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AS 2011 3227

Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Hofen/Büsslingen

Traduzione1

Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Hofen/Büsslingen

Concluso il 15 giugno 2010 Entrato in vigore il 30 maggio 2011

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 19612 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 1. Presso il valico di confine di Hofen/Büsslingen sono istituiti, sul territorio della Confederazione Svizzera, uffici a controlli nazionali abbinati.

2. I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.

Art. 2

1. Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:

– la strada da Hofen verso Büsslingen dal confine comune fino al fondo numero 1093/1 del catasto del Comune di Büsslingen, ad una distanza di 100 metri dal confine comune, nonché il marciapiede e lo spiazzo antistante l’ufficio doganale e l’abitazione doganale.

2. Sul territorio della Confederazione Svizzera la zona comprende:

a) i locali utilizzati in comune o riservati all’uso esclusivo degli agenti tede- schi; b) la strada da Büsslingen verso Hofen dal confine comune fino al termine 785, con la striscia di terreno compresa tra la strada e il confine comune parallelo a quest’ultima;

RS 0.631.252.913.694.3

1 Dal testo originale tedesco (AS 2011 3227).

2 RS 0.631.252.913.690

2010-3264 3227

Istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico RU 2011 di confine di Hofen/Büsslingen. Acc. con la Germania

c) una parte del fondo della Confederazione Svizzera (Amministrazione delle dogane) dalla strada fino al muro situato dietro all’ufficio doganale, a una distanza di 4 metri da quest’ultimo, e fino alla scarpata, delimitata a nord e a sud dal limite del fondo. La zona non comprende le parti dell’edificio doga- nale non contemplate alla lettera a).

Art. 3 1. La Direzione delle dogane di Sciaffusa, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, disciplinano di comune accordo i dettagli. 2. I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.

Art. 4

1. L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche

conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.

2. L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un

mese, con un preavviso di sei mesi.

Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.

Per il Per il Dipartimento federale delle finanze Ministero federale delle finanze d’intesa della Confederazione Svizzera: con il Ministero federale dell’interno della Repubblica federale di Germania: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr

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