Lexipedia

AS 2011 3825

Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica francese e l'Organizzazione europea per le ricerche nucleari concernente la protezione contro le radiazioni ionizzanti e la sicurezza delle installazioni dell'Organizzazione europea per le ricerche nucleari (con allegati)

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica francese e l’Organizzazione europea per le ricerche nucleari concernente la protezione contro le radiazioni ionizzanti e la sicurezza delle installazioni dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari

Concluso il 15 novembre 2010 Entrato in vigore mediante scambio di note il 16 settembre 2011

Il Consiglio federale svizzero (qui di seguito denominato «il Consiglio federale svizzero»), e il Governo della Repubblica francese (qui di seguito denominato «il Governo francese»), e l’Organizzazione europea per le ricerche nucleari (qui di seguito denominata «l’Organizzazione» o «il CERN»), qui di seguito congiuntamente denominati «le Parti»,

considerando la Convenzione del 1° luglio 19532 per l’istituzione di un’Organiz- zazione europea per le ricerche nucleari, modificata il 17 gennaio 1971, considerando l’Accordo dell’11 giugno 19553 tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione europea per le ricerche nucleari per determinare lo statuto giuri- dico di questa organizzazione in Svizzera (qui di seguito denominato «l’Accordo di sede») e in particolare il suo articolo 26, considerando l’Accordo del 13 settembre 1965 tra il Governo francese e l’Orga- nizzazione relativo allo statuto giuridico dell’Organizzazione in Francia, riveduto il 16 giugno 1972 (qui di seguito denominato «l’Accordo di statuto») e in particolare il suo articolo XXII, considerando la Convenzione del 13 settembre 19654 tra il Consiglio federale sviz- zero e il Governo della Repubblica francese concernente l’estensione su territorio francese degli impianti dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari, e in particolare il suo articolo II, considerando che la Svizzera e la Francia, in quanto Stati ospite dell’Organizza- zione, collaborano con quest’ultima per agevolare la sua missione,

RS 0.814.592.2

1 Traduzione dal testo originale francese (RO 2011 3825).

2 RS 0.424.091 3 RS 0.192.122.42 4 RS 0.192.122.423

2010-1241 3825

Protezione contro le radiazioni ionizzanti e la sicurezza delle installazioni RU 2011

considerando che l’Organizzazione collabora con gli Stati ospite per evitare di comprometterne la sicurezza con la sua attività, considerando che l’Organizzazione assume la responsabilità principale per l’eser- cizio e la sicurezza delle sue installazioni, considerando la Convenzione del 28 aprile 1972 tra il Governo francese e l’Orga- nizzazione sulla protezione contro le radiazioni ionizzanti e la Convenzione dell’11 luglio 2000 tra il Governo francese e l’Organizzazione sulla sicurezza delle installazioni connesse con il grande collisore adronico (LHC) e il supersincrotrone a protoni (SPS), considerando l’Accordo dell’8 settembre 1993 tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione per assicurare la collaborazione in materia di protezione contro le radiazioni, considerando che la Convenzione del 28 aprile 1972 e la Convenzione dell’11 luglio 2000, da una parte, e l’Accordo dell’8 settembre 1993, dall’altra, hanno instaurato due modalità diverse di collaborazione bilaterale in materia di protezione contro le radiazioni ionizzanti e di sicurezza delle installazioni dell’Organizzazione, considerando che l’unicità delle installazioni dell’Organizzazione dal profilo tecnico rende necessaria una regolamentazione unica e trasparente e che è di conseguenza opportuna una collaborazione tripartita negli ambiti della protezione contro le radia- zioni ionizzanti e della sicurezza delle installazioni dell’Organizzazione, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto Il presente Accordo si prefigge di garantire che le migliori pratiche in materia di protezione contro le radiazioni ionizzanti e in materia di sicurezza siano applicate nelle installazioni dell’Organizzazione che utilizzano radiazioni ionizzanti, tenuto conto della legislazione e della regolamentazione di ciascuno Stato ospite, dei pertinenti atti normativi dell’Unione europea, quelli della Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA) nonché delle raccomandazioni e delle norme inter- nazionali tra cui quelle emanate dall’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA), dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e della Commissione internazionale di radiopro- tezione (ICRP). L’allegato 1 comprende un elenco indicativo degli atti principali della CEEA, nonché dei regolamenti e delle raccomandazioni internazionali di cui tenere conto. A tal fine il presente Accordo definisce un quadro per la collaborazione tra le Parti e ne stabilisce i rispettivi obblighi in materia.

Protezione contro le radiazioni ionizzanti e la sicurezza delle installazioni RU 2011

Art. 2 Definizioni Ai fini del presente Accordo sono considerati: a) «scorie radioattive», i materiali radioattivi eliminati, compresi quelli presenti sul fondo dell’Organizzazione nel momento dell’entrata in vigore del presente Accordo; b) «rifiuti radioattivi», i rifiuti gassosi e liquidi attivati o contaminati in seguito al funzionamento delle installazioni e gettati nell’ambiente; c) «esperimenti del CERN», gli esperimenti di fisica approvati o riconosciuti dal CERN; d) «omologazione», il riconoscimento scritto da parte degli organi secondo cui le garanzie in materia di protezione contro le radiazioni ionizzanti e di sicurezza fornite dalla regolamentazione CERN sono equivalenti a quelle che risulterebbero dall’applicazione delle rispettive legislazioni nazionali. In questo ambito, gli organi tengono conto delle necessità di funzionamento del CERN e della protezione dei suoi interessi; e) «installazione(i)», tutti i locali e le infrastrutture tecniche nonché le apparec- chiature che sono state o sono necessarie per operare gli acceleratori e com- piere gli esperimenti del CERN; f) «materiali attivati», i materiali attivati o contaminati in seguito al funzio- namento delle installazioni, compresi quelli presenti sul fondo dell’Orga- nizzazione nel momento dell’entrata in vigore del presente Accordo; g) «materiali radioattivi», i materiali attivati, le fonti sigillate e le fonti non sigillate; h) «organi», le autorità svizzere o francesi competenti in materia di sicurezza e di radioprotezione degli organi di ricerca; i) «protezione contro le radiazioni ionizzanti», l’insieme delle disposizioni tecniche e organizzative che permettono di limitare e di tracciare l’espo- sizione dei lavoratori e delle altre persone alle radiazioni ionizzanti nell’ambito del funzionamento normale di una installazione; j) «radioattività indotta», l’attivazione di materiali o apparecchiature in seguito alla circolazione dei fasci nelle installazioni; k) «radiazione diffusa», la radiazione indotta nell’ambiente dal funzionamento delle installazioni; l) «radiazione istantanea», la radiazione indotta in un dato momento dalla circolazione dei fasci nelle installazioni; m) «regolamentazioni CERN» regolamentazioni (comprese le prescrizioni tecniche) adottate dal CERN in virtù del suo statuto internazionale e in conformità con l’articolo 4.1;

Protezione contro le radiazioni ionizzanti e la sicurezza delle installazioni RU 2011

n) «fonte sigillata», fonte di radiazione ionizzanti costruita in modo tale da impedire ogni dispersione di sostanze radioattive nelle condizioni abituali d’impiego, escludendo così la possibilità di una contaminazione. L’invo- lucro della fonte sigillata deve soddisfare i requisiti delle norme ISO per l’applicazione prevista e deve essere classificata di conseguenza; o) «fonte non sigillata», fonte di radiazioni ionizzanti che presenta un rischio di dispersione di sostanze radioattive e dunque di contaminazione; p) «sicurezza», l’insieme delle disposizioni tecniche e organizzative prese durante gli stadi di concezione, costruzione, esercizio e smantellamento di un’installazione per: – garantire in situazione normale un funzionamento e uno stato dell’installazione che non espongano a pericolo i lavoratori, le altre persone e l’ambiente, – prevenire gli incidenti e limitarne gli effetti.

Art. 3 Organizzazione della collaborazione tra le Parti

3.1 Riunioni tripartite

Le Parti si riuniscono almeno due volte all’anno («riunioni tripartite»). La riunione tripartita è obbligatoria se è stata chiesta da una delle Parti.

3.1.1 Rappresentanti

Nelle riunioni tripartite, il Governo francese e il Consiglio federale svizzero sono rappresentati dai rispettivi organi. L’Organizzazione è rappresentata dall’unità organica competente in materia di sicurezza e di radioprotezione. Gli organi e la competente unità organica del CERN designano le persone, compresi eventuali esperti e consulenti, che partecipano alle riunioni tripartite. Ogni Parte informa le altre delle persone così designate.

3.1.2 Mandato

In occasione delle riunioni tripartite: a) l’Organizzazione presenta agli organi per omologazione: – le regole del CERN, compresa ciascuna modifica sostanziale delle stesse, – la documentazione menzionata nell’Allegato 2, eccetto l’inventario annuale delle scorie radioattive e il bilancio annuale della Sicurezza d’esercizio e della Protezione contro le radiazioni ionizzanti delle installazioni; b) l’Organizzazione presenta agli organi e questi ultimi approvano: – i metodi di valutazione dell’impatto sull’ambiente e sulle persone della radiazione diffusa e dei rifiuti radioattivi (cfr. art. 4.2),

Protezione contro le radiazioni ionizzanti e la sicurezza delle installazioni RU 2011

– i metodi per valutare l’impatto sui lavoratori della radiazione istantanea e della radioattività indotta (cfr. art. 4.3); c) le Parti definiscono: – le modalità dell’accreditamento del Servizio di dosimetria del CERN (cfr. art. 5), – le modalità della classificazione e della dichiarazione degli eventi significativi (cfr. art. 9), – le modalità d’attuazione del presente Accordo, segnatamente le moda- lità di comunicazione e le direttive concernenti la forma e la struttura dei documenti da presentare in virtù del presente Accordo e la proce- dura d’esame di questi ultimi (cfr. art. 4.4); d) le Parti approvano la scelta delle modalità di eliminazione delle scorie (cfr. art. 7); e) le Parti decidono in merito alle eventuali modifiche di ciascun Allegato al presente Accordo (cfr. art. 13); f) le Parti si accordano sulle date e sul programma annuale delle visite (cfr. art. 3.3); g) gli organi informano l’organizzazione dei cambiamenti significativi che intervengono nella regolamentazione degli Stati ospite. Il rendiconto approvato attesta le decisioni prese nelle riunioni tripartite. L’Organizzazione risponde alle osservazioni e alle domande eventualmente fatte dagli organi in riunione tripartita.

3.1.3 Segreteria

L’Organizzazione assicura la segreteria delle riunioni tripartite, le convoca, le pre- para e assicura che sia dato seguito alle decisioni prese. Sottopone i progetti di verbale all’approvazione degli altri partecipanti. Trasmette alle Parti anche i docu- menti che prepara conformemente al presente Accordo.

3.2 Richiesta di perizia

Se l’Organizzazione lo chiede, gli organi possono eseguire, secondo modalità defi- nite di comune accordo, una perizia concernente questioni precise in materia di protezione contro le radiazioni ionizzanti e di sicurezza. L’esecuzione di una perizia da parte degli organi non pregiudica il loro diritto di fare osservazioni e domande in riunioni tripartite.

3.3 Visite

Per raggiungere l’obiettivo definito nell’articolo 1 del presente Accordo, gli organi compiono visite, eventualmente congiunte, sul fondo dell’organizzazione. Gli organi si accordano sulle visite che prevedono di compiere ogni anno e pro- pongono all’organizzazione le date e un programma di visite che fissa i temi da

Protezione contro le radiazioni ionizzanti e la sicurezza delle installazioni RU 2011

esaminare. Le Parti si accordano sulle date e sul programma in occasione di una riunione tripartita. Se le circostanze lo impongono, possono essere organizzate visite supplementari. Durante le visite gli organi possono essere accompagnati da esperti che hanno auto- rizzato. Ogni visita è oggetto di un rapporto che indica le constatazioni fatte e le misure da prendere. Gli organi possono fare osservazioni e domande sulle constatazioni fatte durante le visite. L’Organizzazione risponde a queste osservazioni e domande.

Art. 4 Obblighi del CERN in materia di protezione contro le radiazioni ionizzanti e in materia di sicurezza

4.1 Obbligo generale

Secondo le modalità definite nel presente Accordo, l’Organizzazione stabilisce le regolamentazioni e prende le misure necessarie per assicurare la protezione contro le radiazioni ionizzanti e la sicurezza delle sue installazioni durante il loro intero ciclo di vita (concezione, costruzione, esercizio, arresto definitivo e smantellamento).

4.2 Impatto della radiazione diffusa e dei rifiuti radioattivi sull’ambiente e

sulle persone L’Organizzazione valuta con metodi approvati in riunione tripartita l’impatto della radiazione diffusa e dei rifiuti radioattivi sull’ambiente e sulle persone. Essa prende le misure necessarie per mantenere tale impatto al minimo ragionevolmente possi- bile.

4.3 Impatto della radiazione istantanea e della radiazione indotta

sui lavoratori L’Organizzazione valuta con metodi approvati in riunione tripartita l’impatto sui lavoratori dell’esposizione alla radiazione istantanea e alla radiazione indotta. Essa prende le misure necessarie per mantenere tale impatto al minimo ragionevolmente possibile.

4.4 Documentazione concernente la sicurezza e la protezione

contro le radiazioni ionizzanti L’Organizzazione stabilisce e aggiorna la documentazione concernente la sicurezza e la protezione contro le radiazioni ionizzanti menzionata nell’Allegato 2. Le eventuali modifiche di documenti menzionati nell’Allegato 2 nonché le modalità impiegate per comunicare questa documentazione alle altre Parti sono definite in riunione tripartita. Gli organi e i loro servizi tecnici valutano i documenti prima del loro esame in riunione tripartita.

Protezione contro le radiazioni ionizzanti e la sicurezza delle installazioni RU 2011

Art. 5 Servizio di dosimetria del CERN Il Servizio di dosimetria individuale del CERN (qui di seguito denominato «Servizio di dosimetria») accerta con l’ausilio di dosimetri personali l’esposizione esterna di ogni persona che lavora sul fondo dell’Organizzazione e suscettibile di essere espo- sta alle radiazioni ionizzanti. Quando le circostanze lo impongono, organizza misure di dosimetria per accertare l’esposizione interna. Il Servizio di dosimetria è accreditato dagli organi secondo modalità di accredita- mento definite dalle Parti in riunione tripartita. Il Servizio di dosimetria trasmette periodicamente ai due Stati ospite i risultati della sorveglianza delle dosi individuali affinché siano iscritti nei loro registri nazionali.

Art. 6 Materiali radioattivi L’importazione e l’esportazione di materiali radioattivi sono oggetto di autorizza- zioni rilasciate dagli organi conformemente alla loro legislazione nazionale, fermo restando che le autorizzazioni rilasciate da un organo sono considerate dall’altro. A seconda dei rischi di dispersione delle sostanze radioattive, nelle autorizzazioni sono stabilite regole in materia di detenzione, di manipolazione e quindi di contamina- zione, tenendo conto dei vincoli tecnici. Sul proprio fondo l’Organizzazione sposta le sostanze radioattive in tutta libertà e sotto la propria esclusiva responsabilità. Tiene un inventario delle fonti sigillate che ne indica l’ubicazione. Ogni anno comu- nica alle altre Parti un sunto di tale inventario.

Art. 7 Scorie radioattive Le scorie radioattive che provengono dalle installazioni sono eliminate dagli Stati ospite secondo le modalità predisposte conformemente alla loro legislazione nazio- nale. Per la gestione delle scorie radioattive, l’Organizzazione redige e comunica alle altre Parti uno studio sulle scorie concernente l’insieme delle installazioni. Questo studio precisa le modalità di eliminazione previste per ciascun genere di scoria prodotta. Esso è aggiornato nella misura in cui ciò sia necessario. Lo studio tiene conto della necessità di ripartire le scorie equamente tra gli Stati ospite, in funzione della quantità, dell’attività e della tossicità delle scorie medesime e mira ad assicurare un’eliminazione secondo le modalità più vantaggiose dal profilo tecnico ed economico. Le Parti approvano la scelta delle modalità di eliminazione dopo averle esaminate in riunione tripartita. L’Organizzazione tiene aggiornato un inventario delle scorie radioattive inviate agli Stati ospite per eliminazione e di quelle tuttora presenti sul suo sito.

Protezione contro le radiazioni ionizzanti e la sicurezza delle installazioni RU 2011

Art. 8 Trasporto Il trasporto dei materiali e delle scorie radioattivi tra i siti del CERN avviene conformemente alla normativa europea sul trasporto di merci pericolose su strada applicabile negli Stati ospite, fermo restando che gli organi concedono al CERN le deroghe permesse da tale normativa per tenere conto dei suoi bisogni di funziona- mento e delle sue specificità tecniche. Una regolamentazione CERN omologata dagli organi definisce condizioni di trasporto dei materiali e delle scorie radioattivi che tengano conto della succitata normativa europea. Fino all’adozione di tale regolamentazione CERN, le deroghe attualmente accordate rimangono in vigore, fermo restando che le deroghe concesse da un organo sono riconosciute dall’altro. Se non passano su strade pubbliche, i trasporti all’interno del fondo del CERN avvengono secondo procedure che l’organizzazione definisce liberamente senza doverle sottoporre agli organi.

Art. 9 Dichiarazione di eventi L’Organizzazione dichiara immediatamente agli organi ogni evento importante secondo la scala internazionale degli eventi nucleari (INES) stabilita dall’AIEA e dall’Agenzia per l’energia nucleare (AEN) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Le modalità della dichiarazione e della classifi- cazione sono definite in riunione tripartita.

Art. 10 Sicurezza della Svizzera e della Francia Nessuna disposizione del presente Accordo tange il diritto del Consiglio federale svizzero e del Governo della Repubblica francese di adottare, conformemente alle disposizioni dell’articolo 26 dell’Accordo di sede o dell’articolo XXII dell’Accordo sullo statuto, le misure utili per salvaguardare la sicurezza dei rispettivi Paesi, com- presa la richiesta al CERN di sospendere il funzionamento delle sue installazioni.

Art. 11 Esecuzione dell’Accordo Le Parti eseguono il presente Accordo in buona fede, animate da uno spirito di reciproca informazione e collaborazione, tenendo conto dei rispettivi diritti e obblighi risultanti dall’Accordo di sede o dall’Accordo sullo statuto e applicando un approccio proporzionale dei rischi in materia di sicurezza e protezione contro le radiazioni ionizzanti.

Art. 12 Controversie Le Parti si adoperano per pervenire a una composizione amichevole di eventuali controversie. Ogni controversia sull’interpretazione e l’applicazione del presente Accordo che non ha potuto essere composta in modo amichevole è portata all’attenzione del Presi-

Protezione contro le radiazioni ionizzanti e la sicurezza delle installazioni RU 2011

dente del Consiglio del CERN che può tentarne una composizione amichevole o sottoporla al Consiglio. Ogni controversia sull’interpretazione e l’applicazione del presente Accordo che non ha potuto essere composta conformemente al paragrafo precedente è sottoposta a un arbitro unico conformemente al Regolamento facoltativo di arbitrato della Corte permanente di arbitrato per le organizzazioni internazionali e gli Stati.

Art. 13 Modifiche A richiesta di una delle Parti, il presente Accordo può essere modificato secondo la procedura seguita per la sua adozione. Le tre Parti si concertano sulle modifiche del presente Accordo eventualmente necessarie. Tuttavia le eventuali modifiche di un Allegato al presente Accordo sono decise in riunione tripartita.

Art. 14 Abrogazione delle Convenzioni e degli Accordi anteriori Sono abrogati:

1. la Convenzione del 28 aprile 1972 tra il Governo della Repubblica francese

e l’Organizzazione in materia di protezione contro le radiazioni ionizzanti;

2. la Convenzione dell’11 luglio 2000 tra il Governo della Repubblica francese

e l’Organizzazione relativa alla sicurezza delle installazioni connesse con il grande collisore adronico (LHC) e il supersincrotrone a protoni (SPS);

3. l’Accordo dell’8 settembre 1993 tra il Consiglio federale svizzero e l’Orga-

nizzazione per assicurare la collaborazione in materia di protezione contro le radiazioni.

Art. 15 Denuncia Il presente Accordo può essere denunciato da una delle Parti con un preavviso di tre anni.

Art. 16 Entrata in vigore Ciascuna Parte contraente notifica alle altre due Parti il compimento delle formalità richieste dal suo diritto interno per l’entrata in vigore del presente Accordo. Quest’ultimo prende effetto tre mesi dopo la ricezione dell’ultima di queste notifiche.

Protezione contro le radiazioni ionizzanti e la sicurezza delle installazioni RU 2011

Fatto a Ginevra, il 15 novembre 2010, in tre esemplari originali in francese.

Per il Consiglio federale svizzero: Pascal Strupler

Per il Governo francese: André-Claude Lacoste

Per l’Organizzazione: Rolf Heuer

Protezione contro le radiazioni ionizzanti e la sicurezza delle installazioni RU 2011

Allegato 1

Elenco indicativo dei principali atti della Comunità europea dell’energia atomica nonché delle norme e raccomandazioni internazionali

– Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti – Direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio del 22 dicembre 2003 sul control- lo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane – Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio del 20 novembre 2006 relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito – Convenzione comune del 5 settembre 19975 sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi – Norme fondamentali internazionali di protezione contro le radiazioni ionizzanti e di sicurezza delle sorgenti di irraggiamento (Basic Safety Stan- dards n°115 – AIEA, 1997), stabilite sotto gli auspici dell’AEN (OCSE), dell’AIEA, della FAO, dell’OIL, dell’OMS e dell’OPS – Raccomandazioni n. 103 della Commissione internazionale per la protezione radiologica (CIPR, 2007) – Accordo europeo del 30 settembre 19576 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR)

5 RS 0.732.11 6 RS 0.741.621

Protezione contro le radiazioni ionizzanti e la sicurezza delle installazioni RU 2011

Allegato 2

Documentazione relativa alla sicurezza e alla protezione contro le radiazioni ionizzanti prevista per l’esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica francese, il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione europea per le ricerche nucleari concernente la protezione contro le radiazioni ionizzanti e la sicurezza delle installazioni dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari

1. Documentazione relativa alla sicurezza e alla protezione contro le radiazioni

ionizzanti delle installazioni esistenti. Per le installazioni in esercizio l’Organizzazione mantiene aggiornata l’esistente documentazione relativa alla sicurezza e alla protezione contro le radiazioni ionizzanti indicata in seguito: – per quanto concerne l’insieme del fondo dell’Organizzazione: – lo studio sulle scorie CERN, – l’inventario annuale delle scorie radioattive, – il piano di emergenza CERN (in precedenza piano d’emergenza interno), – il bilancio annuale della sicurezza e della protezione contro le radiazioni ionizzanti delle installazioni; – per tutte le installazioni dell’organizzazione: – gli incarti della sicurezza relativi a ciascuna installazione, – le regolamentazioni CERN connesse con l’esercizio di ciascuna installazione. Questa documentazione è comunicata alle altre Parti se ne fanno richiesta, eccetto il bilancio annuale della sicurezza e della protezione contro le radia- zioni ionizzanti delle installazioni e l’inventario annuale delle scorie radio- attive comunicato ogni anno.

2. Documentazione relativa alla sicurezza e alla protezione contro le radiazioni

ionizzanti in caso di modifica di un’installazione. Se la modifica ha un impatto importante sulla sicurezza e sulla protezione contro le radiazioni ionizzanti di un’installazione esistente: a) prima della modifica l’Organizzazione comunica alle altre Parti l’aggiornamento dell’incarto relativo alla sicurezza dell’installazione interessata nonché le eventuali regolamentazioni CERN modificate; b) dopo la modifica dell’installazione l’Organizzazione comunica alle altre Parti un complemento o un aggiornamento della documentazione rilevante.

Protezione contro le radiazioni ionizzanti e la sicurezza delle installazioni RU 2011

3. Documentazione relativa alla sicurezza e alla protezione contro le radiazioni

ionizzanti per le nuove installazioni. Per ogni sua nuova installazione riconosciuta e approvata, l’Organizzazione comunica la seguente documentazione: – Per la nuova installazione: – in fase di concezione: – uno studio d’impatto, – un incarto preliminare concernente la sicurezza; – prima della messa in servizio: – un incarto concernente la sicurezza, – le regolamentazioni CERN relative all’esercizio dell’instal- lazione; – dopo aver risposto alle osservazioni e domande degli organi e dopo la messa in servizio: – un incarto definitivo concernente la sicurezza, – l’aggiornamento delle regolamentazioni CERN relative all’esercizio dell’installazione; – per l’insieme del fondo dell’Organizzazione: – un complemento o un aggiornamento dello studio sulle scorie CERN, – un complemento o un aggiornamento del Piano d’emergenza CERN, – un complemento o un aggiornamento del bilancio annuale della sicurezza e della protezione contro le radiazioni ionizzanti delle installazioni.

4. Documentazione relativa alla sicurezza e alla protezione contro le radiazioni

ionizzanti in caso di smantellamento di un’installazione. Prima dello smantellamento di un’installazione, l’Organizzazione comunica alle altre Parti la documentazione seguente: – per l’installazione CERN che si prevede di smantellare: – uno studio d’impatto sulle operazioni di smantellamento, – un incarto preliminare sulla sicurezza delle operazioni di arresto definitivo e di smantellamento, – le regolamentazioni CERN in materia di sorveglianza e di manu- tenzione da osservare dall’inizio delle operazioni di arresto defi- nitivo alla fine delle operazioni di smantellamento; – per l’insieme del fondo dell’Organizzazione: – un complemento o un aggiornamento del Piano d’emergenza CERN.

Protezione contro le radiazioni ionizzanti e la sicurezza delle installazioni RU 2011

Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica francese e l'Organizzazione europea per le ricerche nucleari concernente la protezione contro le radiazioni ionizzanti e la sicurezza delle installazioni dell'Organizzazione europea per le ricerche nucleari (con allegati) | Lexipedia | Lexipedia