AS 2011 4103
Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità
Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell’origine dell’elettricità
Modifica del 17 agosto 2011
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del 24 novembre 20061 del DATEC sulla prova del metodo di produ- zione e dell’origine dell’elettricità è modificata come segue:
Introduzione del titolo abbreviato e dell'abbreviazione (Ordinanza sulla garanzia di origine, OGO)
Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo francese.
Art. 1 cpv. 2 2 Essa disciplina inoltre la procedura di registrazione, di rilascio, di sorveglianza del trasferimento e di annullamento della garanzia di origine.
Art. 2 cpv. 4 e 5 4 Una garanzia di origine che non viene annullata entro 12 mesi dalla fine del rispet- tivo periodo di produzione perde di validità. Una garanzia di origine il cui periodo di produzione coincide con i mesi di gennaio, febbraio, marzo o aprile oppure con il primo trimestre perde la sua validità solo a fine maggio dell’anno seguente. 5 L’Ufficio federale dell’energia (UFE) emana direttive concernenti la forma delle garanzie di origine; a tal fine sente dapprima gli ambienti interessati.
Art. 4 Dati di produzione 1 I dati di cui all’articolo 2 capoverso 3 lettere a e b (dati di produzione) devono essere rilevati al punto di misurazione (punto di immissione) oppure a un punto di misurazione virtuale. La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare cor- risponde alla differenza tra l’elettricità prodotta direttamente dal generatore (produ- zione lorda) e il consumo proprio dell’impianto di produzione di energia (alimenta-
1 RS 730.010.1
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O sulla prova del metodo di produzione e dell’origine dell’elettricità RU 2011
zione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o medi- ante calcolo basato su valori di misurazione. I dati di produzione devono essere comunicati all’organismo di rilascio su incarico del produttore: a. attraverso una procedura automatizzata, direttamente dal punto di misura- zione; b. da parte dell’esercente del punto di misurazione, a condizione che sia giuri- dicamente distinto dal produttore; oppure c. da parte dell’auditor. 2 Nei casi di cui alle lettere b e c la comunicazione deve avvenire tramite il portale delle garanzie di origine dell’organismo di rilascio. 3 Nel caso di impianti che, per la produzione di elettricità, utilizzano diversi vettori energetici (impianti ibridi), devono essere comunicate anche le quote dei diversi vettori energetici. 4 I dati di produzione devono essere comunicati all’organismo di rilascio al più tardi:
a. entro la fine del mese successivo, in caso di rilevamento mensile; b. entro la fine del mese successivo, in caso di rilevamento trimestrale; c. entro la fine di marzo dell’anno successivo, in caso di rilevamento annuale.
Art. 5 cpv. 2 e 7 2 Amministra una banca dati con tutti i dati necessari per il rilevamento e la gestione dei dati, nonché per la registrazione, il rilascio, la sorveglianza del trasferimento e l’annullamento delle garanzie di origine. 7 Preleva i costi per il rilevamento soltanto se questi superano i 10 franchi per anno e impianto.
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2011.
17 agosto 2011 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard