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AS 2011 3813

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca sullo scambio e la reciproca protezione di informazioni classificate

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca sullo scambio e la reciproca protezione di informazioni classificate

Concluso il 26 gennaio 2011 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° settembre 2011

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca, in seguito denominati «Parti contraenti», desiderando garantire la protezione delle informazioni classificate scambiate tra loro o tra persone giuridiche o fisiche conformemente alle proprie disposizioni legali, nel reciproco rispetto degli interessi nazionali e della sicurezza nazionale, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d’applicazione (1) Il presente Accordo ha lo scopo di proteggere le informazioni classificate scam- biate tra le Parti contraenti o tra persone giuridiche o fisiche conformemente alle proprie disposizioni legali, trasmesse in relazione con l’implementazione e la prepa- razione di contratti classificati o elaborate all’interno del campo d’applicazione del presente Accordo. (2) Lo scambio di informazioni classificate tra le autorità di perseguimento penale delle Parti contraenti non rientra nel campo d’applicazione del presente Accordo, ma è disciplinato in un Accordo separato.

Art. 2 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1) «Informazioni classificate»: tutte le informazioni, i documenti e i materiali, qualunque sia la forma, trasmessi o elaborati, tra le Parti contraenti o tra per- sone giuridiche o fisiche conformemente alle proprie disposizioni legali, che necessitano di protezione, conformemente alle leggi e alle altre prescrizioni nazionali di una delle Parti contraenti, da qualsiasi forma di trasmissione non autorizzata, uso illecito, distruzione, perdita, pubblicazione o accesso da parte di persone non autorizzate a condizione di essere designate come tali e aver ricevuto un livello di classificazione adeguato.

RS 0.514.174.31

1 Traduzione dal testo originale tedesco (AS 2011 3813).

2011-0600 3813

Scambio e reciproca protezione di informazioni classificate. RU 2011

2) «Contratto classificato»: un contratto o un subcontratto che contiene infor- mazioni classificate o che riguarda l’accesso a informazioni classificate. 3) «Mandatario»: persona fisica o giuridica avente capacità giuridica di con- cludere contratti classificati. 4) «Parte d’origine»: la Parte contraente, comprese le persone giuridiche o fisiche che, conformemente alle proprie disposizioni legali, divulga informa- zioni classificate. 5) «Parte destinataria»: la Parte contraente, comprese le persone giuridiche o fisiche che, conformemente alle proprie disposizioni legali, riceve informa- zioni classificate. 6) «Terzi»: un qualsiasi Stato, comprese le persone giuridiche o fisiche con- formemente alle proprie disposizioni legali, o un’organizzazione interna- zionale che non è Parte contraente del presente Accordo. 7) «Certificato di sicurezza»: accertamento positivo scaturito da un controllo di sicurezza che attesta la lealtà e l’affidabilità nonché altri aspetti in materia di sicurezza di una persona fisica o giuridica conformemente alle leggi e alle altre prescrizioni nazionali.

Art. 3 Autorità nazionali di sicurezza (1) Per la protezione di informazioni classificate e l’applicazione del presente Accordo sono competenti le seguenti autorità nazionali di sicurezza:

per la Confederazione Svizzera: DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA, DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLE OPERE

per la Repubblica Ceca: NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD (autorità nazionale di sicurezza)

(2) Le autorità nazionali di sicurezza si forniscono reciprocamente i dati di contatto ufficiali. (3) Le autorità nazionali di sicurezza si comunicano reciprocamente qual è l’autorità di sicurezza competente per l’applicazione del presente Accordo.

Scambio e reciproca protezione di informazioni classificate. RU 2011

Art. 4 Livelli di classificazione Vi sono i seguenti livelli di classificazione nazionali:

Nella Confederazione Svizzera Nella Repubblica Ceca Concetto equivalente in inglese

nessuna espressione corrispondente PŘÍSNĚ TAJNÉ TOP SECRET GEHEIM/SECRET/SEGRETO TAJNÉ SECRET VERTRAULICH/CONFIDENTIEL/ DŮVĚRNÉ CONFIDENTIAL CONFIDENZIALE INTERN/INTERNE/AD USO VYHRAZENÉ RESTRICTED INTERNO

Art. 5 Accesso a informazioni classificate L’accesso a informazioni classificate divulgate conformemente al presente Accordo è limitato esclusivamente alle persone debitamente autorizzate conformemente alle leggi e alle altre prescrizioni nazionali della pertinente Parte contraente.

Art. 6 Restrizioni relative all’utilizzo di informazioni classificate (1) La Parte destinataria non divulga a terzi informazioni classificate senza previa autorizzazione scritta della Parte d’origine. (2) La Parte destinataria utilizza le informazioni classificate soltanto allo scopo per cui sono state divulgate, rispettando al riguardo le esigenze di utilizzazione della Parte d’origine.

Art. 7 Gestione delle informazioni classificate (1) La Parte d’origine: a) garantisce che le informazioni classificate saranno contrassegnate con un livello di classificazione adeguato conformemente alle leggi e alle altre pre- scrizioni nazionali; b) informa la Parte destinataria in merito a tutte le condizioni della divulga- zione; c) informa la Parte destinataria in merito a qualsiasi ulteriore modifica del livello di classificazione o a qualsiasi declassificazione ulteriore. (2) La Parte destinataria: a) garantisce che le informazioni classificate saranno contrassegnate con un livello di classificazione equivalente conformemente all’articolo 4 del pre- sente Accordo; le informazioni classificate in ceco «PŘÍSNĚ TAJNÉ» saranno classificate «GEHEIM/SECRET/ SEGRETO» nella Confederazione Svizzera;

Scambio e reciproca protezione di informazioni classificate. RU 2011

b) attribuisce alle informazioni classificate lo stesso livello di protezione confe- rito alle informazioni classificate nazionali aventi un livello di classifica- zione equivalente; le informazioni ceche contrassegnate con «PŘÍSNĚ TAJNÉ» saranno protette come informazioni classificate, che nella Confede- razione Svizzera sono contrassegnate con «GEHEIM/SECRET/SEGRETO»; c) garantisce che le informazioni classificate non saranno oggetto di una declassificazione e che il livello di classificazione non verrà modificato senza autorizzazione scritta della Parte d’origine. (3) Entrambe le Parti contraenti garantiscono che saranno applicate tutte le misure di sicurezza conformemente alle leggi e alle altre prescrizioni nazionali per assicu- rare una protezione adeguata alle informazioni classificate.

Art. 8 Collaborazione nel settore della sicurezza (1) Per mantenere standard di sicurezza comparabili le autorità nazionali di sicurezza si informano reciprocamente, su richiesta, in merito agli standard, alle procedure e alle pratiche di sicurezza nazionali per la protezione di informazioni classificate. (2) Su richiesta, le autorità nazionali di sicurezza si assistono reciprocamente, nel quadro delle leggi e delle altre prescrizioni nazionali, nelle procedure di autorizza- zione all’accesso a informazioni classificate relative al certificato di sicurezza di persone e organizzazioni. (3) Le Parti contraenti riconoscono, conformemente alle leggi e alle altre prescri- zioni nazionali, i rispettivi certificati si sicurezza per l’accesso a informazioni classi- ficate relative a persone e organizzazioni. L’articolo 4 del presente Accordo è appli- cato di conseguenza. Su richiesta della pertinente autorità nazionale di sicurezza un certificato svizzero di sicurezza che consente l’accesso a informazioni classificate, contrassegnate con «GEHEIM/ SECRET/SEGRETO», può essere riconosciuto anche per l’accesso a informazioni ceche classificate «PŘÍSNĚ TAJNÉ». Un certifi- cato di sicurezza ceco che consente l’accesso a informazioni classificate, contrasse- gnate con «PŘÍSNĚ TAJNÉ» o «TAJNÉ», è riconosciuto anche per l’accesso a informazioni svizzere classificate, contrassegnate con «GEHEIM/SECRET/ SEGRETO». (4) Le autorità nazionali di sicurezza si informano reciprocamente e immediata- mente in merito a modifiche di certificati di sicurezza riconosciuti che consentono l’accesso a informazioni classificate relative a persone e organizzazioni. Ciò vale segnatamente in caso di annullamento o cessazione di simili autorizzazioni.

Art. 9 Contratti classificati (1) Su richiesta, le autorità nazionali di sicurezza confermano che i partner proposti per la conclusione di un contratto classificato nonché le persone coinvolte nelle trattative precontrattuali o nella realizzazione di contratti classificati dispongono di un certificato di sicurezza adeguato che consente l’accesso a informazioni classifi- cate.

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(2) Le autorità nazionali di sicurezza possono esigere che venga effettuato un con- trollo di sicurezza in un’installazione per garantire la completa conformità agli standard di sicurezza conformemente alle leggi e alle altre prescrizioni nazionali. (3) I contratti classificati contengono istruzioni di sicurezza del programma sulle esigenze in materia di sicurezza e sulla classificazione di tutti gli aspetti e gli ele- menti del contratto classificato. Un esemplare delle istruzioni di sicurezza del pro- gramma è trasmesso all’autorità nazionale di sicurezza della Parte contraente in base alle cui disposizioni legali deve essere realizzato il contratto classificato.

Art. 10 Trasmissione di informazioni classificate (1) Le informazioni classificate sono trasmesse attraverso canali diplomatici o militari o secondo altre modalità convenute tra le autorità nazionali di sicurezza. (2) Le Parti contraenti possono trasmettere informazioni classificate per via elettro- nica conformemente alle procedure di sicurezza approvate dalle autorità nazionali di sicurezza.

Art. 11 Riproduzione, traduzione e distruzione di informazioni classificate (1) Tutte le riproduzioni e le traduzioni di informazioni classificate sono contrasse- gnate con un livello di classificazione adeguato e sono protette come informazioni classificate originali. Le traduzioni e il numero di riproduzioni sono limitati al minimo indispensabile. (2) Tutte le traduzioni contengono un’indicazione nella lingua della traduzione che attesta il contenuto di informazioni classificate della Parte d’origine. (3) Le informazioni classificate il cui livello di classificazione è «SEGRETO» o superiore possono essere tradotte o riprodotte unicamente previa autorizzazione scritta della Parte d’origine. (4) Le informazioni classificate il cui livello di classificazione è «SEGRETO» o superiore non vengono distrutte quando non sono più considerate necessarie, bensì vengono restituite alla Parte d’origine conformemente alle leggi e alle altre prescri- zioni nazionali. (5) Le informazioni classificate il cui livello di classificazione è «CONFIDEN- ZIALE» o inferiore vengono distrutte conformemente alle leggi e alle altre prescri- zioni nazionali, in modo che la totale o parziale ricostruzione non sia possibile.

Art. 12 Visite (1) Fatti salvi altri accordi tra le autorità nazionali di sicurezza, per le visite che necessitano l’accesso a informazioni classificate o a locali in cui le informazioni classificate sono prodotte, elaborate, conservate o trasmesse, occorre una previa autorizzazione scritta della pertinente autorità nazionale di sicurezza.

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(2) La domanda di visita deve essere presentata per il tramite delle autorità nazio- nali di sicurezza almeno venti giorni prima della visita. In casi urgenti, la domanda di visita può essere presentata a breve termine, previa coordinazione tra le autorità nazionali di sicurezza. (3) Le domande di visita devono comprendere i seguenti elementi: a) nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e numero del passa- porto/della carta d’identità di ogni visitatore; b) rango del visitatore e indicazioni specifiche in merito all’organizzazione che il visitatore rappresenta; c) livello del certificato di sicurezza per l’accesso a informazioni classificate del visitatore e validità del certificato di sicurezza; d) data e durata della visita; in caso di visite periodiche multiple occorre men- zionare la durata complessiva delle visite; e) scopo della visita, compreso il livello massimo di classificazione delle informazioni classificate interessate; f) nome, indirizzo, numero di telefono/numero di fax, indirizzo e-mail e organo di contatto dell’organizzazione da visitare; g) data, firma e timbro ufficiale della relativa autorità nazionale di sicurezza; h) nome e cognome, rango e/o funzione ufficiale dell’ospite. (4) Le autorità nazionali di sicurezza possono convenire un elenco di visitatori autorizzati a visite periodiche multiple. Ulteriori dettagli in merito alle visite perio- diche multiple devono essere coordinati tra le autorità nazionali di sicurezza. (5) Le informazioni classificate entrate in possesso di un visitatore sono considerate informazioni classificate divulgate nel quadro del presente Accordo.

Art. 13 Violazioni delle disposizioni di sicurezza (1) Le Parti contraenti si informano reciprocamente e immediatamente per scritto in merito a qualsiasi violazione o sospetto di violazione delle disposizioni di sicurezza che comporti una perdita, un’acquisizione illecita o una trasmissione non autorizzata di informazioni classificate. (2) La Parte contraente, nella cui giurisdizione si è verificata la violazione delle disposizioni di sicurezza, esamina immediatamente il fatto. In caso di necessità, l’altra Parte contraente partecipa all’inchiesta. (3) In ogni caso, la Parte contraente, nella cui giurisdizione si è verificata la viola- zione delle disposizioni di sicurezza, informa per scritto l’altra Parte contraente in merito alle circostanze della violazione delle disposizioni di sicurezza, all’entità dei danni, alle misure adottate per limitare i danni e al risultato dell’inchiesta.

Scambio e reciproca protezione di informazioni classificate. RU 2011

Art. 14 Spese Le Parti contraenti si assumono le proprie spese generate dall’applicazione del presente Accordo.

Art. 15 Interpretazione e controversie Tutte le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono composte mediante trattative tra le Parti contraenti e non vengono sottoposte a un tribunale nazionale o internazionale né a terzi per composizione.

Art. 16 Disposizioni finali (1) Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data in cui è stata inoltrata per via diplomatica l’ultima nota tra le Parti contraenti conformemente alla quale sono state concluse le procedure legali interne per l’entrata in vigore del presente Accordo. (2) Il presente Accordo può essere modificato con l’assenso comune delle Parti contraenti. Simili modifiche entrano in vigore conformemente al capoverso 1 del presente articolo. (3) Ciascuna Parte contraente può denunciare per scritto in qualsiasi momento il presente Accordo. In un simile caso, la validità del presente Accordo cessa sei mesi dopo il giorno in cui l’altra parte contraente ha ricevuto la denuncia scritta. (4) Indipendentemente dalla disdetta del presente Accordo, tutte le informazioni classificate divulgate o elaborate nel quadro del presente Accordo sono protette conformemente alle disposizioni definite nel presente Accordo, finché la Parte d’origine non scioglie la Parte destinataria da tale obbligo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Praga, il 26 gennaio 2011 in due copie, ciascuna in lingua tedesca, inglese e ceca, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: della Repubblica ceca: Urs Freiburghaus Dušan Navrátil

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