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AS 2012 2585

Ordinanza del DFE per la designazione di stazioni e aeroporti secondo l'articolo 26<i>a</i> capoverso 2 dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro

Ordinanza del DFE per la designazione di stazioni e aeroporti secondo l’articolo 26a capoverso 2 dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro

Modifica del 30 aprile 2012

Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) ordina:

I L’ordinanza del DFE del 16 giugno 20061 per la designazione di stazioni e aeroporti secondo l’articolo 26a capoverso 2 dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 1 In ragione del forte traffico viaggiatori, sono considerate centri di trasporto pub- blico ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1ter della legge del 13 marzo 19642 sul lavoro le stazioni seguenti: Aarau, Baden, Basilea Badischer Bahnhof, Basilea FFS, Bellinzona, Berna, Biel/Bienne, Briga, Coira, Frauenfeld, Friburgo, Ginevra, Ginevra Aeroporto, Losanna, Lucerna, Lugano, Neuchâtel, Nyon, Olten, San Gallo, Sciaffusa, Sion, Soletta, Thun, Uster, Vevey, Visp, Wil, Winterthur, Zugo, Zurigo Aeroporto, Zurigo Altstetten, Zurigo Enge, Zurigo Oerlikon, Zurigo Stadelhofen, Zurigo Stazione centrale.

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2012.

30 aprile 2012 Dipartimento federale dell’economia: Johann N. Schneider-Ammann

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