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AS 2011 4571

Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare

Ordinanza sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (OIFSN)

Modifica del 19 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 12 novembre 20081 sull’Ispettorato federale della sicurezza nuclea- re è modificata come segue:

Art. 4 Indipendenza

1 I membri del Consiglio dell’IFSN non sono vincolati da istruzioni.

2 Non possono avere relazioni tali da poter far sorgere il sospetto di parzialità.

3 Se vogliono iniziare un’attività che potrebbe essere incompatibile con l’esigenza di indipendenza, chiedono dapprima la raccomandazione del Consiglio dell’IFSN. In caso di dubbio, il Consiglio dell’IFSN chiede una valutazione al DATEC.

Art. 4a Esercizio di un’attività economica e detenzione di partecipazioni 1 I membri del Consiglio dell’IFSN non possono esercitare alcuna attività economica incompatibile con l’esigenza di indipendenza. In particolare non possono: a. essere impiegati in un’organizzazione sottoposta alla vigilanza dell’IFSN o in un’organizzazione appartenente al gruppo di cui fa parte un’organizza- zione sottoposta a tale vigilanza; b. accettare mandati o subappalti da:

1. un’organizzazione sottoposta alla vigilanza dell’IFSN o un’organizza-

zione appartenente al gruppo di cui fa parte un’organizzazione sottopo- sta a tale vigilanza,

2. un’unità amministrativa coinvolta in una procedura prevista dalla legge

del 21 marzo 20032 sull’energia nucleare (LENu); c. assumere una funzione direttiva in un’organizzazione che ha strette relazioni economiche con un’organizzazione sottoposta alla vigilanza dell’IFSN; d. essere impiegati in un’organizzazione coinvolta in procedure previste dalla LENu o accettare mandati da tale organizzazione.

2011-1813 4571

Ispettorato federale della sicurezza nucleare RU 2011

2 Sono ammessi:

a. l’impiego presso una scuola universitaria in un settore che non gestisce alcun impianto nucleare sottoposto alla vigilanza dell’IFSN; b. l’accettazione di mandati di ricerca da parte di scuole universitarie e unità amministrative che sono coinvolte in una procedura prevista dalla LENu, qualora l’oggetto del mandato non concerna settori sottoposti alla vigilanza dell’IFSN. 3 I membri del Consiglio dell’IFSN non possono detenere partecipazioni incompati- bili con l’esigenza di indipendenza. In particolare non possono detenere partecipa- zioni in un’organizzazione sottoposta alla vigilanza dell’IFSN o in un’organizza- zione appartenente al gruppo di cui fa parte un’organizzazione sottoposta a tale vigilanza.

Art. 4b Esercizio di una carica I membri del Consiglio dell’IFSN non possono esercitare cariche incompatibili con l’esigenza di indipendenza. In particolare non possono: a. essere membri dell’organo legislativo o esecutivo di un Cantone o Comune che ospita impianti nucleari sottoposti alla vigilanza dell’IFSN; b. essere membri dell’organo legislativo o esecutivo di un Cantone o di un Comune nel quale è stata presentata una domanda di autorizzazione di mas- sima conformemente all’articolo 12 LENu3; c. assumere una funzione direttiva in un’unità amministrativa competente nell’ambito dell’approvvigionamento energetico o della promozione econo- mica; d. essere impiegati in un’unità amministrativa coinvolta in una procedura pre- vista dalla LENu.

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2011.

19 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RS 732.1

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