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AS 2012 1201

Ordinanza concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali

Ordinanza concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali (Ordinanza sulle cellule staminali, ORCel)

Modifica del 2 marzo 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 2 febbraio 20051 sulle cellule staminali è modificata come segue:

Art. 31 lett. a–d L’Ufficio federale riscuote segnatamente i seguenti emolumenti: in franchi

a. autorizzazione per la derivazione di cellule staminali embrionali da embrioni soprannumerari: rilascio, rinnovo, sospensione, revoca 500–10 000 b. autorizzazione per un progetto di ricerca volto a migliorare il processo di derivazione: rilascio, rinnovo, sospensione, revoca 500–10 000 c. autorizzazione per la conservazione di embrioni soprannu- merari: rilascio, rinnovo, sospensione, revoca 250– 5 000 d. autorizzazione per l’importazione o l’esportazione di cellule staminali embrionali: rilascio, rinnovo, sospensione, revoca 500–10 000

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2012.

2 marzo 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 810.311

2011-1501 1201

Ordinanza sulle cellule staminali RU 2012

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