AS 2010 665
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En)
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia (OE-En)
Modifica del 3 febbraio 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 novembre 20061 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia è modificata come segue:
Art. 5a Acconti Per le procedure la cui durata è superiore a un anno, l’Ufficio può fatturare acconti annui degli emolumenti, corrispondenti agli oneri sostenuti.
Art. 9 cpv. 2 lett. f e 3 2 Per compiti di vigilanza si intendono in particolare le ispezioni sui siti e i colloqui con l’esercente degli impianti di accumulazione nonché l’esame: f. dei dossier relativi alla pianificazione in caso d’emergenza. 3 Nel caso di impianti internazionali sono fatti salvi gli accordi internazionali di diverso tenore.
1 RS 730.05
2009-2701 665
Emolumenti e tasse di vigilanza nel settore dell’energia RU 2010
Allegato 1 n. 1
1. Emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione
Gli emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l’esame dei progetti di costruzione di impianti di accumulazione sono calcolati in base al dispendio di tempo. Gli emolumenti di vigilanza annuali per i compiti di cui all’articolo 9 capoverso 2 non possono tuttavia superare, controllo quinquennale incluso, i seguenti importi:
franchi
per una ritenuta di una capacità inferiore a 1 milione di m3 7 000 per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 1 milione di m3 ma 10 000 inferiore a 5 milioni di m3 per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 5 milioni di m3 17 000
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2010.
3 febbraio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova