53 cpv. 1ter.

17 Versione delle Nazioni Unite, New York & Ginevra, 2009 (3a edizione riveduta). Il testo può essere consultato all’indirizzo Internet www.cheminfo.ch o

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2010

Art. 56e Obblighi successivi Per quanto concerne gli obblighi successivi connessi con la classificazione o l’etichettatura delle sostanze e dei preparati che, conformemente agli articoli 56c e 56d, sono già classificati ed etichettati secondo il regolamento (CE) n. 1272/200818, occorre continuare a prendere in considerazione la classificazione di cui agli arti- coli 8 e 10–15 contenuta nella scheda di dati di sicurezza e l’etichettatura che ne risulta secondo l’allegato 1 numeri 1–3.

Art. 61 lett. b Il fabbricante di vecchie sostanze pericolose, sostanze PBT o vPvB e di preparati pericolosi deve annunciarli all’organo di notifica entro tre mesi dalla prima immissione sul mercato se: b. sono molto tossici, tossici, cancerogeni, mutageni o tossici per la ripro- duzione o identificati come PBT o vPvB o se figurano nell’allegato 4 e se saranno verosimilmente immessi sul mercato in quantità superiori ai 10 kg all’anno.

Art. 63 cpv. 1 lett. b 1 Il fabbricante di preparati non classificati come pericolosi per i quali occorre redigere una scheda di dati di sicurezza deve annunciarli all’organo di notifica entro sei mesi dalla prima immissione sul mercato se tali preparati saranno verosimilmente immessi sul mercato in quantità superiore ai 100 kg all’anno e se il preparato: b. contiene almeno una sostanza che figura nell’allegato 4 in un’unica con- centrazione pari o superiore allo 0,1 per cento del peso.

Art. 64 cpv. 1 lett. c n. 6 e 7

1 L’annuncio deve contenere i seguenti dati:

c. in caso di sostanze secondo gli articoli 61 e 62:

6. la relazione sulla sicurezza chimica disponibile nello SEE, sempreché il

fabbricante possa procurarsela con un onere sopportabile,

7. per le sostanze che figurano nell’allegato 4, l’indicazione se la Com-

missione europea ha rilasciato un’autorizzazione per l’impiego previsto.

Art. 65 cpv. 3

3 Per le vecchie sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione

occorre comunicare, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 64 capoverso 1 lettera c, un elenco e il riepilogo di tutti i dati alla base della classificazione. Su richiesta di un servizio di valutazione, l’organo di notifica può chiedere successivamente i dati dettagliati.

18 Cfr. nota relativa all’art. 53 cpv. 1ter.

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2010

Art. 76 lett. c Concerne soltanto il testo francese.

Art. 79 cpv. 3 3 Il capoverso 2 non si applica ai minorenni che devono impiegare tali sostanze o preparati a titolo professionale o commerciale.

Art. 83 Campioni Le sostanze e i preparati particolarmente pericolosi possono essere distribuiti a scopi pubblicitari soltanto a utilizzatori professionali o commerciali.

Abrogato

Art. 110c Disposizioni transitorie della modifica del 10 novembre 2010 1 Le sostanze che sono state imballate ed etichettate secondo le disposizioni degli articoli 35–50 prima del 1° dicembre 2012 possono: a. essere immesse sul mercato dal fabbricante fino al 30 novembre 2013; b. essere fornite ai consumatori finali fino al 30 novembre 2014. 2 I preparati che sono stati imballati ed etichettati secondo le disposizioni degli articoli 35–50 prima del 1° giugno 2015 possono: a. essere immessi sul mercato dal fabbricante fino al 31 maggio 2016; b. essere forniti ai consumatori finali fino al 31 maggio 2017. 3 I generatori aerosol che sono stati imballati ed etichettati secondo il diritto previ- gente possono essere forniti ai consumatori fino al 30 novembre 2011.

II

1 Gli allegati 1, 2 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 4 è sostituito dalla versione qui annessa.

III La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’appendice qui annessa.

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2010

IV 1 La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2010, eccettuati i capoversi 2 e 3.

2 L’articolo 7a capoverso 2 lettera a entra in vigore il 1° dicembre 2012.

3 L’articolo 7a capoverso 2 lettera b entra in vigore il 1° giugno 2015.

10 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2010

Allegato 1 (art. 39 cpv. 2, 40 cpv. 1, 46, 47 cpv. 2, 100 cpv. 2 lett. c)

N. 2.5 cpv. 1, frase introduttiva 1 L’indicazione di frasi R corrispondenti non è necessaria per le sostanze immesse sul mercato in confezioni il cui contenuto non supera i 125 ml e che:

N. 3.3 cpv. 1 e 5 1 Le sostanze e i preparati pericolosi devono essere contrassegnati con le frasi S adeguate, conformemente alla loro classificazione. La scelta delle frasi S è retta dall’allegato VI della direttiva 67/548/CEE19. 5 Per l’etichettatura di sostanze e preparati pericolosi venduti al pubblico vale quanto segue: a. le frasi S 1, S 2 e S 45 sono obbligatorie per tutte le sostanze e i preparati tossici, molto tossici o corrosivi; b. la frase S 2 è obbligatoria per tutte le sostanze e i preparati pericolosi che non figurano nella lettera a, fatta eccezione per quelli classificati unicamente come pericolosi per l’ambiente; c. la frase S 46 è obbligatoria per tutte le sostanze e i preparati menzionati alla lettera b, a meno che la loro ingestione, in particolare da parte di bambini, non venga considerata innocua.

N. 3.4 cpv. 1, frase introduttiva 1 L’indicazione di frasi S corrispondenti non è necessaria per le sostanze immesse sul mercato in confezioni il cui contenuto non supera i 125 ml e che:

N. 5.6 1 Per i generatori aerosol che non rientrano nel campo d’applicazione della legge del 9 ottobre 199220 sulle derrate alimentari si applicano, oltre alle disposizioni della presente ordinanza, gli articoli 1, 2 e 8 capoverso 1bis, come anche il paragrafo introduttivo del numero 2, i numeri 2.2 e 2.3 dell’allegato della direttiva

19 Cfr. nota relativa all’art. 3.

20 RS 817.0

21 Cfr. nota relativa all’art. 37 cpv. 4.

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2010

2 Il nome e l’indirizzo del fabbricante devono figurare sui generatori di aerosol non pericolosi conformemente all’articolo 3 della presente ordinanza. Se un generatore aerosol viene importato da uno Stato membro dello SEE, il nome del fabbricante può essere sostituito dal nome della persona responsabile dell’immissione sul merca- to relativo allo SEE, come previsto dall’articolo 10 n. 2.2 della direttiva

N. 5.12 Concerne soltanto il testo francese.

22 Cfr. nota relativa all’art. 12 cpv. 1.

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2010

Allegato 2 (art. 53 cpv. 1)

N. 3 cpv. 2 lett. a et b 2 I seguenti componenti di un preparato pericoloso devono essere indicati con la loro concentrazione o gamma di concentrazioni: a. le sostanze pericolose per la salute e per l’ambiente, qualora il loro tenore nel preparato raggiunga o superi i valori limite stabiliti nell’articolo 3 para- grafo 3 della direttiva 1999/45/CE23, a meno che non siano stati definiti limiti più bassi nella classificazione ufficiale (art. 9) o nell’allegato II, III o V della direttiva 1999/45/CE; b. le sostanze per le quali è fissato un valore limite di esposizione sul luogo di lavoro nelle direttive 2000/39/CE24, 2006/15/CE25 ou 2009/161/UE26.

N. 8.2 cpv. 3, frase introduttiva 3 Nel caso in cui occorra adottare una protezione individuale, va specificato quale equipaggiamento garantisce una protezione adeguata. Al riguardo, occorre tener conto dell’ordinanza del 19 maggio 201027 sulla sicurezza dei prodotti e rinviare alle relative norme CEN:

23 Cfr. nota relativa all’art. 12 cpv. 1.

24 Cfr. nota relativa all’art. 52 lett. g.

25 Cfr. nota relativa all’art. 52 lett. g.

26 Cfr. nota relativa all’art. 52 lett. g.

27 RS 930.111

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2010

Allegato 3

N. 2

2 Identificazione della sostanza

Occorre fornire informazioni sulla sostanza conformemente al punto 2 dell’alle- gato VI del regolamento (CE) n. 1907/200628.

28 Cfr. nota relativa all’art. 6a n. 1.

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2010

Allegato 4 (art. 52 lett. c, 63 cpv. 1 lett. b, 64 cpv. 1 lett. d n. 3 e 76 lett. c)

Elenco delle sostanze sottoposte ad autorizzazione ripreso dall’allegato XIV del regolamento (CE) no 1907/2006

Questo elenco corrisponde all’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/200629.

29 Cfr. nota relativa all’art. 6a n. 1.

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2010

Appendice (cifra III)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 18 maggio 200530 sui biocidi (OBioc)

1bis Nel caso d’importazioni di biocidi, l’obbligo di cui al capoverso 1 deve essere adempito nel periodo antecedente alla prima fornitura, rispettivamente al primo impiego a titolo professionale o commerciale.

Art. 8 cpv. 1 lett. c n. 2 e cpv.1ter

1 Le omologazioni, le registrazioni e i riconoscimenti sono limitati nel tempo.

Vigono le seguenti durate massime: c. per le omologazioni ON e OC: …

2. 2 anni dopo l’iscrizione dell’ultimo

principio attivo del biocida nell’elenco I (all. 1) o IA (all. 2), per quanto il titolare adempia le condizioni di cui all’articolo 22 capoverso 2 e, se del caso, al capoverso 3 o 1ter I biocidi immessi sul mercato sulla base di una omologazione OE o di una regi- strazione al posto di una omologazione ON o OC possono ancora essere forniti ai consumatori finali, rispettivamente utilizzati a titolo professionale o commerciale, provvisti della vecchia etichetta, per i 12 mesi successivi all’omologazione OE o alla registrazione.

Art. 9 cpv. 1 frase introduttiva (concerne solo il testo francese) e lett. d 1 In vista dell’omologazione, della registrazione o del riconoscimento sono applica- bili, conformemente alla direttiva 98/8/CE31, i seguenti elenchi di principi attivi:

30 RS 813.12 31 Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 feb. 1998 relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2010/51/UE, GU L 211 del 12.8.2010, pag. 14. Questo testo può essere consultato all’indirizzo seguente: www.cheminfo.ch.

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2010

d. l’elenco dei principi attivi notificati destinati ai biocidi secondo il regola- mento (CE) n. 1451/200732.

Art. 10 cpv. 1 e 3

1 Possono essere immessi sul mercato per l’impiego in biocidi esclusivamente i

principi attivi iscritti nell’elenco I o IA o nell’elenco dei principi attivi notificati e la cui iscrizione negli elenchi I e IA non è stata rifiutata sulla base di una decisione dell’Unione europea (UE). 3 I principi attivi destinati ai biocidi possono essere forniti soltanto se classificati secondo l’articolo 35 capoverso 2 o 3, imballati secondo l’articolo 36 ed etichettati secondo l’articolo 38 capoverso 6. Per essi occorre inoltre redigere e consegnare una scheda di dati di sicurezza secondo gli articoli 51–56 OPChim33.

Art. 22 cpv. 1 e 2, frase introduttiva 1 Se l’iscrizione nell’elenco I o IA di un principio attivo notificato è pubblicata, l’organo di notifica lo comunica al titolare di una omologazione ON o OC di un biocida contenente tale principio attivo. 2 Se tutti i principi attivi notificati di un biocida sono iscritti nell’elenco I o IA, il titolare dell’omologazione di tale biocida deve presentare all’organo di notifica, al più tardi al momento dell’iscrizione dell’ultimo principio attivo:

Art. 28 lett. b ed e La durata della protezione dei dati è stabilita come segue: b. per un principio attivo notificato: fino al 14 maggio 2014 per i dati presentati la prima volta; se il principio attivo viene iscritto nell’elenco I o IA o, una volta iscritto, viene ampliato di un ulteriore tipo di prodotto, per i dati pre- sentati a titolo complementare la durata della protezione di 10 anni decorre dall’iscrizione del principio attivo in uno degli elenchi o dal suo ampliamen- to di un nuovo tipo di prodotto; e. per un biocida contenente principi attivi notificati: fino al 14 maggio 2014 per i dati presentati (omologazione ON); se i principi attivi vengono iscritti nell’elenco I o IA o, una volta iscritti, ampliati di un ulteriore tipo di pro- dotto, per i dati presentati a titolo complementare la durata della protezione i

10 anni decorre dall’iscrizione del principio attivo in uno degli elenchi o dal

suo ampliamento di un nuovo tipo di prodotto (omologazione OE, registra- zione o riconoscimento);

32 Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione del 7 dic. 2007 concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, GU L 235 del 11.12.2007, pag. 3; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 298/2010, GU L 90 del 10.4.2010, pag. 4. Questo testo può essere consultato all’indirizzo seguente: www.cheminfo.ch. 33 RS 813.11

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2010

Art. 30 cpv. 1 1 Per far fronte a un pericolo imprevisto che non è possibile arginare con altri mezzi, l’organo di notifica può omologare, in deroga alle disposizioni degli articoli 4 e 5 e delle sezioni 2–4 del presente capitolo, determinati biocidi per un impiego limitato e controllato (omologazione Oe).

Art. 34 cpv. 2

2 L’articolo 85 capoverso 6 OPChim si applica alla pubblicazione dei dati non

confidenziali concernenti biocidi.

Art. 35 cpv.3 3 I biocidi e i principi attivi, oltre alla classificazione di cui ai capoversi 1 e 2, pos- sono essere classificati secondo l’articolo 56c OPChim.

Art. 36 cpv. 1 1 Per l’imballaggio dei biocidi e dei principi attivi destinati ai biocidi si applicano per analogia gli articoli 35–37 OPChim34; l’articolo 56d capoverso 1 OPChim si applica per analogia all’imballaggio dei biocidi e dei principi attivi classificati in base all’articolo 35 capoverso 3. Là dove nell’OPChim si parla di sostanze e prepa- rati pericolosi, nella presente ordinanza si intendono tutti i biocidi e i principi attivi destinati ai biocidi.

Art. 38 cpv. 2, 3, frase introduttiva, e 6

2 Per l’etichettatura dei biocidi si applicano per analogia gli articoli 39–49

OPChim35 mentre per i biocidi classificati secondo l’articolo 35 capoverso 3 si applica l’articolo 56d OPChim. Là dove nell’OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il titolare.

3 Oltre ai dati di cui agli articoli 39 e 40 OPChim, rispettivamente 56d OPChim,

occorre indicare: 6 Per l’etichettatura dei principi attivi destinati a biocidi si applicano per analogia gli articoli 39–49 OPChim, mentre per quella dei principi attivi classificati secondo l’articolo 35 capoverso 3 si applica l’articolo 56d OPChim.

34 RS 813.11 35 RS 813.11

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2010

Art. 41a Obblighi successivi Per quanto concerne gli obblighi successivi legati alla classificazione o all’etichet- tatura, si applica per analogia l’articolo 56e OPChim36 ai principi attivi e ai già classificati ed etichettati in base al regolamento (CE) 1272/200837.

Art. 46 Impiego 1 Per scopi professionali o commerciali, possono essere impiegati soltanto i biocidi omologati, registrati o riconosciuti e che sono etichettati secondo la presente ordi- nanza; fanno eccezione la ricerca e lo sviluppo. 2 In deroga al capoverso 1, i biocidi per i quali una omologazione è stata revocata dall’organo di notifica sulla base di una decisione dell’UE, possono ancora essere impiegati per i 12 mesi successivi a suddetta decisione.

Art. 50 cpv. 4

4 Ai campioni si applica per analogia l’articolo 83 OPChim38.

Allegati Gli allegati 5, 6 e 8 della presente ordinanza sono modificati secondo la versione qui annessa (cfr. appendice concernente la modifica dell’OBioc).

2. Ordinanza del 18 maggio 200539 sulla riduzione dei rischi inerenti

ai prodotti chimici (ORRPChim) L’allegato 1.11 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 concernente la riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è sostituito dalla versione qui annessa (cfr. appen- dice concernente la modifica dell’ORRPChim).

36 RS 813.11 37 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dic. 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle mi- scele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 790/2009, GU L 235 del 5.9.2009, pag. 1. Questo testo può essere consultato all’indirizzo seguente: www.cheminfo.ch. 38 RS 813.11 39 RS 814.81

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2010

Appendice concernente la modifica dell’OBioc (allegato 5 n. 1) Allegato 5 (art. 14 cpv. 3 lett. a)

N. 2.3 cpv. 1

1 Le identificazioni e le determinazioni devono essere eseguite secondo i metodi

descritti nel regolamento (CE) n. 440/200840.

Allegato 6 (art. 14 cpv. 3 lett. b)

N. 2.3 cpv. 1

1 Le identificazioni e le determinazioni devono essere eseguite secondo i metodi

descritti nel regolamento (CE) n. 440/200841.

Allegato 8 (art. 14 cpv. 3 lett. d)

N. 2 Abrogato

N. 4.1 cpv. 1

1 Le identificazioni e le determinazioni devono essere eseguite secondo i metodi

descritti nel regolamento (CE) n. 440/200842.

40 Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 mag. 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 761/2009, GU L 220 del 24.8.2009, pag. 1. Questo testo può essere consultato all’indirizzo seguente: www.cheminfo.ch.

41 Cfr. nota relativa all’all. 5 n. 2.3.

42 Cfr. nota relativa all’all. 5 n. 2.3.

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2010

Appendice concernente la modifica dell’ORRPChim (allegato 5 n. 2) Allegato 1.11 (art. 3)

Sostanze liquide pericolose

1 Definizione

Sono considerati sostanze o preparati liquidi pericolosi le sostanze e i preparati liquidi con una delle caratteristiche di cui agli articoli 4 e 5 dell’ordinanza del 18 maggio 200543 sui prodotti chimici (OPChim).

2 Divieti

1 È vietata l’immissione sul mercato di sostanze e preparati liquidi pericolosi in:

a. oggetti per la decorazione che producono effetti di luce e colore per mezzo di cambiamento di fase; b. giochi scherzosi; c. altri giochi o oggetti che, oltre all’uso ludico prestabilito, possono servire anche da decorazione. 2 Non devono contenere coloranti, eccetto per motivi fiscali, né sostanze odorose le sostanze e i preparati liquidi pericolosi: a. che sono classificati come pericolosi se inalati e contrassegnati con la frase R 65 secondo l’allegato 1 numero 2.1 OPChim; e b. che possono essere impiegati come combustibile in lampade ornamentali (oli lampanti) e sono destinati al grande pubblico.

3 Etichettatura particolare

1 Gli oli lampanti etichettati con la frase R 65 e destinati al grande pubblico devono deve recare l’indicazione seguente sull’imballaggio: «Le lampade riempite con questo liquido sono da conservare lontano dalla portata dei bambini. Ingerire dell’olio, anche se in piccola quantità o succhiare lo stoppino può causare lesioni polmonari potenzialmente fatali». 2 Gli accendifuoco liquidi etichettati con la frase R 65 e destinati al grande pubblico devono recare l’indicazione seguente sull’imballaggio: «Anche un solo sorso di accendifuoco può causare lesioni polmonari potenzialmente fatali». 3 L’etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e inde- lebile.

43 RS 813.11

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2010

4 Etichettatura particolare

1 Gli oli lampanti e gli accendifuoco liquidi che riportano la frase R 65 e sono desti- nati al grande pubblico devono essere imballati in un recipiente nero e opaco, con una capacità massima di un litro.

2 Le lampe a olio decorative destinate al grande pubblico possono essere immesse

sul mercato solo se conformi alle norma europea EN1405944.

5 Etichettatura e imballaggio secondo il regolamento (CE)

n. 1272/200845 Gli oli lampanti e gli accendifuoco liquidi etichettati secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 con la frase H304 e destinati al grande pubblico devono soddisfare i requisiti di cui ai numeri 2 e 4.

6 Disposizioni transitorie

Gli oli lampanti e gli accendifuoco destinati al grande pubblico, imballati ed etichet- tati secondo il diritto previgente possono essere immessi sul mercato fino al 30 novembre 2011.

44 La norma è disponibile presso il Centro svizzero d’informazione per le regole tecniche (switec), www.snv.ch. 45 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 790/2009, GU L 235 del 5.9.2009, pag. 1. I testi degli atti normativi dell’UE menzionati nella presente ordinanza possono essere consultati all’indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2010

Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi | Lexipedia | Lexipedia