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AS 2010 6295

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)

Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)

dell’8 dicembre 2010

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), visti gli articoli 17 e 18 capoverso 1 lettera e della legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro (LRD), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza definisce gli obblighi degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

2 La FINMA tiene conto delle regole quadro della presente ordinanza per

l’approvazione di regolamenti di organismi di autodisciplina ai sensi dell’articolo 25 LRD e per il riconoscimento come standard minimi di regolamenti di organismi di autodisciplina ai sensi dell’articolo 17 LRD.

3 Gli organismi di autodisciplina possono limitarsi a regolamentare le deroghe

rispetto alla presente ordinanza. Le deroghe devono essere designate in ogni caso come tali.

Art. 2 Definizioni

1 Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

a. persone politicamente esposte:

1. le seguenti persone che occupano una funzione pubblica preminente

all’estero: capi di Stato e di Governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell’amministrazione, della giustizia, dell’esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese pubbliche d’importanza nazionale,

RS 955.033.0 1 RS 955.0

2010-1812 6295

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2. le imprese e persone che sono riconoscibilmente legate per motivi fami-

liari, personali o d’affari alle persone sopra elencate; b. società di sede: tutte le società di sede svizzere o estere ai sensi dell’arti- colo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 novembre 20092 concernente l’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria; c. operazioni di cassa: ogni operazione in contanti, in particolare il cambio, la compera e la vendita di metalli preziosi, la vendita di assegni di viaggio, la sottoscrizione di titoli al portatore, obbligazioni di cassa e prestiti obbliga- zionari, l’incasso in contanti di assegni, sempre che queste operazioni non siano legate a una relazione d’affari continua; d. trasferimento di denaro e di valori: il trasferimento di valori patrimoniali attraverso l’accettazione di contanti, assegni o altri mezzi di pagamento in Svizzera e il pagamento della somma corrispondente in contanti o attraverso il trasferimento scritturale, il bonifico o altra utilizzazione di un sistema di pagamento o di conteggio all’estero, sempre che queste operazioni non siano legate a una relazione d’affari continua; e. relazione d’affari continua: relazione con un cliente registrata presso un intermediario finanziario svizzero o gestita prevalentemente dalla Svizzera e che non si limita a eseguire attività assoggettate uniche; f. negozianti professionali di biglietti di banca: imprese o persone del settore non bancario che mediante la loro attività di vendita e acquisto di biglietti di banca realizzano una cifra d’affari o un reddito importanti. 2 Non sono considerate società di sede ai sensi della presente ordinanza le persone giuridiche e le società che perseguono gli scopi seguenti esclusivamente a titolo statutario: a. la salvaguardia degli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari me- diante un’azione comune; b. il perseguimento di fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica uti- lità, ricreativi o simili.

Sezione 2: Campo d’applicazione

Art. 3 Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza si applica:

a. agli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere a (ban- che), b (direzioni dei fondi), bbis (società di investimento LICol3 e gerenti patrimoniali LICol), c (istituti d’assicurazione) e d (commercianti di valori mobiliari) LRD;

2 RS 955.071

3 LF del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi (RS 951.31).

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b. agli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 3 LRD diretta- mente sottoposti alla vigilanza della FINMA ai sensi dell’articolo 14 LRD (IFDS). 2 Nell’applicare la presente ordinanza, la FINMA può tenere conto delle specificità dell’attività esercitata dagli intermediari finanziari e in particolare autorizzare agevo- lazioni oppure ordinare inasprimenti in virtù del rischio di riciclaggio di denaro legato a un’attività o delle dimensioni di un’impresa.

3 La FINMA rende pubblica la propria prassi.

Art. 4 Società svizzere del gruppo 1 Per gli IFDS costituiti da una società svizzera del gruppo comprendente un inter- mediario finanziario ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a, la FINMA può prevedere che il rispetto della LRD e della presente ordinanza sia attestato nel rap- porto di audit del gruppo. 2 La FINMA pubblica un elenco delle società del gruppo per le quali essa assicura la sorveglianza conformemente al capoverso 1.

Art. 5 Succursali e società del gruppo all’estero 1 L’intermediario finanziario vigila affinché le sue succursali all’estero nonché le società estere del suo gruppo attive nel settore finanziario o assicurativo si confor- mino ai seguenti principi della LRD e della presente ordinanza: a. i principi di cui agli articoli 7 e 8; b. l’identificazione della controparte; c. l’accertamento dell’avente economicamente diritto; d. l’applicazione di un approccio basato sul rischio; e. gli obblighi di chiarimento particolari in caso di rischi superiori. 2 L’intermediario finanziario vi provvede in particolare per le filiali e le succursali situate in Paesi che a livello internazionale sono da considerarsi legati a rischi supe- riori. 3 L’intermediario finanziario informa la FINMA se le prescrizioni locali escludono l’applicazione dei principi fondamentali della presente ordinanza o la loro applica- zione gli causa un serio svantaggio concorrenziale. 4 La comunicazione di transazioni o di relazioni d’affari sospette nonché l’eventuale blocco degli averi sono regolati dal diritto dello Stato di accoglienza.

Art. 6 Sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione 1 L’intermediario finanziario che possiede succursali all’estero oppure dirige un gruppo finanziario che comprende società estere deve determinare, limitare e con- trollare in maniera globale i suoi rischi giuridici e di reputazione legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

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2 Esso deve assicurare che:

a. gli organi di sorveglianza interni e la società di audit del gruppo dispongano, in caso di bisogno, di un accesso alle informazioni concernenti le relazioni d’affari individuali di tutte le società del gruppo. Non è obbligatoria né la costituzione di una banca dati centralizzata delle controparti e degli aventi economicamente diritto a livello del gruppo, né l’accesso centralizzato degli organi di sorveglianza interni del gruppo alle banche dati locali; b. le società del gruppo mettano a disposizione degli organi competenti del gruppo le informazioni necessarie alla sorveglianza globale dei rischi giuri- dici e di reputazione. 3 Un intermediario finanziario che constata che l’accesso alle informazioni relative alle controparti o agli aventi economicamente diritto è, in certi Paesi, escluso o seriamente limitato per motivi di ordine giuridico o pratico deve informarne senza indugio la FINMA. 4 L’intermediario finanziario che fa parte di un gruppo finanziario svizzero o estero garantisce agli organi di sorveglianza interni o alla società di audit del gruppo l’accesso, in caso di bisogno, alle informazioni concernenti determinate relazioni d’affari, nella misura necessaria alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione.

Sezione 3: Principi

Art. 7 Valori patrimoniali proibiti 1 L’intermediario finanziario non può accettare i valori patrimoniali di cui sa o deve presumere che provengono da un crimine, anche se questo è stato commesso all’estero. 2 L’accettazione per negligenza di valori patrimoniali provenienti da un crimine può mettere in questione la garanzia di un’attività irreprensibile richiesta all’intermedia- rio finanziario.

Art. 8 Relazione d’affari proibita L’intermediario finanziario non può intrattenere relazioni d’affari: a. con imprese o persone di cui sa o deve presumere che finanziano il terro- rismo o costituiscono un’organizzazione criminale, vi appartengono o la sostengono; b. con banche che non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organizzate (banche fittizie), a meno che facciano parte di un gruppo finanziario oggetto di una sorveglianza consolidata adeguata.

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Art. 9 Violazione delle disposizioni 1 La violazione delle disposizioni della presente ordinanza o di norme di autorego- lamentazione riconosciute dalla FINMA può mettere in questione la garanzia di un’attività irreprensibile richiesta all’intermediario finanziario.

2 Gravi violazioni possono comportare un divieto di esercizio della professione

secondo l’articolo 33 della legge del 22 giugno 20074 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e la confisca dell’utile risultante secondo l’articolo 35 LFINMA.

Sezione 4: Obblighi generali di diligenza

Art. 10 Indicazione dell’ordinante negli ordini di bonifico 1 Per gli ordini di bonifico l’intermediario finanziario indica il nome, il numero di conto e l’indirizzo della controparte ordinante (ordinante). In mancanza di un nume- ro di conto, l’intermediario finanziario deve indicare un numero d’identificazione unico. L’indirizzo può essere sostituito dalla data di nascita e dal luogo di nascita dell’ordinante, dal suo numero d’identificazione come cliente o dal suo numero d’identità nazionale. 2 Nel caso di ordini di bonifico nazionali l’intermediario finanziario può limitarsi a fornire il numero di conto o il numero d’identificazione, nella misura in cui, su richiesta, sia in grado di fornire le ulteriori indicazioni all’intermediario finanziario del beneficiario nel lasso di tempo di tre giorni lavorativi. 3 L’intermediario finanziario regola la procedura da rispettare in caso di ordini di bonifico contenenti informazioni incomplete sull’ordinante ai sensi del capoverso 1. In tal caso, esso procede secondo un approccio basato sul rischio.

4 L’intermediario finanziario informa i propri clienti in modo adeguato circa la

comunicazione di indicazioni relative all’ordinante nel traffico dei pagamenti.

Art. 11 Rinuncia all’adempimento degli obblighi di diligenza 1 È possibile rinunciare all’adempimento degli obblighi di diligenza nelle relazioni d’affari continue con clienti: a. nell’ambito dei mezzi di pagamento che consentono il deposito elettronico del denaro se:

1. il denaro depositato elettronicamente serve al cliente esclusivamente

per pagare online beni e servizi che ha acquistato,

2. l’ammontare disponibile elettronicamente per anno civile e per cliente

non supera i 5000 franchi, e

3. i rimborsi vengono effettuati allo stesso titolare di conto. In caso di

rimborsi sullo stesso conto, il valore di soglia annuo aumenta in fun- zione della somma rimborsata;

4 RS 956.1

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b. nell’ambito delle operazioni di carte di credito se:

1. la carta di credito può essere utilizzata dal titolare solo per l’acquisto di

beni e servizi all’interno di una determinata rete di offerenti di beni o fornitori di servizi (carte dei grandi magazzini), e

2. la cifra d’affari non supera i 5000 franchi per mese civile e per cliente e

i 25 000 franchi per anno civile e per cliente; c. nell’ambito del leasing di finanziamento purché il valore complessivo degli oggetti in leasing non superi i 25 000 franchi per cliente.

2 L’intermediario finanziario può rinunciare all’adempimento degli obblighi di

diligenza solo se dispone altresì di un’infrastruttura tecnica adeguata che gli con- senta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso deve inoltre adottare le opportune misure per evitare il cumulo di transazioni inferiori al limite d’importo e violazioni della presente disposizione. 3 Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l’articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori eccezioni all’adempi- mento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d’affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell’articolo 7a LRD.

Sezione 5: Obblighi di diligenza particolari

Art. 12 Relazioni d’affari che comportano un rischio superiore 1 L’intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di relazioni d’affari che comportano rischi superiori. 2 In funzione dell’attività commerciale dell’intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti: a. la sede o il domicilio della controparte e/o dell’avente economicamente dirit- to oppure la loro nazionalità; b. il tipo e il luogo dell’attività commerciale della controparte e/o dell’avente economicamente diritto; c. l’assenza di un contatto personale con la controparte e con l’avente econo- micamente diritto; d. il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti; e. l’ammontare dei valori patrimoniali depositati; f. l’ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita; g. il Paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti; h. la complessità delle strutture, in particolare attraverso l’utilizzo di società di sede.

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3 Le relazioni d’affari con persone politicamente esposte e quelle con banche estere per le quali un intermediario finanziario svizzero effettua operazioni quale banca corrispondente sono considerate in ogni caso a rischio superiore.

4 L’intermediario finanziario determina le relazioni d’affari che comportano un

rischio superiore conformemente ai capoversi 2 e 3 e le designa come tali per l’uso interno.

Art. 13 Transazioni che comportano un rischio superiore 1 L’intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di transazioni che comportano rischi superiori. 2 In funzione dell’attività dell’intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti: a. l’ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita; b. le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transa- zioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell’ambito della stessa rela- zione d’affari; c. le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transa- zioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell’ambito di relazioni d’affari simili. 3 Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore le transazioni mediante le quali all’inizio di una relazione d’affari vengono fisicamente apportati valori patrimoniali per un controvalore superiore a 100 000 franchi in una volta o in modo scaglionato.

Art. 14 Chiarimenti complementari in caso di rischi superiori 1 L’intermediario finanziario procede, in misura proporzionata alle circostanze, a chiarimenti complementari riguardanti le relazioni d’affari o le transazioni che presentano rischi superiori.

2 A seconda delle circostanze, occorre chiarire segnatamente:

a. se la controparte è l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali consegnati; b. qual è l’origine dei valori patrimoniali consegnati; c. a quale scopo i valori patrimoniali prelevati vengono utilizzati; d. il retroscena economico e la plausibilità di versamenti in entrata importanti; e. qual è l’origine del patrimonio della controparte e dell’avente economica- mente diritto; f. qual è l’attività professionale o commerciale esercitata dalla controparte e dall’avente economicamente diritto;

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g. se la controparte o l’avente economicamente diritto è una persona politica- mente esposta; h. per le persone giuridiche: chi le controlla.

Art. 15 Mezzi di chiarimento

1 Secondo le circostanze, i chiarimenti comprendono segnatamente:

a. informazioni raccolte per scritto o oralmente presso la controparte o l’avente economicamente diritto; b. visite nei luoghi in cui la controparte e l’avente economicamente diritto svolgono la loro attività; c. la consultazione delle fonti e delle banche dati pubblicamente accessibili; d. in caso di necessità, informazioni presso persone degne di fiducia. 2 L’intermediario finanziario verifica se i risultati dei chiarimenti sono plausibili e li documenta.

Art. 16 Momento dei chiarimenti complementari Non appena i rischi superiori di una relazione d’affari diventano visibili, l’intermediario finanziario intraprende senza indugio i chiarimenti complementari e li porta a termine al più presto.

Art. 17 Avvio di relazioni d’affari che presentano rischi superiori L’avvio di relazioni d’affari che presentano rischi superiori necessita dell’accordo di una persona o di un organo superiore oppure della direzione.

Art. 18 Responsabilità della direzione generale

1 La direzione generale o almeno uno dei suoi membri decide in merito a:

a. l’avvio e, annualmente, il proseguimento delle relazioni d’affari con le per- sone politicamente esposte; b. l’applicazione, la sorveglianza e la valutazione dei controlli regolari di tutte le relazioni d’affari che comportano rischi superiori. 2 Gli intermediari finanziari con un’attività di gestione patrimoniale molto impor- tante e strutture con numerosi livelli gerarchici possono delegare questa responsabi- lità alla direzione di un’unità d’affari.

Art. 19 Sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni 1 L’intermediario finanziario provvede a un’efficace sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni, assicurando che siano individuati i rischi superiori. 2 Per la sorveglianza delle transazioni l’intermediario finanziario secondo l’arti- colo 3 capoverso 1 lettera a, ad eccezione degli istituti assicurativi, gestisce un

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sistema informatico che lo aiuti a rilevare le transazioni che comportano un rischio superiore secondo l’articolo 13.

3 Le transazioni rilevate dal sistema di sorveglianza informatico devono essere

valutate entro un congruo termine. Se necessario devono essere espletati i chiari- menti complementari di cui all’articolo 14. 4 Gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a con un numero ristretto di controparti e aventi economicamente diritto o quelli che effet- tuano un numero limitato di transazioni possono rinunciare all’uso di un sistema informatico di sorveglianza delle transazioni se incaricano la loro società di audit di eseguire un controllo annuale sulla loro sorveglianza delle transazioni con assicura- zione di grado elevato. 5 La FINMA può esigere da un istituto d’assicurazione o un IFDS l’introduzione di un sistema di sorveglianza informatico se ciò è necessario per garantire una sorve- glianza efficace.

Sezione 6: Obbligo di documentazione e conservazione dei documenti

Art. 20 1 L’intermediario finanziario allestisce, organizza e conserva la sua documentazione in modo da consentire alla FINMA, a una società di audit da essa ammessa o a un incaricato dell’inchiesta secondo l’articolo 36 LFINMA5 di formarsi entro un con- gruo termine un giudizio attendibile sul rispetto degli obblighi in materia di preven- zione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. 2 Egli allestisce, organizza e conserva la sua documentazione in modo da essere in grado di soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale o di altre autorità autoriz- zate, allegando i documenti necessari.

Sezione 7: Provvedimenti organizzativi

Art. 21 Relazioni d’affari elettroniche In particolare in caso di relazioni d’affari o transazioni senza contatto personale con la controparte, l’intermediario finanziario si assicura che i rischi legati alle opera- zioni effettuate esclusivamente per via elettronica o all’impiego di altre nuove tecno- logie siano, nell’ambito della gestione dei rischi, identificati, limitati e controllati in modo adeguato.

5 RS 956.1

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Art. 22 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro 1 L’intermediario finanziario designa una o più persone qualificate che costituiscono il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro. Questo servizio fornisce il sostegno e i consigli necessari ai responsabili gerarchici e alla direzione nell’applicazione della presente ordinanza, senza tuttavia liberare questi ultimi dalla loro responsabi- lità. 2 Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro prepara le direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e pianifica e sorveglia la formazione interna in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Art. 23 Ulteriori compiti del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro 1 Oltre alle funzioni di cui all’articolo 22, il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro sorveglia il rispetto degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, in particolare: a. sorveglia, in accordo con l’organo di revisione interno, la società di audit e i responsabili di linea, l’applicazione delle direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; b. definisce i parametri del sistema di sorveglianza delle transazioni di cui all’articolo 19; c. ordina la valutazione degli annunci generati dal sistema di sorveglianza delle transazioni; d. ordina i chiarimenti complementari secondo l’articolo 14 o li esegue di per- sona; e. assicura che l’organo della direzione competente per decidere l’avvio o il proseguimento di relazioni d’affari conformemente all’articolo 18 riceva le informazioni necessarie per la sua decisione. 2 Una persona interna incaricata della sorveglianza ai sensi del capoverso 1 non può controllare una relazione d’affari della quale è direttamente responsabile. 3 L’intermediario finanziario può, sotto la sua responsabilità, incaricare specialisti esterni dei compiti del servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro, se: a. in ragione della sua dimensione o della sua organizzazione, non è in grado di istituire un proprio servizio specializzato; o b. l’istituzione di un tale servizio sarebbe sproporzionata.

Art. 24 Direttive interne 1 L’intermediario finanziario emana direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e le comunica alle persone interessate in forma adeguata. Tali direttive devono essere approvate dal consiglio di amministra- zione o dalla direzione generale.

2 Nelle direttive interne sono disciplinati in particolare:

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a. i criteri applicati per la determinazione delle relazioni d’affari che compor- tano i rischi superiori di cui all’articolo 12; b. i criteri applicati per la determinazione delle transazioni che comportano i rischi superiori di cui all’articolo 13 capoversi 1 e 2; c. i principi di base per la sorveglianza delle transazioni secondo l’articolo 19; d. i casi nei quali il servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro deve essere consultato e la direzione generale deve essere informata; e. i principi di base della formazione dei collaboratori; f. la politica dell’impresa nei confronti delle persone politicamente esposte; g. le competenze per la comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro; h. il modo in cui l’intermediario finanziario determina, limita e sorveglia questi rischi superiori; i. gli importi limite di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettere e ed f nonché all’articolo 13 capoverso 2 lettera a; j. i criteri secondo i quali si può ricorrere a terzi ai sensi dell’articolo 26.

Art. 25 Integrità e formazione 1 La lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo esige personale integro e adeguatamente formato. 2 L’intermediario finanziario provvede alla selezione accurata del personale e alla formazione regolare di tutti i collaboratori interessati sugli aspetti per loro essenziali della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Sezione 8: Ricorso a terzi

Art. 26 Requisiti

1 L’intermediario finanziario può incaricare mediante accordo scritto persone e

imprese dell’identificazione della controparte, dell’accertamento dell’avente econo- micamente diritto e degli obblighi complementari di chiarimento, se esso: a. ha scelto con cura la persona incaricata; b. ha istruito quest’ultima sul suo compito; e c. può controllare se la persona incaricata adempie gli obblighi di diligenza.

2 L’adempimento degli obblighi di diligenza secondo il capoverso 1 può essere

affidato senza accordo scritto: a. all’interno di un gruppo, a condizione che sia applicato uno standard di dili- genza equivalente; o

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b. a un altro intermediario finanziario, a condizione che quest’ultimo sia sotto- posto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e abbia adottato provvedimenti volti ad adempiere gli obblighi di diligenza in modo equivalente. 3 I terzi incaricati non possono, dal canto loro, ricorrere a ulteriori persone o impre- se.

Art. 27 Modalità del ricorso a terzi 1 L’intermediario finanziario rimane in ogni caso responsabile, dal profilo del diritto in materia di vigilanza, del congruo adempimento dei compiti per cui ha fatto ricorso a persone e imprese secondo l’articolo 26. 2 L’intermediario finanziario deve integrare nel suo incartamento una copia dei documenti di cui si è servito per adempiere gli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e deve farsi confermare per scritto che le copie consegnategli sono conformi ai documenti originali. 3 Esso verifica personalmente la plausibilità dei risultati dei chiarimenti complemen- tari.

Sezione 9: Interruzione della relazione d’affari e comunicazione

Art. 28 Comportamento in assenza di una decisione delle autorità Se, entro il termine legale di cinque giorni feriali dopo una comunicazione, non riceve dalle autorità di perseguimento penale una decisione che conferma il blocco dei beni, l’intermediario finanziario può decidere liberamente se e in quale misura mantenere la relazione d’affari.

Art. 29 Relazioni d’affari dubbiose e diritto di comunicazione 1 Se non ha sospetti fondati di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, ma le sue osservazioni gli permettono di concludere che determinati valori patrimo- niali provengono da un crimine o vengono destinati al finanziamento del terrorismo, l’intermediario finanziario può fare uso del diritto di comunicazione di cui all’articolo 305ter capoverso 2 del Codice penale6 e comunicare le sue osservazioni all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. 2 Se, in caso di relazioni d’affari dubbiose che concernono importanti valori patri- moniali, non esercita il suo diritto di comunicazione, l’intermediario finanziario ne documenta i motivi. 3 L’intermediario finanziario che decide di mantenere una relazione d’affari dub- biosa deve sorvegliarla in modo particolare ed esaminarla sotto il profilo degli indizi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

6 RS 311.0

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Art. 30 Interruzione della relazione d’affari 1 Se pone termine a una relazione d’affari dubbiosa senza effettuare una comunica- zione per mancanza di un sospetto fondato di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, l’intermediario finanziario può autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali unicamente in una maniera che, se necessario, permetta alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia («paper trail»). 2 L’intermediario finanziario non può interrompere una relazione d’affari dubbiosa né autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali se vi sono indizi concreti di imminenti misure di sicurezza da parte di un’autorità. 3 Se le condizioni dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9 capoverso 1 LRD sono adempiute, la relazione d’affari con la controparte non può essere inter- rotta.

Art. 31 Informazione

1 L’intermediario finanziario informa la FINMA delle comunicazioni effettuate

all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro riguardanti relazioni d’affari che concernono importanti valori patrimoniali o quando risulta verosimile, considerate le circostanze, che la vicenda che ha portato alla comunicazione possa ripercuotersi sulla reputazione dell’intermediario finanziario o su quella della piazza finanziaria.

2 Se informa un altro intermediario finanziario secondo l’articolo 10a LRD,

l’intermediario finanziario deve annotarlo in forma adeguata.

Capitolo 2: Disposizioni particolari per banche, commercianti di valori mobiliari e direzioni dei fondi

Art. 32 Obbligo dell’identificazione della controparte e dell’accertamento dell’avente economicamente diritto 1 Le disposizioni in materia di identificazione della controparte e di accertamento dell’avente economicamente diritto della «Convenzione del 7 aprile 2008 relativa all’obbligo di diligenza delle banche» (CDB 2008) sono applicabili a banche, com- mercianti di valori mobiliari, direzioni dei fondi, società di investimento LICol e gerenti patrimoniali LICol. 2 La FINMA può consentire a commercianti di valori mobiliari, direzioni dei fondi, società di investimento LICol e gerenti patrimoniali LICol di applicare, in luogo e in vece della CDB 2008, altre norme d’autoregolamentazione da essa riconosciute come equivalenti.

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Art. 33 Negozio professionale di biglietti di banca 1 Il negozio professionale di biglietti di banca è autorizzato solo con negozianti di biglietti di banca che adempiono i criteri di una relazione di banca di corrispondenza degna di fiducia.

2 Prima dell’avvio di una relazione con il negoziante di biglietti di banca

l’intermediario finanziario deve informarsi sull’attività commerciale del negoziante e procurarsi le informazioni commerciali e le referenze. 3 L’intermediario finanziario fissa i limiti di cifra d’affari e di credito per il proprio negozio professionale di biglietti di banca nella sua totalità e per ogni controparte. Esso deve riesaminare questi limiti almeno una volta l’anno e controllarne il rispetto in modo continuo. 4 L’intermediario finanziario che pratica il negozio professionale di biglietti di banca emana direttive a questo scopo, che in linea di principio devono essere adottate dalla direzione generale.

Art. 34 Relazioni con banche corrispondenti estere 1 Fatto salvo l’articolo 26 capoverso 2 lettera b, le disposizioni generali della presen- te ordinanza si applicano anche alle relazioni con banche corrispondenti. 2 Un intermediario finanziario che effettua operazioni quale banca corrispondente per conto di una banca estera si accerta in modo appropriato che questa non possa avviare relazioni d’affari con banche fittizie. 3 Oltre ai chiarimenti di cui all’articolo 14, a seconda delle circostanze deve altresì accertare quali controlli effettua la controparte per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Per determinare la portata dei chiarimenti deve considerare se la controparte è sottoposta a una vigilanza e a una regolamenta- zione adeguate in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. 4 L’intermediario finanziario regola la procedura da rispettare in caso riceva ripetu- tamente ordini di bonifico contenenti informazioni manifestamente incomplete. In tal caso, esso procede secondo un approccio basato sul rischio.

Art. 35 Criteri per transazioni che comportano un rischio superiore Sono considerate transazioni che comportano un rischio superiore, oltre a quelle di cui all’articolo 13, anche le transazioni che presentano indizi di riciclaggio di denaro (allegato).

Art. 36 Obbligo di documentazione In applicazione dell’articolo 20, l’intermediario finanziario organizza la propria documentazione in modo da essere in particolare in grado di fornire, entro un con- gruo termine, le informazioni necessarie a stabilire chi è l’ordinante di un ordine di pagamento in uscita e se un’impresa o una persona: a. è controparte o avente economicamente diritto;

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b. ha eseguito un’operazione di cassa che esige l’identificazione delle persone coinvolte; c. è al beneficio di una procura duratura su un conto o un deposito, nella misu- ra in cui questa non risulti già da un registro pubblico.

Capitolo 3: Disposizioni particolari per istituti d’assicurazione

Art. 37 Regolamento dell’OAD-ASA 1 Per gli obblighi di diligenza di istituti d’assicurazione si applicano le disposizioni del «Regolamento dell’Organismo di autodisciplina dell’Associazione Svizzera di Assicurazioni per la lotta contro il riciclaggio di denaro (OAD-ASA)» dell’8 dicem- bre 2010.

2 Sono fatti salvi gli articoli 6 e 19 capoverso 5.

Art. 38 Eccezioni Non sono assoggettati agli obblighi di diligenza ai sensi della LRD i contratti assicu- rativi dei pilastri 2 e 3a nonché le pure assicurazioni di rischio.

Capitolo 4: Disposizioni particolari per IFDS Sezione 1: Identificazione della controparte (art. 3 LRD)

Art. 39 Informazioni necessarie 1 Al momento dell’avvio di una relazione d’affari, l’IFDS chiede alla controparte le seguenti informazioni: a. per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali: il cognome, il nome, la data di nascita, l’indirizzo del domicilio e la cittadinanza; b. per le persone giuridiche e le società di persone: la ragione sociale e l’indirizzo della sede. 2 Se la controparte proviene da un Paese nel quale non si richiedono la data di nasci- ta o l’indirizzo del domicilio, l’esigenza di richiedere queste informazioni decade. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota.

3 L’IFDS deve inoltre verificare l’identità della persona che avvia la relazione

d’affari in nome della controparte. 4 Esso deve verificare i poteri di rappresentanza della controparte in relazione a questa persona e documentarli.

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Art. 40 Persone fisiche e titolari di imprese individuali

1 Al momento dell’avvio di una relazione d’affari con una persona fisica o una

impresa individuale, l’IFDS identifica la controparte esaminandone un documento d’identificazione. 2 Se la relazione d’affari è iniziata senza che i due contraenti si siano incontrati, l’IFDS verifica inoltre l’indirizzo del domicilio attraverso uno scambio di corrispon- denza o con qualsiasi altro mezzo pertinente. 3 Sono ammessi tutti i documenti d’identità rilasciati da un’autorità svizzera o stra- niera e provvisti di fotografia.

Art. 41 Persone giuridiche e società di persone 1 Al momento dell’avvio di una relazione d’affari con una persona giuridica o socie- tà di persone iscritta nel registro di commercio, l’IFDS identifica la controparte sulla base di uno dei seguenti documenti: a. estratto del registro di commercio rilasciato dall’ufficiale del registro di commercio; b. estratto scritto di una banca dati gestita dall’autorità preposta al registro di commercio; c. estratto scritto di liste e banche dati affidabili amministrate privatamente. 2 L’identità delle persone giuridiche e società di persone non iscritte nel registro di commercio deve essere accertata sulla base di uno dei seguenti documenti: a. statuto, atto costitutivo o contratto di costituzione, attestato dell’ufficio di revisione, autorizzazione ufficiale a esercitare l’attività oppure documento equivalente; b. estratto scritto di liste e banche dati affidabili amministrate privatamente. 3 Al momento dell’identificazione, l’estratto del registro di commercio, l’attestato dell’ufficio di revisione e l’estratto di liste o banche dati non devono risalire a più di

12 mesi e devono riflettere la situazione del momento.

4 L’IFDS si procura personalmente l’estratto di cui al capoverso 1 lettere b e c, nonché al capoverso 2 lettera b.

Art. 42 Forma e trattamento dei documenti 1 L’IFDS chiede i documenti d’identificazione in originale o in copia autenticata.

2 Esso conserva la copia autenticata nell’incartamento o fa una copia del documento presentatogli, vi attesta di avere esaminato l’originale o la copia autenticata e appone la firma e la data sulla copia.

Art. 43 Attestazione di autenticità L’attestazione di autenticità della copia del documento d’identificazione può essere rilasciata da:

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a. un notaio o un ente pubblico normalmente preposto al rilascio di tali attesta- zioni; b. un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD con domicilio o sede in Svizzera; c. un intermediario finanziario che esercita un’attività secondo l’articolo 2 ca- poverso 2 o 3 LRD e il cui domicilio o la cui sede è all’estero, a condizione che sia sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del ter- rorismo.

Art. 44 Rinuncia all’attestazione di autenticità e mancanza di documenti d’identità 1 L’IFDS può rinunciare all’attestazione di autenticità se provvede ad altre misure che gli consentano di verificare l’identità e l’indirizzo della controparte. I provvedi- menti adottati devono essere documentati. 2 Se la controparte non dispone di documenti d’identità ai sensi della presente ordi- nanza, la sua identità può essere eccezionalmente accertata sulla base di altri docu- menti probanti. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota.

Art. 45 Operazioni di cassa e trasferimento di denaro e di valori 1 L’IFDS deve verificare l’identità della controparte se una o più transazioni che sembrano legate tra loro raggiungono o superano i seguenti importi: a. 5000 franchi per le operazioni di cambio; b. 25 000 franchi per tutte le altre operazioni di cassa. 2 L’IFDS può rinunciare all’identificazione della controparte se con la stessa contro- parte ha effettuato altre operazioni ai sensi dei capoversi 1 e 4 lettera a e si è assicu- rato che la controparte sia la persona la cui identità è stata verificata durante la prima operazione. 3 L’IFDS può altresì rinunciare all’identificazione per i supporti dati non riscrivibili nell’ambito dei mezzi di pagamento elettronici se: a. il denaro depositato elettronicamente serve al cliente esclusivamente per pa- gare online beni e servizi che ha acquistato; b. l’ammontare disponibile elettronicamente non supera i 250 franchi per sup- porto dati; c. l’ammontare disponibile per operazione e per cliente non supera i 1500 fran- chi.

4 La controparte deve essere identificata in ogni caso se:

a. si tratta di un trasferimento di denaro e di valori; b. esistono indizi di un possibile riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

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Art. 46 Persone giuridiche quotate in borsa

1 L’IFDS può rinunciare a identificare una persona giuridica quotata in borsa.

2 Se l’IFDS rinuncia a identificare la controparte, ne indica i motivi nell’incarta- mento.

Art. 47 Obblighi di identificazione delle società d’investimento quotate in borsa La società d’investimento quotata in borsa deve identificare gli acquirenti di parteci- pazioni se essi raggiungono così il valore limite del tre per cento soggetto all’obbligo di dichiarazione ai sensi della legge del 24 marzo 19957 sulle borse. È possibile rinunciare alla richiesta di un’attestazione di autenticità.

Art. 48 Insuccesso dell’identificazione della controparte 1 Prima di effettuare transazioni nell’ambito di una relazione d’affari, occorre essere in possesso di tutti i documenti e di tutte le indicazioni necessarie per l’identifi- cazione della controparte. 2 Se la controparte non può essere identificata, l’IFDS rifiuta di entrare in relazione d’affari o interrompe la relazione d’affari in virtù delle disposizioni della sezione 9 del capitolo 1.

Sezione 2: Accertamento relativo all’avente economicamente diritto (art. 4 LRD)

Art. 49 Principio 1 Se la controparte non è l’avente economicamente diritto o vi sono dubbi in merito, l’IFDS deve chiedere alla controparte una dichiarazione scritta che indichi chi è l’avente economicamente diritto, segnatamente se: a. una persona che, in modo manifesto, non ha legami sufficientemente stretti con la controparte è in possesso di una procura che autorizza il prelevamento di valori patrimoniali; b. i valori patrimoniali apportati dalla controparte superano in modo manifesto la sua disponibilità finanziaria; c. dalle sue relazioni con la controparte emergono altre constatazioni insolite; d. la relazione d’affari è avviata senza contatti personali con la controparte. 2 Se esistono indizi di un possibile riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l’IFDS deve chiedere alla controparte una dichiarazione scritta che indichi l’identità dell’avente economicamente diritto.

7 RS 954.1

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3 Per le società quotate in borsa si può rinunciare a chiedere una dichiarazione che indichi chi è l’avente economicamente diritto.

Art. 50 Società di sede 1 Se la controparte è una società di sede, l’IFDS deve sempre chiedere alla stessa una dichiarazione scritta che indichi chi è l’avente economicamente diritto. Una società di sede non può essere l’avente economicamente diritto. 2 L’IFDS deve altresì chiedere alla controparte una dichiarazione scritta che indichi chi è l’avente economicamente diritto se constata che essa è una persona giuridica o una società che si prefigge di salvaguardare gli interessi dei propri membri mediante un’azione comune oppure si propone fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili, ma che persegue detti obiettivi statutari in modo non esclusivo.

Art. 51 Operazioni di cassa e trasferimento di denaro e di valori

1 L’IFDS deve chiedere alla controparte una dichiarazione scritta che indichi

l’identità dell’avente economicamente diritto se una o più transazioni che sembrano legate tra loro raggiungono o superano i seguenti importi: a. 5000 franchi per le operazioni di cambio; b. 25 000 franchi per tutte le altre operazioni di cassa.

2 L’IFDS deve chiedere in ogni caso una dichiarazione di questo genere se:

a. esiste il dubbio che la controparte sia l’avente economicamente diritto; o b. esistono indizi di un possibile riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. 3 Per i supporti dati non riscrivibili nell’ambito dei mezzi di pagamento elettronici è possibile rinunciare all’accertamento dell’avente economicamente diritto se: a. il denaro depositato elettronicamente serve al cliente esclusivamente per pa- gare online beni e servizi che ha acquistato; b. l’ammontare disponibile elettronicamente non supera i 250 franchi per sup- porto dati; c. l’ammontare disponibile per operazione e per cliente non supera i 1500 fran- chi.

4 Una dichiarazione ai sensi del capoverso 1 va chiesta in ogni caso se:

a. si tratta di un trasferimento di denaro e di valori; b. esistono indizi di un possibile riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Art. 52 Informazioni necessarie 1 La dichiarazione scritta della controparte relativa all’avente economicamente diritto deve riportare le informazioni seguenti:

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a. per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali: il cognome, il nome, la data di nascita, l’indirizzo del domicilio e la cittadinanza; b. per le persone giuridiche e le società di persone: la ragione sociale e l’indirizzo della sede. 2 La dichiarazione può essere firmata dalla controparte o da una persona in possesso di procura. Nel caso delle persone giuridiche la dichiarazione deve essere firmata da una persona autorizzata a firmare, designata nella documentazione della società. 3 Se l’avente economicamente diritto proviene da un Paese nel quale non si richie- dono la data di nascita o l’indirizzo del domicilio, l’esigenza di disporre di tali informazioni decade. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota.

Art. 53 Unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali 1 Nel caso di unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali organizzate che non hanno un avente economicamente diritto determinato, l’IFDS deve esigere dalla controparte una dichiarazione scritta che attesti questo fatto e contenga le informa- zioni di cui all’articolo 52 per le seguenti persone: a. il fondatore effettivo; b. le persone abilitate a impartire istruzioni alla controparte o ai suoi organi; c. la cerchia di persone, suddivisa in categorie, che entra in linea di conto come beneficiaria; d. i curatori, i protettori e le persone incaricate di funzioni analoghe. 2 Nel caso di strutture revocabili, le persone abilitate a effettuare la revoca devono essere indicate come aventi economicamente diritto.

Art. 54 Intermediario finanziario sottoposto a vigilanza in virtù di una legge speciale o istituto di previdenza professionale esonerato dall’obbligo fiscale come controparte

1 Non è necessario chiedere una dichiarazione relativa all’avente economicamente

diritto se la controparte è: a. un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 LRD con domicilio o sede in Svizzera; b. un intermediario finanziario che esercita un’attività secondo l’articolo 2 ca- poverso 2 LRD il cui domicilio o la cui sede è all’estero, a condizione che sia sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti; c. un istituto di previdenza professionale esonerato dall’obbligo fiscale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 lettera b LRD. 2 Una dichiarazione relativa all’avente economicamente diritto deve tuttavia essere richiesta alla controparte quando: a. esistono indizi di un possibile riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo;

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b. la FINMA ha messo in guardia dalla controparte; c. la FINMA ha messo in guardia in generale contro gli istituti finanziari del Paese in cui la controparte ha la sede o il domicilio.

Art. 55 Forma d’investimento collettivo o società di partecipazione come controparte 1 Se la controparte è una forma d’investimento collettivo o una società di partecipa- zione con al massimo 20 aventi economicamente diritto, l’IFDS deve chiedere una dichiarazione relativa agli aventi economicamente diritto. 2È possibile rinunciare a una dichiarazione relativa all’avente economicamente diritto se: a. la forma d’investimento collettivo o la società di partecipazione è quotata in borsa; b. un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 54 capoverso 1 funge da promotore o sponsor per una forma d’investimento collettivo o una società di partecipazione e dimostra di applicare una regolamentazione adeguata in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrori- smo.

Art. 56 Insuccesso dell’accertamento relativo all’avente economicamente diritto 1 Prima di effettuare transazioni nell’ambito di una relazione d’affari, occorre essere in possesso di tutti i documenti e di tutte le indicazioni necessarie per l’accertamento relativo all’avente economicamente diritto. 2 Se in merito all’esattezza della dichiarazione della controparte sussistono dubbi che non possono essere dissolti con ulteriori chiarimenti, l’IFDS rifiuta di entrare in relazione d’affari o interrompe la relazione d’affari in virtù delle disposizioni della sezione 9 del capitolo 1.

Sezione 3: Rinnovo dell’identificazione o accertamento dell’avente economicamente diritto (art. 5 LRD)

Art. 57 Rinnovo dell’identificazione o accertamento dell’avente economi- camente diritto Nel corso della relazione d’affari occorre procedere nuovamente all’identificazione della controparte o all’accertamento dell’avente economicamente diritto se sorgono dubbi circa: a. l’esattezza delle informazioni relative all’identità della controparte; b. il fatto che la controparte sia essa stessa l’avente economicamente diritto;

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c. l’esattezza della dichiarazione consegnata dalla controparte riguardo all’avente economicamente diritto.

Art. 58 Interruzione della relazione d’affari L’IFDS deve interrompere la relazione d’affari secondo le disposizioni della sezione

9 del capitolo 1 il più rapidamente possibile se:

a. sussistono dubbi in merito a indicazioni fornite dalla controparte anche dopo che è stata effettuata la procedura prevista nell’articolo 57; b. nutre il sospetto che gli siano state date scientemente indicazioni false sull’identità della controparte o dell’avente economicamente diritto.

Art. 59 Identificazione della controparte e accertamento dell’avente econo- micamente diritto nell’ambito di un gruppo 1 L’identificazione della controparte può essere tralasciata secondo le disposizioni della sezione 8 del capitolo 1 se è già stata operata in modo equivalente alle modalità previste dalla presente ordinanza in seno al gruppo a cui appartiene l’IFDS.

2 Lo stesso principio è applicabile quando una dichiarazione relativa all’avente

economicamente diritto è già stata ottenuta in seno al gruppo.

Sezione 4: Relazioni d’affari e transazioni che comportano un rischio superiore

Art. 60 Criteri per relazioni d’affari che comportano un rischio superiore L’IFDS che mantiene al massimo 20 relazioni d’affari continue non deve stabilire criteri ai sensi dell’articolo 12 per individuare le relazioni d’affari che comportano un rischio elevato.

Art. 61 Trasferimento di denaro e di valori 1 Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore i trasferimenti di denaro e di valori se una o più transazioni che sembrano legate tra loro raggiungono o superano l’importo di 5000 franchi. 2 Per i trasferimenti di denaro e di valori devono figurare sulla ricevuta di pagamento il nome e l’indirizzo dell’intermediario finanziario. 3 Nell’ambito del trasferimento di denaro e di valori, un IFDS che agisce in nome e per conto di altre persone autorizzate o di intermediari finanziari affiliati a un orga- nismo di autodisciplina ai sensi dell’articolo 24 LRD può farlo solo per un unico intermediario finanziario.

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Sezione 5: Obbligo di documentazione e conservazione dei documenti

Art. 62

1 L’IFDS deve conservare in particolare:

a. una copia dei documenti che sono serviti per l’identificazione della contro- parte; b. nei casi di cui alla sezione 2 del presente capitolo, la dichiarazione scritta consegnata dalla controparte relativa all’identità dell’avente economicamen- te diritto; c. una nota scritta relativa ai risultati dell’applicazione dei criteri secondo l’articolo 12; d. una nota scritta o i documenti relativi ai risultati dei chiarimenti secondo l’articolo 14; e. i documenti relativi alle transazioni effettuate; f. una copia delle comunicazioni di cui all’articolo 9 capoverso 1 LRD; g. una lista delle sue relazioni d’affari sottoposte alla LRD.

2 I documenti devono permettere di ricostruire ogni singola transazione.

3 I documenti e i giustificativi devono essere conservati in Svizzera, in un luogo sicuro e accessibile in ogni momento. 4 La conservazione dei documenti in forma elettronica deve rispettare le esigenze di cui agli articoli 9 e 10 dell’ordinanza del 24 aprile 20028 sui libri di commercio. Se il server utilizzato non è situato in Svizzera, l’IFDS deve disporre in Svizzera di una copia aggiornata, in forma cartacea o elettronica, dei documenti pertinenti.

Sezione 6: Provvedimenti organizzativi

Art. 63 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro 1 Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro di un IFDS che impiega al mas- simo 20 persone esercitanti un’attività sottoposta alla LRD deve adempiere solo i compiti di cui all’articolo 22. 2 La FINMA può esigere che il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro di un IFDS che impiega al massimo 20 persone esercitanti un’attività sottoposta alla LRD adempia anche i compiti di cui all’articolo 23 qualora ciò sia necessario al fine di sorvegliare il rispetto degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

8 RS 221.431

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Art. 64 Direttive interne 1 Un IFDS che impiega al massimo dieci persone esercitanti un’attività sottoposta alla LRD non è tenuto a emanare le direttive interne di cui all’articolo 24.

2 La FINMA può esigere che un IFDS che impiega al massimo dieci persone eserci-

tanti un’attività sottoposta alla LRD emani le direttive interne di cui all’articolo 24 se ciò è necessario per garantire un’organizzazione interna adeguata.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 65 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate: a. l’ordinanza 1 FINMA del 18 dicembre 20029 sul riciclaggio di denaro; b. l’ordinanza 2 FINMA del 24 ottobre 200610 sul riciclaggio di denaro; c. l’ordinanza 3 FINMA del 6 novembre 200811 sul riciclaggio di denaro.

Art. 66 Disposizioni transitorie 1 L’intermediario finanziario deve conformarsi alle esigenze di cui agli articoli 10, 34 capoverso 4, 47 e 61 capoverso 2 entro un anno dall’entrata in vigore della pre- sente ordinanza. 2 Gli organismi di autodisciplina devono designare come tali le deroghe ai propri regolamenti ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza. 3 Gli IFDS devono attuare l’articolo 5 entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza. 4 Gli istituti d’assicurazione e gli IFDS devono attuare l’articolo 6 entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza. 5 L’intermediario finanziario deve attuare l’articolo 12 capoverso 2 lettera h entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza. A partire da tale data il criterio si applica alle nuove relazioni d’affari.

9 RU 2003 554, 2008 2017 5613 10 RU 2006 4413, 2008 5613 11 RU 2008 5313

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Art. 67 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

8 dicembre 2010 Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari: Il presidente, Eugen Haltiner Il direttore, Patrick Raaflaub

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Allegato

Indizi di riciclaggio di denaro

I. Importanza degli indizi Gli indizi di riciclaggio indicati qui di seguito servono in primo luogo a sensibilizza- re gli intermediari finanziari. Essi permettono di segnalare le relazioni d’affari o le transazioni che comportano un rischio superiore. Di regola la presenza di un singolo indizio non permette di fondare un sospetto sufficiente dell’esistenza di una transa- zione di riciclaggio. Il concorso di diversi di questi elementi può tuttavia indicarne la presenza. La plausibilità delle dichiarazioni del cliente sul retroscena economico di tali opera- zioni deve essere esaminata. A questo riguardo è importante che non tutte le dichia- razioni del cliente siano accettate senza esame.

II. Indizi generali Una transazione presenta rischi particolari di riciclaggio: quando la sua costruzione indica uno scopo illecito, il suo scopo economico non è riconoscibile oppure quando essa appare economicamente assurda; quando i valori patrimoniali sono ritirati poco tempo dopo essere stati versati (conto di passaggio), se l’attività commerciale del cliente non rende plausibile un tale ritiro immediato; quando non sono chiari i motivi per cui il cliente ha scelto proprio questo interme- diario finanziario o questa sede per i suoi affari; quando essa ha per conseguenza che un conto, rimasto fino ad allora ampiamente inattivo, diventi molto attivo senza che se ne possa riscontrare un motivo plausibile; quando essa non è compatibile con le informazioni e le esperienze dell’intermediario finanziario concernenti il cliente o lo scopo della relazione d’affari.

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Deve inoltre essere considerato sospetto ogni cliente che comunica all’intermediario finanziario informazioni false o ingannevoli oppure che, senza ragioni plausibili, rifiuta di fornire i documenti o le informazioni usuali e necessarie per la relazione d’affari e per l’attività indicata. Può costituire un motivo di sospetto il fatto che un cliente riceva periodicamente bonifici da una banca con sede in uno dei Paesi considerati non cooperativi dal «Gruppo d’Azione Finanziaria (GAFI)», o che un cliente proceda in maniera ripetu- ta a bonifici in direzione di uno di questi Paesi.

III. Indizi specifici

1. Operazioni di cassa

Cambio di un grosso importo in biglietti di banca di piccolo taglio (svizzeri o esteri) in biglietti di grosso taglio; operazioni di cambio importanti, senza contabilizzazione sul conto di un cliente; incasso di importi importanti tramite chèques, inclusi traveller’s chèques; acquisto o vendita di grandi quantità di metalli preziosi da clienti occasionali; acquisto di chèques bancari per grossi importi da clienti occasionali; ordini di bonifico all’estero impartiti da clienti occasionali, senza ragioni legittime apparenti; ripetuta conclusione di operazioni di cassa fino a un importo di poco inferiore al limite al di sopra del quale è richiesta l’identificazione del cliente; acquisto di titoli al portatore mediante consegna fisica.

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2. Operazioni tramite conto o tramite depositi

Ritiro frequente di grossi importi in contanti senza che l’attività del cliente giustifi- chi una tale operazione; ricorso a metodi di finanziamento il cui impiego, per quanto usuale nel commercio internazionale, risulta contrario all’attività conosciuta del cliente; conti utilizzati in maniera intensiva, quando normalmente questi conti non sono utilizzati o lo sono in modo assai minore; struttura economica assurda della relazione d’affari tra il cliente e la banca (grande numero di conti presso lo stesso istituto, frequenti trasferimenti tra conti diversi, liquidità eccessiva, ecc.); fornitura di garanzie (pegni, fideiussioni) da parte di terzi sconosciuti alla banca che non appaiono essere in stretta relazione con il cliente né avere un motivo plausibile e riconoscibile di fornire tali garanzie; bonifici a favore di un’altra banca senza indicazione del beneficiario; accettazione di bonifici da parte di altre banche senza indicazione del nome o del numero di conto del beneficiario o dell’ordinante; bonifici ripetuti di somme importanti all’estero con ordine di pagamento in contanti al beneficiario; bonifici importanti e ripetuti in direzione di o provenienti da Paesi produttori di droga; fornitura di fideiussioni o di garanzie bancarie a titolo di garanzia per prestiti tra terzi non conformi alle condizioni del mercato; versamenti in contanti da parte di un gran numero di persone diverse sul medesimo conto;

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rimborso inatteso e senza spiegazioni convincenti di un credito compromesso; uso di conti pseudonimi o numerici nell’esecuzione di transazioni commerciali da parte di imprese artigianali, commerciali o industriali; prelievo di valori patrimoniali poco tempo dopo il loro accreditamento sul conto (conto di passaggio).

3. Operazioni fiduciarie

Crediti fiduciari (back-to-back loan) senza scopo lecito riconoscibile; detenzione fiduciaria di partecipazioni di società non quotate in borsa e la cui attività non può essere determinata dalla banca.

4. Altro

Tentativi del cliente di sottrarsi al contatto personale con l’intermediario finanziario.

IV. Indizi qualificati Richiesta del cliente di chiudere un conto e di aprirne altri in nome proprio o in nome di membri della sua famiglia senza lasciare tracce nella documentazione della banca («paper trail»); richiesta del cliente di ottenere ricevute per prelievi in contanti o per consegne di titoli che non si sono realmente verificati o che sono stati immediatamente depositati nello stesso istituto; richiesta del cliente di effettuare ordini di bonifico con indicazione inesatta dell’ordinante; richiesta del cliente di effettuare un bonifico non direttamente dal proprio conto ma da un conto «Nostro» dell’intermediario finanziario o da un conto «Diversi»;

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richiesta del cliente di accettare o fare documentare garanzie che non corrispondono alla realtà economica o di concedere crediti a titolo fiduciario in base a una copertu- ra fittizia; procedimenti penali contro il cliente dell’intermediario finanziario per crimini, corruzione o sottrazione di fondi pubblici.

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) | Lexipedia | Lexipedia