AS 2012 2389
Legge federale sulla protezione dell'ambiente
Correzione (Art. 58 cpv. 2 LParl)
Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb)
Modifica del 20 dicembre 2006 (RU 2007 2701; RS 814.01)
Introdurre
Art. 37 Prescrizioni esecutive cantonali Le prescrizioni esecutive cantonali concernenti la protezione dalle catastrofi (art. 10), l’esame dell’impatto sull’ambiente (art. 10a–10d), il risanamento (art. 16–18), la protezione acustica negli immobili (art. 20 e 21) e i rifiuti (art. 30–32, 32abis–32e), per essere valide, devono essere approvate dalla Confe- derazione.
13 aprile 2012 Commissione di redazione dell’Assemblea federale
2012-1052 2389
Legge sulla protezione dell’ambiente. Correzione RU 2012
2390